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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bologna, nella persona di: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 1850/2024 tra
(C.F. ), assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. MARIA VANELLA ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Bologna, Via Marsili n.7;
appellante
e
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
ALESSANDRO TOTTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini, viale Rismondo n. 6;
appellata
CONCLUSIONI: le parti concludono come da verbale dell'udienza del 9 maggio
2025.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 855/2024, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.780/23 Controparte_2 emesso in favore di per l'importo di euro 40.025,47 a titolo di canoni di CP_1 locazione insoluti per il periodo da Dicembre 2020 a Giugno 2023 relativi alla porzione di immobile pari al 50% della proprietà indivisa di un laboratorio artigianale sito in via
Turchetti n.2 in Russi (RA). Riteneva il Tribunale che la sentenza n.571/22, emessa a conclusione del giudizio avente ad oggetto i canoni del periodo da Novembre 2015 a Novembre 2020 e passata in giudicato, coprisse il dedotto ed il deducibile e, quindi, 'anche la vigenza del contratto di locazione, l'insussistenza di una sua disdetta e la mancanza di una cessione gratuita dell'immobile', con conseguente impossibilità di un riesame delle (medesime) condizioni che avevano legittimato la emissione del decreto ingiuntivo.
ha proposto appello, lamentando la violazione e falsa Controparte_2 applicazione dell'art. 2909 c.c., non essendo stati esaminati né decisi -nel diverso giudizio iscritto al nr. 727/21- gli stessi motivi proposti nel presente giudizio, nonché dell'art.91 c.p.c. essendo state erroneamente poste a carico della società le spese di lite, oltretutto liquidate in maniera errata.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento dell'appello CP_1 avversario e chiedendo la conferma della gravata sentenza.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia dato 'come fatti assodati' la vigenza del contratto di locazione, l'insussistenza di una disdetta e la mancanza di una cessione gratuita dell'immobile, in virtù del giudicato formatosi nel giudizio R.G. n. 727/21, ove invece detti profili non erano stati esaminati, essendosi il giudizio conclusosi con una sentenza in rito di inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta.
Assume che il provvedimento di merito, anche quando sia passato in giudicato, non sia vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento.
L'assunto non può essere condiviso.
Ed invero la decisione citata dall'appellante (cass. 12111/2020) si riferisce alla (diversa) ipotesi in cui si discuta di rapporti giuridici autonomi, in cui difetta l'identità del rapporto giuridico dedotto, presupposto di operatività del giudicato esterno.
Nel caso di specie invece si tratta del medesimo rapporto (contratto di locazione) e l'appellante deduce fatti (cessazione del contratto nel 2011 e accordo per il godimento gratuito del bene) antecedenti alle annualità di canoni richiesti nell'altro procedimento.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo sent. 25180/24) “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al
pag. 2/4 titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.”
Dunque correttamente il giudice ha ritenuto coperte da giudicato la vigenza del contratto e la insussistenza di cause estintive verificatesi, condizioni tutte che hanno legittimato l'accoglimento del D.I. per la debenza dei canoni relativi al periodo antecedente 2015-
2020. Cont Nel rigetto operato dal Giudice delle ulteriori domande proposte dalla , deve ritenersi naturalmente inclusa anche l'eccezione di 'insussistenza e/o inesigibilità del preteso credito a far data dal 05.11.2011 al 25.07.2023'. Si osserva, in ogni caso, che non può aver generato 'affidamento incolpevole nella remissione del diritto di credito' la mera tolleranza circa il mancato pagamento del canone, anche alla luce dei rapporti esistenti tra le parti e alle vicissitudini personali che hanno interessato la sig.ra CP_1
Quanto al comportamento della appellata nel procedimento arbitrale, nella memoria
(all.27) la dava espressamente atto che il credito per canoni non veniva richiesto CP_1 in quella sede 'in quanto non rientrante nelle contestazioni di cui al succitato art.6 del contratto sociale' e che sarebbero stati oggetto di specifica e separata azione di recupero per decreto ingiuntivo.
Superflue sono pertanto le prove orali richieste.
Quanto al secondo motivo d'appello, il giudice di primo grado ha fatto correttamente applicazione del principio della soccombenza, liquidando i compensi, come del resto riconosciuto anche dall'appellante, nell'ambito dei valori minimi/medi. Sul punto si osserva che le fasi istruttoria e decisoria, proprio in ragione della minor attività prestata, sono state liquidate nei valori minimi quanto alla istruttoria e in misura intermedia tra il minimo e il medio quanto alla fase decisoria, nè la parte si può dolere dell'avvenuta liquidazione di dette fasi, posto che il diritto alla liquidazione per la fase istruttoria, non
è subordinato al compimento di attività istruttorie propriamente dette, essendo sufficiente la sola trattazione della causa (cfr. cass. 30219/23), mentre la fase decisoria contempla la precisazione delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti nonché la discussione orale e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, avvenute nel caso di specie. Quanto alle prime due fasi, sono state liquidate nei valori medi, avuto riguardo -all'evidenza- all'attività prestata, che ha comportato anche l'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla controparte.
Anche questo motivo pertanto va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014 tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
pag. 3/4 Atteso il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 855/2024 del Tribunale di Ravenna, così Parte_2 provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 09.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bologna, nella persona di: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 1850/2024 tra
(C.F. ), assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. MARIA VANELLA ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Bologna, Via Marsili n.7;
appellante
e
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
ALESSANDRO TOTTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini, viale Rismondo n. 6;
appellata
CONCLUSIONI: le parti concludono come da verbale dell'udienza del 9 maggio
2025.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 855/2024, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.780/23 Controparte_2 emesso in favore di per l'importo di euro 40.025,47 a titolo di canoni di CP_1 locazione insoluti per il periodo da Dicembre 2020 a Giugno 2023 relativi alla porzione di immobile pari al 50% della proprietà indivisa di un laboratorio artigianale sito in via
Turchetti n.2 in Russi (RA). Riteneva il Tribunale che la sentenza n.571/22, emessa a conclusione del giudizio avente ad oggetto i canoni del periodo da Novembre 2015 a Novembre 2020 e passata in giudicato, coprisse il dedotto ed il deducibile e, quindi, 'anche la vigenza del contratto di locazione, l'insussistenza di una sua disdetta e la mancanza di una cessione gratuita dell'immobile', con conseguente impossibilità di un riesame delle (medesime) condizioni che avevano legittimato la emissione del decreto ingiuntivo.
ha proposto appello, lamentando la violazione e falsa Controparte_2 applicazione dell'art. 2909 c.c., non essendo stati esaminati né decisi -nel diverso giudizio iscritto al nr. 727/21- gli stessi motivi proposti nel presente giudizio, nonché dell'art.91 c.p.c. essendo state erroneamente poste a carico della società le spese di lite, oltretutto liquidate in maniera errata.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento dell'appello CP_1 avversario e chiedendo la conferma della gravata sentenza.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia dato 'come fatti assodati' la vigenza del contratto di locazione, l'insussistenza di una disdetta e la mancanza di una cessione gratuita dell'immobile, in virtù del giudicato formatosi nel giudizio R.G. n. 727/21, ove invece detti profili non erano stati esaminati, essendosi il giudizio conclusosi con una sentenza in rito di inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta.
Assume che il provvedimento di merito, anche quando sia passato in giudicato, non sia vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento.
L'assunto non può essere condiviso.
Ed invero la decisione citata dall'appellante (cass. 12111/2020) si riferisce alla (diversa) ipotesi in cui si discuta di rapporti giuridici autonomi, in cui difetta l'identità del rapporto giuridico dedotto, presupposto di operatività del giudicato esterno.
Nel caso di specie invece si tratta del medesimo rapporto (contratto di locazione) e l'appellante deduce fatti (cessazione del contratto nel 2011 e accordo per il godimento gratuito del bene) antecedenti alle annualità di canoni richiesti nell'altro procedimento.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo sent. 25180/24) “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al
pag. 2/4 titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.”
Dunque correttamente il giudice ha ritenuto coperte da giudicato la vigenza del contratto e la insussistenza di cause estintive verificatesi, condizioni tutte che hanno legittimato l'accoglimento del D.I. per la debenza dei canoni relativi al periodo antecedente 2015-
2020. Cont Nel rigetto operato dal Giudice delle ulteriori domande proposte dalla , deve ritenersi naturalmente inclusa anche l'eccezione di 'insussistenza e/o inesigibilità del preteso credito a far data dal 05.11.2011 al 25.07.2023'. Si osserva, in ogni caso, che non può aver generato 'affidamento incolpevole nella remissione del diritto di credito' la mera tolleranza circa il mancato pagamento del canone, anche alla luce dei rapporti esistenti tra le parti e alle vicissitudini personali che hanno interessato la sig.ra CP_1
Quanto al comportamento della appellata nel procedimento arbitrale, nella memoria
(all.27) la dava espressamente atto che il credito per canoni non veniva richiesto CP_1 in quella sede 'in quanto non rientrante nelle contestazioni di cui al succitato art.6 del contratto sociale' e che sarebbero stati oggetto di specifica e separata azione di recupero per decreto ingiuntivo.
Superflue sono pertanto le prove orali richieste.
Quanto al secondo motivo d'appello, il giudice di primo grado ha fatto correttamente applicazione del principio della soccombenza, liquidando i compensi, come del resto riconosciuto anche dall'appellante, nell'ambito dei valori minimi/medi. Sul punto si osserva che le fasi istruttoria e decisoria, proprio in ragione della minor attività prestata, sono state liquidate nei valori minimi quanto alla istruttoria e in misura intermedia tra il minimo e il medio quanto alla fase decisoria, nè la parte si può dolere dell'avvenuta liquidazione di dette fasi, posto che il diritto alla liquidazione per la fase istruttoria, non
è subordinato al compimento di attività istruttorie propriamente dette, essendo sufficiente la sola trattazione della causa (cfr. cass. 30219/23), mentre la fase decisoria contempla la precisazione delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti nonché la discussione orale e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, avvenute nel caso di specie. Quanto alle prime due fasi, sono state liquidate nei valori medi, avuto riguardo -all'evidenza- all'attività prestata, che ha comportato anche l'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla controparte.
Anche questo motivo pertanto va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014 tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
pag. 3/4 Atteso il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 855/2024 del Tribunale di Ravenna, così Parte_2 provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 09.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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