TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 976/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Francavilla Angitola, Viale Del Drago n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Caruso Giuliana (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Muscari Tomaioli Francesco, Esposito Gianfranco E e Parisi Silvia (PEC: , avv. Email_2
t,) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_4 difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001536784, notificata il 03.05.2023, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, in ragione della inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) annullare l'ordinanza ingiunzione n OI-001536784 notificata in data 03.05.2023, in quanto l'ente resistente è decaduto dal potere sanzionatorio;
2) in via subordinata rimodulare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 48/2023, con applicazione della sanzione pari ad una volta e mezzo l'importo omesso.
3) con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.22/11/2018.0154225, il 28/12/2018, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.22/11/2018.0154225, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi (nel 3° e 4° trim. 2015 e 2° trim. 2016, nei termini di legge ovvero entro il 16.03.2016 (con riferimento al 3° TRIMESTRE 2015) ed entro il 16.06.2016 (con riferimento al 4° TRIMESTRE 2015) e 16/12/2016 (con riferimento al 2° TRIMESTRE 2016).
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 28/12/2018, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001536784;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Francavilla Angitola, Viale Del Drago n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Caruso Giuliana (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Muscari Tomaioli Francesco, Esposito Gianfranco E e Parisi Silvia (PEC: , avv. Email_2
t,) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_4 difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001536784, notificata il 03.05.2023, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, in ragione della inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) annullare l'ordinanza ingiunzione n OI-001536784 notificata in data 03.05.2023, in quanto l'ente resistente è decaduto dal potere sanzionatorio;
2) in via subordinata rimodulare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 48/2023, con applicazione della sanzione pari ad una volta e mezzo l'importo omesso.
3) con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.22/11/2018.0154225, il 28/12/2018, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.22/11/2018.0154225, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi (nel 3° e 4° trim. 2015 e 2° trim. 2016, nei termini di legge ovvero entro il 16.03.2016 (con riferimento al 3° TRIMESTRE 2015) ed entro il 16.06.2016 (con riferimento al 4° TRIMESTRE 2015) e 16/12/2016 (con riferimento al 2° TRIMESTRE 2016).
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 28/12/2018, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001536784;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani