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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2024, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM SE nato a [...] A CREMANO il 08/09/1952 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7733 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 giugno 2023, emessa in esito ad udienza camerale, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta ad AT EP per il delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Cocullo il 12 luglio 2016). 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di due motivi, enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e l'inosservanza dell'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 23 e 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 137. Eccepisce, al riguardo, la nullità della sentenza impugnata, deducendo che, applicabile al giudizio di appello celebrato a carico dell'imputato, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, il rito emergenziale disciplinato dagli artt. 23 e 23-bis dl. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 137, la richiesta di trattazione orale dell'appello - tempestivamente inoltrata telematicamente (in data 25 maggio 2023) all'indirizzo di posta elettronica dedicato e regolarmente consegnata all'ufficio destinatario - non era stata presa in considerazione dalla Corte territoriale, che, infatti, aveva disposto che il processo si celebrasse nelle forme della camera di consiglio non partecipata. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.. Eccepisce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza del termine a comparire non inferiore a venti giorni, secondo quanto stabilito dalla disposizione di cui al comma 3 della norma citata nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022, ovvero non inferiore a quaranta giorni, secondo la formulazione novellata della disposizione medesima, posto che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l'udienza del 20 giugno 2023, era stato notificato all'imputato impugnante, a mani proprie, l'8 giugno 2023. Precisa che la nullità generale a regime intermedio, così determinatasi, non era stata eccepita prima della sentenza di appello perché, a dispetto della relativa richiesta tempestivamente formulata dalla difesa dell'imputato, non si era proceduto nella forma dell'udienza pubblica partecipata. 3. Con requisitoria in data 16 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria in data 29 gennaio 2024, il difensore del ricorrente, allegata annotazione della Cancelleria della Corte di appello di l'Aquila stesa in calce alla richiesta di trattazione orale dell'appello formulata nell'interesse di AT, attestante essere, la richiesta stessa, pervenuta in data 25 maggio 2023 e rinvenuta soltanto in data 17 ottobre 2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Assume rilievo assorbente il primo motivo di ricorso. Dal consentito esame degli atti del giudizio di appello emerge che l'udienza del 20 giugno 2023 - in esito alla quale è stata deliberata la conferma della sentenza in data 8 aprile 2022 del GUP del Tribunale di Avezzano, appellata da AT EP, riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Cocullo il 12 luglio 2016 - si è tenuta nelle forme previste dall'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione), che, con la disposizione di cui al comma 2 - nella formulazione antecedente alle modifiche, apportate dal d.l. 75 del 23 giugno 2023, poi convertito dalla I. 112 del 10 agosto 2023, e dal dl. 30 dicembre 2023, n. 215, al termine di entrata in vigore della disciplina dettata dallo stesso d.lgs. n. 150 del 2022 per il giudizio di appello - stabiliva che: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176>>. Pertanto, inoltrando telematicamente la richiesta di trattazione orale dell'appello in data 25 maggio 2023, il difensore di AT EP ha rispettato il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di modo che la Corte territoriale ha errato (ancorché per una svista della Cancelleria) nel non disporre che il giudizio di appello, celebrato a carico del detto imputato, avesse luogo nella forma dell'udienza pubblica partecipata. 2. Ciò posto, coglie, dunque, nel segno l'eccezione di nullità della sentenza impugnata di cui al primo motivo. Come già affermato da questa Corte, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172; conf. Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706); trattasi, infatti, di invalidità processuale verificatasi nel corso del giudizio, che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, nel caso di specie, con il ricorso per cassazione. 3. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 7/02/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7733 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 giugno 2023, emessa in esito ad udienza camerale, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta ad AT EP per il delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Cocullo il 12 luglio 2016). 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di due motivi, enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e l'inosservanza dell'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 23 e 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 137. Eccepisce, al riguardo, la nullità della sentenza impugnata, deducendo che, applicabile al giudizio di appello celebrato a carico dell'imputato, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, il rito emergenziale disciplinato dagli artt. 23 e 23-bis dl. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 137, la richiesta di trattazione orale dell'appello - tempestivamente inoltrata telematicamente (in data 25 maggio 2023) all'indirizzo di posta elettronica dedicato e regolarmente consegnata all'ufficio destinatario - non era stata presa in considerazione dalla Corte territoriale, che, infatti, aveva disposto che il processo si celebrasse nelle forme della camera di consiglio non partecipata. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.. Eccepisce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza del termine a comparire non inferiore a venti giorni, secondo quanto stabilito dalla disposizione di cui al comma 3 della norma citata nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022, ovvero non inferiore a quaranta giorni, secondo la formulazione novellata della disposizione medesima, posto che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l'udienza del 20 giugno 2023, era stato notificato all'imputato impugnante, a mani proprie, l'8 giugno 2023. Precisa che la nullità generale a regime intermedio, così determinatasi, non era stata eccepita prima della sentenza di appello perché, a dispetto della relativa richiesta tempestivamente formulata dalla difesa dell'imputato, non si era proceduto nella forma dell'udienza pubblica partecipata. 3. Con requisitoria in data 16 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria in data 29 gennaio 2024, il difensore del ricorrente, allegata annotazione della Cancelleria della Corte di appello di l'Aquila stesa in calce alla richiesta di trattazione orale dell'appello formulata nell'interesse di AT, attestante essere, la richiesta stessa, pervenuta in data 25 maggio 2023 e rinvenuta soltanto in data 17 ottobre 2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Assume rilievo assorbente il primo motivo di ricorso. Dal consentito esame degli atti del giudizio di appello emerge che l'udienza del 20 giugno 2023 - in esito alla quale è stata deliberata la conferma della sentenza in data 8 aprile 2022 del GUP del Tribunale di Avezzano, appellata da AT EP, riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Cocullo il 12 luglio 2016 - si è tenuta nelle forme previste dall'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione), che, con la disposizione di cui al comma 2 - nella formulazione antecedente alle modifiche, apportate dal d.l. 75 del 23 giugno 2023, poi convertito dalla I. 112 del 10 agosto 2023, e dal dl. 30 dicembre 2023, n. 215, al termine di entrata in vigore della disciplina dettata dallo stesso d.lgs. n. 150 del 2022 per il giudizio di appello - stabiliva che: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176>>. Pertanto, inoltrando telematicamente la richiesta di trattazione orale dell'appello in data 25 maggio 2023, il difensore di AT EP ha rispettato il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di modo che la Corte territoriale ha errato (ancorché per una svista della Cancelleria) nel non disporre che il giudizio di appello, celebrato a carico del detto imputato, avesse luogo nella forma dell'udienza pubblica partecipata. 2. Ciò posto, coglie, dunque, nel segno l'eccezione di nullità della sentenza impugnata di cui al primo motivo. Come già affermato da questa Corte, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172; conf. Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706); trattasi, infatti, di invalidità processuale verificatasi nel corso del giudizio, che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, nel caso di specie, con il ricorso per cassazione. 3. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 7/02/2024.