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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al N. 9615/2020 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 229/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Capaccio, in data 06.12.2019 e depositata in cancelleria il 26.10.2020, non notificata, nella causa iscritta al R.G. 85/2019
TRA
in persona del suo amministratore Parte_1 Pt_2
legale rapp.te p.t., Partita Iva nr. corrente in Capaccio-Paestum (Sa)
[...] P.IVA_1
alla via Magna Grecia, 281, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Iannone, cod. fisc.
, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roccadaspide, al Parco della Concordia,
n.22;
Appellante
( ) nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Giungano (SA) alla via Germano Palma, n. 9;
Appellata contumace
All'udienza del 02.07.2024 la parte costituita concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1
persona del suo amministratore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Salerno per proporre appello avverso la sentenza di cui all'epigrafe e sentire Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni: 'a-in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Capaccio nr. 229/20, preliminarmente, dichiarare la nullità e/o invalidità della sentenza;
b-nel merito accogliere la domanda della società appellante e per l'effetto accertare e dichiarare che l'acconto versato dalla convenuta configurava una caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c.; accertare e dichiarare, altresì, il diritto della società
[...]
a ripetere e/o essere rimborsata ex artt. 1719 e 1720 cc Parte_1
della somma da essa versata a titolo di penale a favore del a Controparte_2
seguito dell'annullamento del viaggio posto in essere dalla convenuta;
con condanna della convenuta medesima, sig.ra , al pagamento in favore di parte appellante della Controparte_1 somma di €. 1270,00, oltre alle commissioni spettanti per l'intermediazione prestata, pari ad
€.105,80, ed oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
ovvero di quella diversa somma, che l'adito Giudice dell'impugnazione riterrà equa ed opportuna;
c-nel merito rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta perché inammissibile, improponibile e infondata in fatto ed in diritto;
d- in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della società appellante di essere indennizzata ai sensi dell'art. 2041 cc, mediante condanna della convenuta alla restituzione a suo favore della somma versata alla
[...]
a titolo di penale, con il riconoscimento della commissione maturata e degli CP_2
accessori come per legge;
e-condannare parte convenuta al pagamento del compenso e delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione'.
L'appellante premetteva che in data 15.10.2014 stipulava un contratto di Controparte_1
servizio turistico presso l'agenzia della , che prevedeva l'effettuazione di Parte_1
Contr una crociera con nel mediterraneo di 10 giorni, dal 03.11.2014 al 12.11.2014, per un
Contr importo complessivo di E 1803,00, con la nave della compagnia denominata Fantasia;
a detto contratto corrispondeva una tariffa promozionale denominata 'PROVACI', che prevedeva, altresì, l'assicurazione inclusa in caso di annullamento della crociera ed inoltre l'obbligo della penale al 100% per il recesso del passeggero in qualsiasi momento;
la proposta contrattuale veniva ritualmente confermata e riscontrata dalla alla stessa CP_2
SI.ra veniva rilasciata dalla Agenzia la proposta contrattuale, le CP_1 Pt_1
condizioni generali e la comunicazione di conferma del contratto, regolarmente sottoscritti dal cliente per accettazione e ritiro, oltre agli opuscoli informativi e descrittivi del predetto viaggio;
detto contratto veniva sottoscritto dalla SI.ra , anche in nome e per Controparte_1
conto e nell'interesse del SI. e del SI. a fronte della Parte_3 Parte_4
stipulazione del contratto la convenuta, pur dovendo versare l'intero importo del contratto, all'atto della sua sottoscrizione, riceveva l'agevolazione da parte dell di Pt_5 corrispondere, a titolo di mero acconto, il minore importo di €.540,00; in data 30.10.2014, mediante lettera raccomandata a/r, datata 28.10.2014, faceva pervenire alla Controparte_1
appellante una lettera di recesso del predetto contratto, con la quale comunicava la sua intenzione di recedere adducendo a motivazione l'aggravamento delle condizioni di salute della SI.ra madre del SI. in data 30.10.2014, l'agenzia Persona_1 Parte_3
trasmetteva la richiesta di annullamento del viaggio alla (pratica Parte_1 CP_2
n° 18003751) e la motivazione della disdetta fornita dai SI.ri ; in data Parte_6
30.10.2014, l'agenzia in forza della esistente copertura assicurativa da parte Parte_1
della Europ Assistance Italia s.p.a, espressamente prevista dal contratto sottoscritto dalla convenuta SI.ra comunicava l'avvenuto recesso a detta compagnia assicuratrice;
CP_1
quest'ultima in conseguenza di tale comunicazione provvedeva ad aprire il relativo sinistro a nome del SI. a nulla valsero tutti i successivi tentativi effettuati dal Parte_3
personale della società attrice volti a sollecitare ed indurre la convenuta a CP_1
perseguire la strada della copertura assicurativa per essere indennizzata rispetto al necessario pagamento della penale contrattualmente pattuita;
infatti, a seguito dell'annullamento del
Contr viaggio richiesto alla quest'ultima, con comunicazione del 6.11.2014 provvedeva a richiedere alla il pagamento dell'importo di € 1702,20 a titolo di penale per la Parte_1
avvenuta cancellazione del viaggio in oggetto;
a seguito di tale richiesta la Parte_1
sottoscriveva atto di ricognizione del debito a favore della e, a garanzia del CP_2
pagamento, offriva n°2 cambiali;
la effettivamente versava alla Parte_1 CP_2
la somma di Euro 1702,20, al netto delle commissioni spettanti a titolo di intermediazione, il cui pagamento veniva effettuato in tre rate;
con comunicazione trasmessa mediante posta assicurata la essendo stata integralmente pagata, provvedeva a restituire alla CP_2
società attrice le cambiali offertale dalla stessa precedentemente consegnate a garanzia del pagamento;
detratto l'acconto complessivo di €.540,00, già versato dalla convenuta, la società attrice richiedeva vanamente, per il tramite dello scrivente avvocato, anche ai sensi dell'art. 1720 cc, mediante lettera raccomandata a/r del 18.05.2018, il versamento in suo
Contr favore della penale che era stata costretta a versare alla di €.1270,00, oltre alle sue commissioni spettanti per l'intermediazione prestata, pari ad €.105,80, regolarmente fatturata alla;
la predetta richiesta veniva riscontrata dall'Avv.to Gianquirino CP_2
Cantalupo, per conto della SI.ra il quale contestava e disconosceva la richiesta CP_1
attorea. dunque, adiva il Giudice di prime cure per sentire accolte le seguenti Parte_1
conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra CP_1
; b) per l'effetto accertato e dichiarato che l'acconto versato dalla convenuta configurava
[...]
una caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c., condannare la medesima convenuta a Controparte_1
rimborsare la società della somma di Parte_1
€.1270,00, che la stessa agenzia aveva dovuto pagare a titolo di penale su sollecitazione del per l'annullamento del viaggio posto in essere dalla convenuta Controparte_2
in violazione del contratto sottoscritto e, comunque, intempestivamente rispetto alla espressa previsione delle condizioni generali del contratto medesimo oltre alle sue commissioni spettanti per l'intermediazione prestata, pari ad €.105,80, ed oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
ovvero di quella diversa somma comprensiva dell'indennizzo e ristoro dei danni subiti dalla parte attrice, che il Giudice di Pace adito riterrà equa ed opportuna, il tutto contenuto entro i limiti di competenza per valore del giudice adito;
c) condannare i convenuti al pagamento del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione'.
Parte convenuta si costituiva nel giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la prescrizione del credito azionato, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione della somma di €.540,00 versata dalla a titolo di acconto all'atto della sottoscrizione della proposta di CP_1
compravendita del contratto di servizio turistico del 15.10.2014. Il Giudice di Pace di
Capaccio, disponeva l'espletamento della procedura della negoziazione assistita e all'esito della stessa, previa la non ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, riservava la causa a sentenza.
Il G.di P. di Capaccio, con la sentenza sopra emarginata, statuiva che: ' In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta si osserva : il Giudice di Pace, all'udienza del
1 marzo 2019, preso atto che non era stato espletata la negoziazione assistita, concedeva termine per la sua attivazione;
la prescrizione, nella fattispecie, è quella ordinaria di 10 anni;
la normativa riferita dalla convenuta e dei rispettivi termini prescrizionali riguarda le azioni giudiziarie dell'acquirente del pacchetto turistico nei confronti del tour operator;
per cui, entrambe le eccezioni sono infondate. La domanda proposta nei confronti della convenuta non merita accoglimento. Anche se il contratto in oggetto deve intendersi già risolto per la previsione nello stesso della clausola della risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento della quota prima della partenza, dalla documentazione in atti deve ipotizzarsi di essere in presenza, di fatti sopraggiunti non imputabili al viaggiatore;
al riguardo il codice del turismo, oltre alle cause di forza maggiore (emergenze sanitarie, calamità naturali, disordini socio-politici, atti di terrorismo), considera cause di forza maggiore anche eventi più circoscritti , come gravi infortuni o malattie debilitanti. E, proprio su questo punto, la giurisprudenza più recente ha allargato l'estensione del concetto di forza maggiore, ricomprendendovi anche infortuni o malattie dei prossimi congiunti. Ebbene, considerando la finalità del contratto-pacchetto turistico (che ne costituisce la causa concreta)
l'irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento (ampiamente giustificato con la documentazione sanitaria del familiare ammalatosi e che può farsi rientrare nella nozione ampia di congiunto) non imputabile alla convenuta, esso determina l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero dell'obbligazione del pagamento del prezzo della quota di partecipazione e che, nei limiti dell'acconto versato dalla va alla stessa restituito.
Pqm.
Il Giudice di Pace di CP_1
Capaccio, rigetta la domanda proposta dall'attrice e accoglie la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di €. 540,00 alla versata a titolo di acconto del Controparte_1
contratto-pacchetto servizio turistico. Compensa le spese processuali.'
L'appellante censurava la sentenza per omessa, parziale e apparente motivazione, mancando asseritamente l'indicazione di argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordine al rigetto della domanda attorea;
censurava la decisione anche per preteso erroneo apprezzamento dei fatti di causa e delle allegazioni documentali con erronea applicazione di norme o di principi di diritto – motivazione carente illogica e contraddittoria;
l'appellante eccepiva in ogni caso la esecuzione parziale del contratto, e in via subordinata e del tutto residuale, ove il Tribunale non ritenesse non esperibile da parte dell'appellante società
l'azione ex art 1719 e 1720 cc, nei confronti della sig.ra proponeva nei confronti CP_1
dell'appellata domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Instaurato il contraddittorio, non costituiva la parte appellata, benché ritualmente evocata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, la causa perveniva, infine, all'udienza del 02.07.2024 ed era assegnata in decisione ocn i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'appello va solo in parte accolto e per il resto respinto, seppur per motivi diversi da quelli addotti dal giudice di prime cure.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, nel contratto di viaggio vacanza 'tutto compreso' (c.d. 'pacchetto turistico' o 'package', disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del d. lgs. n. 206 del 2005 - c.d. 'codice del consumo'), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la 'finalità turistica' (o 'scopo di piacere') non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'art. 1174 cod. civ.), l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. civ. n. 16315 del 24/07/2007; Cass. civ. n. 16315 del 24/07/2007). La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. civ. n. 26958 del
20/12/2007).
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della 'finalità turistica' che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare. I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal cd. tour operator sono, infatti, funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la 'finalità turistica', o lo 'scopo di piacere' assicurato dalla vacanza, che il turista- consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza 'tutto compreso'. La 'finalità turistica' non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell'acquirente, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta (cfr. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 8/5/2006, n. 10490).
Causa concreta che, da un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l'essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare. D'altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto (Cass. 24/7/2007, n. 16315).
Come noto, poi, l'obbligazione propria del tour operator si distingue da quella dell'intermediario, radicandosi questa seconda nella obbligazione di scegliere con oculatezza l'organizzatore, nel trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento (Cassazione civile , sez. III , 29/04/2022 , n. 13511).
In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario si instaura un rapporto di mandato con rappresentanza. Ai sensi dell' art. 1719 c.c. , il viaggiatore è tenuto a fornire all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio laddove abbia assunto un obbligo verso l'organizzatore. L'agente, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo dovendo rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (cfr. Tribunale , Roma , sez. XVII , 23/08/2023 , n. 12373).
Secondo i giudici transtiberini, in caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre, fin dal momento dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713 c.c., comma 1, egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868; Cass., 8 ottobre 2009, n. 21388).
Orbene, nel caso di specie, non è documentato che l'intermediario – odierno appellante – avesse assunto in proprio un obbligo verso l'organizzatore di corrispondergli il corrispettivo e le penali per l'annullamento del viaggio, per conto del viaggiatore.
Va evidenziato che, dall'esame delle clausole 13.2 e 13.3. delle condizioni generali di vendita, prodotte dalla stessa appellata, si ricava che il viaggiatore, in caso di annullamento del viaggio a partire da cinque giorni prima della partenza non avrebbe avuto diritto alcun rimborso: si tratta, però, di una clausola che vincola il viaggiatore e l'organizzatore del viaggio, non l'intermediario, sicché non vi è prova che, nei rapporti interni tra l'agente e l'organizzatore del viaggio sussistesse un obbligo di pagamento delle somme non versate dal cliente;
ben vero che nei rapporti tra mandante e mandatario quest'ultimo deve rimettere al mandante le somme ricevute a causa del mandato;
tuttavia, nel caso di specie, avendo il cliente corrisposto solo un acconto sul prezzo del pacchetto e non l'intera somma, non vi è evidenza della esistenza di un
Contr obbligo in proprio dell'agente di pagare alla la differenza non corrisposta dal cliente.
Certamente non può qualificarsi, come l'appellante chiede nelle conclusioni, l'acconto sul prezzo quale caparra confirmatoria: tale acconto, invero, era stato corrisposto quale anticipo sul prezzo del viaggio da rimettere all'organizzatore nell'ambito del rapporto duplice di mandato esistente tra l'agente, il viaggiatore ed e non, invece, quale somma ex CP_3 art. 1385 c.c. da imputare all'adempimento di obbligazioni nel rapporto tra l'agente ed il cliente.
Non è fondata neppure la domanda di pagamento della somma di € 105,00 a titolo di commissione, non avendo l'appellante provato l'importo della stessa.
E' fondato, però, l'appello, nella parte in cui ha chiesto rigettarsi la riconvenzionale spiegata Contr dall'appellata: invero, la non era parte del giudizio di primo grado, e nei suoi confronti avrebbe dovuto essere rivolta la domanda di risoluzione del contratto tra il cliente e l'organizzatore del viaggio (l'impossibilità dedotta aveva asseritamente impedito la fruizione Contr del viaggio, prestazione dedotta nel contratto con e non in quello di intermediazione con
Contr l'agente); sicché non avrebbe potuto il giudice di pace ritenere il contratto con risolto e farne discendere l'obbligo dell'agente di restituire le somme già anticipate dal Parte_1
Contr cliente, queste, invece, da rimettere nei limiti del ricevuto al mandante di . Parte_1
ex art. 1713 c.c. Quanto alla domanda di indebito arricchimento, spiegata per la prima volta in appello, va rammentato che secondo l'insegnamento della S.C., si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di domanda nuova in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, mentre non costituisce mutamento della domanda una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum ovvero una diversa qualificazione dell'originaria pretesa, i cui fatti costitutivi siano rimasti inalterati. Pertanto, la domanda di indebito arricchimento può essere proposta per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado (C.FR. Cassazione civile , sez. II , 24/06/1995 , n. 7201).
Recenti arresti della Suprema Corte, d'altro canto, hanno stabilito che la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell' art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la causa petendi, basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il petitum avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita (cfr. Cassazione civile , sez. I , 06/06/2022 , n. 18145).
Ad ogni buon conto, anche a ritenere l'azione ammissibile, perché basata sui medesimi fatti addotti in primo grado, va rammentato che l'azione di indebito arricchimento ha, per precisa disposizione normativa ( art. 2042 c.c. ), carattere sussidiario, ossia è idonea a risolvere quelle situazioni in cui manca uno strumento ad hoc per restaurare l'assetto patrimoniale che si è modificato ingiustamente a causa dell'ingiustificato arricchimento di una parte conseguente al depauperamento dell'altra. La sussidiarietà comporta dunque che se l'ordinamento già appresta un'altra azione per poter rimediare al pregiudizio patrimoniale, l'azione di generale arricchimento non può essere esperita, né potrà essere esercitata se per una ragione qualsiasi il rimedio tipico esisteva e non è più adoperabile (CFR. Tribunale , Napoli , sez. X , 25/05/2023
, n. 5439).
Nel caso di specie, l'infondatezza della domanda spiegata in via contrattuale rende inammissibile per difetto di sussidiarietà la domanda ex art. 2041 c.c.
L'appello, per le ragioni richiamate, va respinto. Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando in ordine all'appello di cui all'epigrafe, ogni altra istanza, eccezione, difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte qua l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da in primo grado, confermando per il Controparte_1
resto la decisione di primo grado con diverse motivazioni;
2) Compensa le spese.
Salerno, 19.01.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al N. 9615/2020 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 229/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Capaccio, in data 06.12.2019 e depositata in cancelleria il 26.10.2020, non notificata, nella causa iscritta al R.G. 85/2019
TRA
in persona del suo amministratore Parte_1 Pt_2
legale rapp.te p.t., Partita Iva nr. corrente in Capaccio-Paestum (Sa)
[...] P.IVA_1
alla via Magna Grecia, 281, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Iannone, cod. fisc.
, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roccadaspide, al Parco della Concordia,
n.22;
Appellante
( ) nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Giungano (SA) alla via Germano Palma, n. 9;
Appellata contumace
All'udienza del 02.07.2024 la parte costituita concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1
persona del suo amministratore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Salerno per proporre appello avverso la sentenza di cui all'epigrafe e sentire Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni: 'a-in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Capaccio nr. 229/20, preliminarmente, dichiarare la nullità e/o invalidità della sentenza;
b-nel merito accogliere la domanda della società appellante e per l'effetto accertare e dichiarare che l'acconto versato dalla convenuta configurava una caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c.; accertare e dichiarare, altresì, il diritto della società
[...]
a ripetere e/o essere rimborsata ex artt. 1719 e 1720 cc Parte_1
della somma da essa versata a titolo di penale a favore del a Controparte_2
seguito dell'annullamento del viaggio posto in essere dalla convenuta;
con condanna della convenuta medesima, sig.ra , al pagamento in favore di parte appellante della Controparte_1 somma di €. 1270,00, oltre alle commissioni spettanti per l'intermediazione prestata, pari ad
€.105,80, ed oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
ovvero di quella diversa somma, che l'adito Giudice dell'impugnazione riterrà equa ed opportuna;
c-nel merito rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta perché inammissibile, improponibile e infondata in fatto ed in diritto;
d- in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della società appellante di essere indennizzata ai sensi dell'art. 2041 cc, mediante condanna della convenuta alla restituzione a suo favore della somma versata alla
[...]
a titolo di penale, con il riconoscimento della commissione maturata e degli CP_2
accessori come per legge;
e-condannare parte convenuta al pagamento del compenso e delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione'.
L'appellante premetteva che in data 15.10.2014 stipulava un contratto di Controparte_1
servizio turistico presso l'agenzia della , che prevedeva l'effettuazione di Parte_1
Contr una crociera con nel mediterraneo di 10 giorni, dal 03.11.2014 al 12.11.2014, per un
Contr importo complessivo di E 1803,00, con la nave della compagnia denominata Fantasia;
a detto contratto corrispondeva una tariffa promozionale denominata 'PROVACI', che prevedeva, altresì, l'assicurazione inclusa in caso di annullamento della crociera ed inoltre l'obbligo della penale al 100% per il recesso del passeggero in qualsiasi momento;
la proposta contrattuale veniva ritualmente confermata e riscontrata dalla alla stessa CP_2
SI.ra veniva rilasciata dalla Agenzia la proposta contrattuale, le CP_1 Pt_1
condizioni generali e la comunicazione di conferma del contratto, regolarmente sottoscritti dal cliente per accettazione e ritiro, oltre agli opuscoli informativi e descrittivi del predetto viaggio;
detto contratto veniva sottoscritto dalla SI.ra , anche in nome e per Controparte_1
conto e nell'interesse del SI. e del SI. a fronte della Parte_3 Parte_4
stipulazione del contratto la convenuta, pur dovendo versare l'intero importo del contratto, all'atto della sua sottoscrizione, riceveva l'agevolazione da parte dell di Pt_5 corrispondere, a titolo di mero acconto, il minore importo di €.540,00; in data 30.10.2014, mediante lettera raccomandata a/r, datata 28.10.2014, faceva pervenire alla Controparte_1
appellante una lettera di recesso del predetto contratto, con la quale comunicava la sua intenzione di recedere adducendo a motivazione l'aggravamento delle condizioni di salute della SI.ra madre del SI. in data 30.10.2014, l'agenzia Persona_1 Parte_3
trasmetteva la richiesta di annullamento del viaggio alla (pratica Parte_1 CP_2
n° 18003751) e la motivazione della disdetta fornita dai SI.ri ; in data Parte_6
30.10.2014, l'agenzia in forza della esistente copertura assicurativa da parte Parte_1
della Europ Assistance Italia s.p.a, espressamente prevista dal contratto sottoscritto dalla convenuta SI.ra comunicava l'avvenuto recesso a detta compagnia assicuratrice;
CP_1
quest'ultima in conseguenza di tale comunicazione provvedeva ad aprire il relativo sinistro a nome del SI. a nulla valsero tutti i successivi tentativi effettuati dal Parte_3
personale della società attrice volti a sollecitare ed indurre la convenuta a CP_1
perseguire la strada della copertura assicurativa per essere indennizzata rispetto al necessario pagamento della penale contrattualmente pattuita;
infatti, a seguito dell'annullamento del
Contr viaggio richiesto alla quest'ultima, con comunicazione del 6.11.2014 provvedeva a richiedere alla il pagamento dell'importo di € 1702,20 a titolo di penale per la Parte_1
avvenuta cancellazione del viaggio in oggetto;
a seguito di tale richiesta la Parte_1
sottoscriveva atto di ricognizione del debito a favore della e, a garanzia del CP_2
pagamento, offriva n°2 cambiali;
la effettivamente versava alla Parte_1 CP_2
la somma di Euro 1702,20, al netto delle commissioni spettanti a titolo di intermediazione, il cui pagamento veniva effettuato in tre rate;
con comunicazione trasmessa mediante posta assicurata la essendo stata integralmente pagata, provvedeva a restituire alla CP_2
società attrice le cambiali offertale dalla stessa precedentemente consegnate a garanzia del pagamento;
detratto l'acconto complessivo di €.540,00, già versato dalla convenuta, la società attrice richiedeva vanamente, per il tramite dello scrivente avvocato, anche ai sensi dell'art. 1720 cc, mediante lettera raccomandata a/r del 18.05.2018, il versamento in suo
Contr favore della penale che era stata costretta a versare alla di €.1270,00, oltre alle sue commissioni spettanti per l'intermediazione prestata, pari ad €.105,80, regolarmente fatturata alla;
la predetta richiesta veniva riscontrata dall'Avv.to Gianquirino CP_2
Cantalupo, per conto della SI.ra il quale contestava e disconosceva la richiesta CP_1
attorea. dunque, adiva il Giudice di prime cure per sentire accolte le seguenti Parte_1
conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra CP_1
; b) per l'effetto accertato e dichiarato che l'acconto versato dalla convenuta configurava
[...]
una caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c., condannare la medesima convenuta a Controparte_1
rimborsare la società della somma di Parte_1
€.1270,00, che la stessa agenzia aveva dovuto pagare a titolo di penale su sollecitazione del per l'annullamento del viaggio posto in essere dalla convenuta Controparte_2
in violazione del contratto sottoscritto e, comunque, intempestivamente rispetto alla espressa previsione delle condizioni generali del contratto medesimo oltre alle sue commissioni spettanti per l'intermediazione prestata, pari ad €.105,80, ed oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
ovvero di quella diversa somma comprensiva dell'indennizzo e ristoro dei danni subiti dalla parte attrice, che il Giudice di Pace adito riterrà equa ed opportuna, il tutto contenuto entro i limiti di competenza per valore del giudice adito;
c) condannare i convenuti al pagamento del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione'.
Parte convenuta si costituiva nel giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la prescrizione del credito azionato, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione della somma di €.540,00 versata dalla a titolo di acconto all'atto della sottoscrizione della proposta di CP_1
compravendita del contratto di servizio turistico del 15.10.2014. Il Giudice di Pace di
Capaccio, disponeva l'espletamento della procedura della negoziazione assistita e all'esito della stessa, previa la non ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, riservava la causa a sentenza.
Il G.di P. di Capaccio, con la sentenza sopra emarginata, statuiva che: ' In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta si osserva : il Giudice di Pace, all'udienza del
1 marzo 2019, preso atto che non era stato espletata la negoziazione assistita, concedeva termine per la sua attivazione;
la prescrizione, nella fattispecie, è quella ordinaria di 10 anni;
la normativa riferita dalla convenuta e dei rispettivi termini prescrizionali riguarda le azioni giudiziarie dell'acquirente del pacchetto turistico nei confronti del tour operator;
per cui, entrambe le eccezioni sono infondate. La domanda proposta nei confronti della convenuta non merita accoglimento. Anche se il contratto in oggetto deve intendersi già risolto per la previsione nello stesso della clausola della risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento della quota prima della partenza, dalla documentazione in atti deve ipotizzarsi di essere in presenza, di fatti sopraggiunti non imputabili al viaggiatore;
al riguardo il codice del turismo, oltre alle cause di forza maggiore (emergenze sanitarie, calamità naturali, disordini socio-politici, atti di terrorismo), considera cause di forza maggiore anche eventi più circoscritti , come gravi infortuni o malattie debilitanti. E, proprio su questo punto, la giurisprudenza più recente ha allargato l'estensione del concetto di forza maggiore, ricomprendendovi anche infortuni o malattie dei prossimi congiunti. Ebbene, considerando la finalità del contratto-pacchetto turistico (che ne costituisce la causa concreta)
l'irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento (ampiamente giustificato con la documentazione sanitaria del familiare ammalatosi e che può farsi rientrare nella nozione ampia di congiunto) non imputabile alla convenuta, esso determina l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero dell'obbligazione del pagamento del prezzo della quota di partecipazione e che, nei limiti dell'acconto versato dalla va alla stessa restituito.
Pqm.
Il Giudice di Pace di CP_1
Capaccio, rigetta la domanda proposta dall'attrice e accoglie la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di €. 540,00 alla versata a titolo di acconto del Controparte_1
contratto-pacchetto servizio turistico. Compensa le spese processuali.'
L'appellante censurava la sentenza per omessa, parziale e apparente motivazione, mancando asseritamente l'indicazione di argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordine al rigetto della domanda attorea;
censurava la decisione anche per preteso erroneo apprezzamento dei fatti di causa e delle allegazioni documentali con erronea applicazione di norme o di principi di diritto – motivazione carente illogica e contraddittoria;
l'appellante eccepiva in ogni caso la esecuzione parziale del contratto, e in via subordinata e del tutto residuale, ove il Tribunale non ritenesse non esperibile da parte dell'appellante società
l'azione ex art 1719 e 1720 cc, nei confronti della sig.ra proponeva nei confronti CP_1
dell'appellata domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Instaurato il contraddittorio, non costituiva la parte appellata, benché ritualmente evocata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, la causa perveniva, infine, all'udienza del 02.07.2024 ed era assegnata in decisione ocn i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'appello va solo in parte accolto e per il resto respinto, seppur per motivi diversi da quelli addotti dal giudice di prime cure.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, nel contratto di viaggio vacanza 'tutto compreso' (c.d. 'pacchetto turistico' o 'package', disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del d. lgs. n. 206 del 2005 - c.d. 'codice del consumo'), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la 'finalità turistica' (o 'scopo di piacere') non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'art. 1174 cod. civ.), l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. civ. n. 16315 del 24/07/2007; Cass. civ. n. 16315 del 24/07/2007). La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. civ. n. 26958 del
20/12/2007).
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della 'finalità turistica' che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare. I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal cd. tour operator sono, infatti, funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la 'finalità turistica', o lo 'scopo di piacere' assicurato dalla vacanza, che il turista- consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza 'tutto compreso'. La 'finalità turistica' non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell'acquirente, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta (cfr. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 8/5/2006, n. 10490).
Causa concreta che, da un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l'essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare. D'altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto (Cass. 24/7/2007, n. 16315).
Come noto, poi, l'obbligazione propria del tour operator si distingue da quella dell'intermediario, radicandosi questa seconda nella obbligazione di scegliere con oculatezza l'organizzatore, nel trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento (Cassazione civile , sez. III , 29/04/2022 , n. 13511).
In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario si instaura un rapporto di mandato con rappresentanza. Ai sensi dell' art. 1719 c.c. , il viaggiatore è tenuto a fornire all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio laddove abbia assunto un obbligo verso l'organizzatore. L'agente, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo dovendo rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (cfr. Tribunale , Roma , sez. XVII , 23/08/2023 , n. 12373).
Secondo i giudici transtiberini, in caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre, fin dal momento dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713 c.c., comma 1, egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868; Cass., 8 ottobre 2009, n. 21388).
Orbene, nel caso di specie, non è documentato che l'intermediario – odierno appellante – avesse assunto in proprio un obbligo verso l'organizzatore di corrispondergli il corrispettivo e le penali per l'annullamento del viaggio, per conto del viaggiatore.
Va evidenziato che, dall'esame delle clausole 13.2 e 13.3. delle condizioni generali di vendita, prodotte dalla stessa appellata, si ricava che il viaggiatore, in caso di annullamento del viaggio a partire da cinque giorni prima della partenza non avrebbe avuto diritto alcun rimborso: si tratta, però, di una clausola che vincola il viaggiatore e l'organizzatore del viaggio, non l'intermediario, sicché non vi è prova che, nei rapporti interni tra l'agente e l'organizzatore del viaggio sussistesse un obbligo di pagamento delle somme non versate dal cliente;
ben vero che nei rapporti tra mandante e mandatario quest'ultimo deve rimettere al mandante le somme ricevute a causa del mandato;
tuttavia, nel caso di specie, avendo il cliente corrisposto solo un acconto sul prezzo del pacchetto e non l'intera somma, non vi è evidenza della esistenza di un
Contr obbligo in proprio dell'agente di pagare alla la differenza non corrisposta dal cliente.
Certamente non può qualificarsi, come l'appellante chiede nelle conclusioni, l'acconto sul prezzo quale caparra confirmatoria: tale acconto, invero, era stato corrisposto quale anticipo sul prezzo del viaggio da rimettere all'organizzatore nell'ambito del rapporto duplice di mandato esistente tra l'agente, il viaggiatore ed e non, invece, quale somma ex CP_3 art. 1385 c.c. da imputare all'adempimento di obbligazioni nel rapporto tra l'agente ed il cliente.
Non è fondata neppure la domanda di pagamento della somma di € 105,00 a titolo di commissione, non avendo l'appellante provato l'importo della stessa.
E' fondato, però, l'appello, nella parte in cui ha chiesto rigettarsi la riconvenzionale spiegata Contr dall'appellata: invero, la non era parte del giudizio di primo grado, e nei suoi confronti avrebbe dovuto essere rivolta la domanda di risoluzione del contratto tra il cliente e l'organizzatore del viaggio (l'impossibilità dedotta aveva asseritamente impedito la fruizione Contr del viaggio, prestazione dedotta nel contratto con e non in quello di intermediazione con
Contr l'agente); sicché non avrebbe potuto il giudice di pace ritenere il contratto con risolto e farne discendere l'obbligo dell'agente di restituire le somme già anticipate dal Parte_1
Contr cliente, queste, invece, da rimettere nei limiti del ricevuto al mandante di . Parte_1
ex art. 1713 c.c. Quanto alla domanda di indebito arricchimento, spiegata per la prima volta in appello, va rammentato che secondo l'insegnamento della S.C., si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di domanda nuova in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, mentre non costituisce mutamento della domanda una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum ovvero una diversa qualificazione dell'originaria pretesa, i cui fatti costitutivi siano rimasti inalterati. Pertanto, la domanda di indebito arricchimento può essere proposta per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado (C.FR. Cassazione civile , sez. II , 24/06/1995 , n. 7201).
Recenti arresti della Suprema Corte, d'altro canto, hanno stabilito che la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell' art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la causa petendi, basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il petitum avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita (cfr. Cassazione civile , sez. I , 06/06/2022 , n. 18145).
Ad ogni buon conto, anche a ritenere l'azione ammissibile, perché basata sui medesimi fatti addotti in primo grado, va rammentato che l'azione di indebito arricchimento ha, per precisa disposizione normativa ( art. 2042 c.c. ), carattere sussidiario, ossia è idonea a risolvere quelle situazioni in cui manca uno strumento ad hoc per restaurare l'assetto patrimoniale che si è modificato ingiustamente a causa dell'ingiustificato arricchimento di una parte conseguente al depauperamento dell'altra. La sussidiarietà comporta dunque che se l'ordinamento già appresta un'altra azione per poter rimediare al pregiudizio patrimoniale, l'azione di generale arricchimento non può essere esperita, né potrà essere esercitata se per una ragione qualsiasi il rimedio tipico esisteva e non è più adoperabile (CFR. Tribunale , Napoli , sez. X , 25/05/2023
, n. 5439).
Nel caso di specie, l'infondatezza della domanda spiegata in via contrattuale rende inammissibile per difetto di sussidiarietà la domanda ex art. 2041 c.c.
L'appello, per le ragioni richiamate, va respinto. Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando in ordine all'appello di cui all'epigrafe, ogni altra istanza, eccezione, difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte qua l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da in primo grado, confermando per il Controparte_1
resto la decisione di primo grado con diverse motivazioni;
2) Compensa le spese.
Salerno, 19.01.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante