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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/06/2024, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 658/2023 R.G.A.C. tra
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Antonella Iacobucci del Foro di Pescara;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO
Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice: Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del- la presente domanda, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., dichiarare effica- ce nella Repubblica Italiana la sentenza emessa in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese-Molisano in data
28.09.2022; conseguentemente e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbordino (CH) di trascrivere negli archivi dello stato civile ai sensi dell'art.63.2, lett. H) del
D.P.R. n.396 del 2000 l'emananda sentenza di efficacia nella Re- pubblica Italiana, resa ai sensi dell'art.
8.2 della L.n.121 del 1985, della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico nonché quest'ultima sentenza.
Il convenuto, cui è pervenuta regolare notifica dell'atto di citazio- ne, non si è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 19.06.2023,
[...]
ha chiesto a questa Corte di dichiarare Parte_2
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza con cui il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello
Abruzzese-Molisano in data 28.09.2022 ha dichiarato nullo il ma- trimonio concordatario contratto dalla odierna parte attrice con in Casalbordino (CH) il 20.06.1987, con ese- Controparte_1
cutività della suddetta sentenza canonica decretata dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di Superiore
Organo Ecclesiastico di controllo in data 14.03.2023.
2 Il P.M. ha presentato requisitorie scritte, con cui ha chiesto che si dichiari l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nulli- tà del matrimonio concordatario pronunciata dal competente Tri- bunale ecclesiastico, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8 L.
n.121/85.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dev'essere accolta.Dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice emerge che con sentenza pronunciata il
28.09.2022 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello
Abruzzese-Molisano ha dichiarato nullo il matrimonio Parte_3
per “Grave difetto di discrezione di giudizio, circa i di-
[...]
ritti e i doveri matrimoniali essenziali nella donna attrice (can.
1095, n.2 C.J.C.)”, in seguito resa esecutiva dal Supremo Tribuna- le della Segnatura Apostolica nella sua qualità di Superiore Organo
Ecclesiastico di controllo in data 14.03.2023.
Nel caso di specie, il “grave difetto di discrezione di giudizio”
(can. 1095 n.2), quale capo di nullità matrimoniale, è stato rinve- nuto – per mezzo di prove testimoniali e relazione peritale – nell'immaturità con cui si era acco- Parte_1
stata, appena diciannovenne, al matrimonio con Persona_1
carabiniere di poco più grande di lei. Tale superficialità
[...]
era indubbiamente legata alla giovane età ed al desiderio di una re- lazione che fosse, al tempo, comprensibilmente più spensierata, dall'altra - stando alla perizia redatta dalla Dott.ssa Persona_2
- riconducibile ad aspetti di remissività e compiacimento
[...]
3 presenti nella donna sin dall'infanzia. Determinante era stato inol- tre anche il carattere dominante e autoritario di Testimone_1
l quale, già prima delle nozze, aveva manifestato condotte vio-
[...]
lente sulla sicché la giovane donna si accostava al ma- Parte_1
trimonio come un “automa”, quasi che la sua capacità volitiva ne risultasse annullata e con l'idea di non potersi svincolare in alcun modo dalla situazione (l'uomo premeva per il matrimonio al fine di evitare un suo trasferimento in altra città, le famiglie di entrambi si erano conosciute in occasione dell'offerta dell'anello di fidan- zamento e vi era, nella giovane il desiderio di non de- Parte_1
ludere i propri genitori).
La convivenza matrimoniale fu pertanto difficile e problematica sin dall'inizio, tanto che le violenze subite, che non risparmiavano neanche i figli, portavano a dover ri- Parte_1
corrente sovente alle cure mediche. In una di queste occasioni, stanti i precedenti ricoveri, i sanitari non potevano fare a meno di effettuare denuncia alla competente autorità giudiziaria. Solo a questo punto, i genitori della donna, fino a quel momento tenuti all'oscuro di tutto, prendevano atto della drammatica situazione familiare ed intervenivano a sostegno della propria figlia, aiutan- dola a porre fine a questa triste vicenda coniugale, durata ventisei anni, ricorrendo alla separazione e al divorzio.
Per il Tribunale ecclesiastico, le dichiarazioni rese da
[...]
hanno trovato pieno riscontro nelle parole dei Parte_2
testimoni, oltre che nella stessa perizia.
4 Nel caso che ci occupa, vi è stata dunque compressione della liber- tà interiore e carenza di comprensione critica e di capacità decisio- nale. In altri termini, la donna non è stata in grado di autodetermi- narsi per tutto quanto sopra sinteticamente esposto, laddove invece l'unione matrimoniale si realizza nell'incontro delle singole volon- tà di un uomo e di una donna tese a donarsi reciprocamente e sulla base di una comprensione pratica - e non meramente astratta – di quelli che sono i diritti e i doveri coniugali che da tale impegno scaturiscono.
In data 28.09.2022, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di
Appello dichiarava nullo il matrimonio con- Controparte_2
cordatario contratto da e Parte_1 CP_1
in Casalbordino (CH) il 20.06.1987, con decreto di ese-
[...]
cutività della suddetta sentenza canonica emesso dal Supremo Tri- bunale della Segnatura Apostolica del 14.03.2023.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata perché nella specie sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo
1985 n. 121, atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, sebbene il convenuto non si sia avvalso di difesa e rappresentanza;
5 - la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pub- blico italiano;
- ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8, n.
2, lett. c L. 25 marzo 1985 n.121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18 febbraio 1984), tenuto conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matri- moniale, che in esso ha avuto origine.
Nessun provvedimento provvisorio di natura economica è stato ri- chiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- - dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di
Appello Abruzzese-Molisano in data 28.09.2022, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
nella sua qualità di Superiore Organo Ecclesiastico di controllo in data 14.03.2023;
6 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbordino
(CH) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 12/06/2024
Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 658/2023 R.G.A.C. tra
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Antonella Iacobucci del Foro di Pescara;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO
Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice: Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del- la presente domanda, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., dichiarare effica- ce nella Repubblica Italiana la sentenza emessa in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese-Molisano in data
28.09.2022; conseguentemente e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbordino (CH) di trascrivere negli archivi dello stato civile ai sensi dell'art.63.2, lett. H) del
D.P.R. n.396 del 2000 l'emananda sentenza di efficacia nella Re- pubblica Italiana, resa ai sensi dell'art.
8.2 della L.n.121 del 1985, della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico nonché quest'ultima sentenza.
Il convenuto, cui è pervenuta regolare notifica dell'atto di citazio- ne, non si è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 19.06.2023,
[...]
ha chiesto a questa Corte di dichiarare Parte_2
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza con cui il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello
Abruzzese-Molisano in data 28.09.2022 ha dichiarato nullo il ma- trimonio concordatario contratto dalla odierna parte attrice con in Casalbordino (CH) il 20.06.1987, con ese- Controparte_1
cutività della suddetta sentenza canonica decretata dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di Superiore
Organo Ecclesiastico di controllo in data 14.03.2023.
2 Il P.M. ha presentato requisitorie scritte, con cui ha chiesto che si dichiari l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nulli- tà del matrimonio concordatario pronunciata dal competente Tri- bunale ecclesiastico, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8 L.
n.121/85.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dev'essere accolta.Dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice emerge che con sentenza pronunciata il
28.09.2022 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello
Abruzzese-Molisano ha dichiarato nullo il matrimonio Parte_3
per “Grave difetto di discrezione di giudizio, circa i di-
[...]
ritti e i doveri matrimoniali essenziali nella donna attrice (can.
1095, n.2 C.J.C.)”, in seguito resa esecutiva dal Supremo Tribuna- le della Segnatura Apostolica nella sua qualità di Superiore Organo
Ecclesiastico di controllo in data 14.03.2023.
Nel caso di specie, il “grave difetto di discrezione di giudizio”
(can. 1095 n.2), quale capo di nullità matrimoniale, è stato rinve- nuto – per mezzo di prove testimoniali e relazione peritale – nell'immaturità con cui si era acco- Parte_1
stata, appena diciannovenne, al matrimonio con Persona_1
carabiniere di poco più grande di lei. Tale superficialità
[...]
era indubbiamente legata alla giovane età ed al desiderio di una re- lazione che fosse, al tempo, comprensibilmente più spensierata, dall'altra - stando alla perizia redatta dalla Dott.ssa Persona_2
- riconducibile ad aspetti di remissività e compiacimento
[...]
3 presenti nella donna sin dall'infanzia. Determinante era stato inol- tre anche il carattere dominante e autoritario di Testimone_1
l quale, già prima delle nozze, aveva manifestato condotte vio-
[...]
lente sulla sicché la giovane donna si accostava al ma- Parte_1
trimonio come un “automa”, quasi che la sua capacità volitiva ne risultasse annullata e con l'idea di non potersi svincolare in alcun modo dalla situazione (l'uomo premeva per il matrimonio al fine di evitare un suo trasferimento in altra città, le famiglie di entrambi si erano conosciute in occasione dell'offerta dell'anello di fidan- zamento e vi era, nella giovane il desiderio di non de- Parte_1
ludere i propri genitori).
La convivenza matrimoniale fu pertanto difficile e problematica sin dall'inizio, tanto che le violenze subite, che non risparmiavano neanche i figli, portavano a dover ri- Parte_1
corrente sovente alle cure mediche. In una di queste occasioni, stanti i precedenti ricoveri, i sanitari non potevano fare a meno di effettuare denuncia alla competente autorità giudiziaria. Solo a questo punto, i genitori della donna, fino a quel momento tenuti all'oscuro di tutto, prendevano atto della drammatica situazione familiare ed intervenivano a sostegno della propria figlia, aiutan- dola a porre fine a questa triste vicenda coniugale, durata ventisei anni, ricorrendo alla separazione e al divorzio.
Per il Tribunale ecclesiastico, le dichiarazioni rese da
[...]
hanno trovato pieno riscontro nelle parole dei Parte_2
testimoni, oltre che nella stessa perizia.
4 Nel caso che ci occupa, vi è stata dunque compressione della liber- tà interiore e carenza di comprensione critica e di capacità decisio- nale. In altri termini, la donna non è stata in grado di autodetermi- narsi per tutto quanto sopra sinteticamente esposto, laddove invece l'unione matrimoniale si realizza nell'incontro delle singole volon- tà di un uomo e di una donna tese a donarsi reciprocamente e sulla base di una comprensione pratica - e non meramente astratta – di quelli che sono i diritti e i doveri coniugali che da tale impegno scaturiscono.
In data 28.09.2022, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di
Appello dichiarava nullo il matrimonio con- Controparte_2
cordatario contratto da e Parte_1 CP_1
in Casalbordino (CH) il 20.06.1987, con decreto di ese-
[...]
cutività della suddetta sentenza canonica emesso dal Supremo Tri- bunale della Segnatura Apostolica del 14.03.2023.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata perché nella specie sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo
1985 n. 121, atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, sebbene il convenuto non si sia avvalso di difesa e rappresentanza;
5 - la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pub- blico italiano;
- ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8, n.
2, lett. c L. 25 marzo 1985 n.121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18 febbraio 1984), tenuto conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matri- moniale, che in esso ha avuto origine.
Nessun provvedimento provvisorio di natura economica è stato ri- chiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- - dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di
Appello Abruzzese-Molisano in data 28.09.2022, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
nella sua qualità di Superiore Organo Ecclesiastico di controllo in data 14.03.2023;
6 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbordino
(CH) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 12/06/2024
Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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