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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12847/2022
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.3.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
12847/2022
T R A
n. a Monopoli il 09/09/1964 cf Parte_1
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanna PALMITESSA cf
C.F._2
E
1 , CP_1
contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 25.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l non si costituiva in CP_1
giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
Orbene, con avviso di indebito n. 313221027913128345 veniva richiesta alla ricorrente la restituzione del rateo di aprile 2022 del reddito di cittadinanza dalla stessa percepito pari ad € 280/00.
2 La motivazione della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza
(domanda prot. RDC -2020- 2907601) era la seguente: “ CP_1
mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg ( art 8 co 8 e co 9 L. 26/2019)”. Seppur formulato in maniera generica, non facendo riferimento alla variazione occupazionale che si sarebbe dovuta comunicare e da cui è scaturito l'indebito, si desume che si faccia riferimento alle dimissioni volontarie presentate dal figlio della , in data Pt_1 Controparte_2
06/02/2022 per essere assunto da altra ditta in data
15/02/2022.
Ciò posto, si rileva che la fattispecie è disciplinata dall'art 3 co 8 e co 9 L. 26/2019. L'art 3 co. 8 statuisce: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite CP_1
dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.
Mentre il comma 9 stabilisce : “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività
3 d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il 3 giorno antecedente CP_1
all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente “.
Inoltre la norma contenuta nel successivo art. 7 della stessa legge- rubricato in sanzioni, in particolare ai commi 4 e 5 afferma:
“ Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni
4 mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore…; 6.
La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
Ebbene, con riferimento alle sanzioni, il legislatore ai fini della decadenza fa riferimento ad una ipotesi diversa rispetto a quella del lavoro dipendente in cui rientra il caso della ricorrente.
Ed infatti si legge “… la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC”, prevedendo espressamente nella ipotesi di mancata comunicazione del mutamento dello stato occupazionale, la sanzione della decadenza dal beneficio. Nel caso di specie, invece, il figlio della sig. , si è Pt_1 Parte_2
dimesso volontariamente da un lavoro dipendente con contratto di lavoro di apprendistato in data 06/02/2022 per essere assunto, in data 15/02/2022, in qualità di dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. E non è neppure ipotizzabile la decadenza alla percezione del reddito di cittadinanza in misura maggiore a seguito della variazione reddituale familiare conseguente alla nuova occupazione. Infatti, come si può facilmente evincere dagli ISEE e dalle buste paga prodotti in giudizio del il reddito familiare è rimasto CP_2
invariato. Pertanto, alla mera omissione della comunicazione
5 variazione occupazionale di lavoratore dipendente non consegue la sanzione della decadenza dalla provvidenza.
Ne discende che il provvedimento di indebito odiernamente impugnato è illegittimo.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, pertanto, il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, rende inconfutabile la tesi auspicata dalla difesa della parte ricorrente.
Alla stregua dell'impostazione sin qui seguita, dunque, la domanda va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del suo valore, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento dell n. CP_1
313221027913128345 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme così come richieste con l'avviso di indebito;
- condanna l' a restituire alla parte ricorrente le somme CP_1
eventualmente percepite per i titoli di cui al punto che precede;
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 250,00, oltre
6 accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 25.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.3.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
12847/2022
T R A
n. a Monopoli il 09/09/1964 cf Parte_1
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanna PALMITESSA cf
C.F._2
E
1 , CP_1
contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 25.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l non si costituiva in CP_1
giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
Orbene, con avviso di indebito n. 313221027913128345 veniva richiesta alla ricorrente la restituzione del rateo di aprile 2022 del reddito di cittadinanza dalla stessa percepito pari ad € 280/00.
2 La motivazione della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza
(domanda prot. RDC -2020- 2907601) era la seguente: “ CP_1
mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg ( art 8 co 8 e co 9 L. 26/2019)”. Seppur formulato in maniera generica, non facendo riferimento alla variazione occupazionale che si sarebbe dovuta comunicare e da cui è scaturito l'indebito, si desume che si faccia riferimento alle dimissioni volontarie presentate dal figlio della , in data Pt_1 Controparte_2
06/02/2022 per essere assunto da altra ditta in data
15/02/2022.
Ciò posto, si rileva che la fattispecie è disciplinata dall'art 3 co 8 e co 9 L. 26/2019. L'art 3 co. 8 statuisce: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite CP_1
dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.
Mentre il comma 9 stabilisce : “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività
3 d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il 3 giorno antecedente CP_1
all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente “.
Inoltre la norma contenuta nel successivo art. 7 della stessa legge- rubricato in sanzioni, in particolare ai commi 4 e 5 afferma:
“ Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni
4 mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore…; 6.
La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
Ebbene, con riferimento alle sanzioni, il legislatore ai fini della decadenza fa riferimento ad una ipotesi diversa rispetto a quella del lavoro dipendente in cui rientra il caso della ricorrente.
Ed infatti si legge “… la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC”, prevedendo espressamente nella ipotesi di mancata comunicazione del mutamento dello stato occupazionale, la sanzione della decadenza dal beneficio. Nel caso di specie, invece, il figlio della sig. , si è Pt_1 Parte_2
dimesso volontariamente da un lavoro dipendente con contratto di lavoro di apprendistato in data 06/02/2022 per essere assunto, in data 15/02/2022, in qualità di dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. E non è neppure ipotizzabile la decadenza alla percezione del reddito di cittadinanza in misura maggiore a seguito della variazione reddituale familiare conseguente alla nuova occupazione. Infatti, come si può facilmente evincere dagli ISEE e dalle buste paga prodotti in giudizio del il reddito familiare è rimasto CP_2
invariato. Pertanto, alla mera omissione della comunicazione
5 variazione occupazionale di lavoratore dipendente non consegue la sanzione della decadenza dalla provvidenza.
Ne discende che il provvedimento di indebito odiernamente impugnato è illegittimo.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, pertanto, il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, rende inconfutabile la tesi auspicata dalla difesa della parte ricorrente.
Alla stregua dell'impostazione sin qui seguita, dunque, la domanda va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del suo valore, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento dell n. CP_1
313221027913128345 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme così come richieste con l'avviso di indebito;
- condanna l' a restituire alla parte ricorrente le somme CP_1
eventualmente percepite per i titoli di cui al punto che precede;
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 250,00, oltre
6 accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 25.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
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