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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2306/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UC GIUSEPPE, Presidente
DA FF, RE
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19079/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano N.200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. Concessionario Per La Riscossione Coattiva Delle Entrate Locali Per Il Comune Di Gi -
01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052602502239906282 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2301/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 202574052602502239906282 con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 17.321,28 a titolo di omesso pagamento dell'IMU, interessi e sanzioni per gli anni 2017-2018- 2019-2020-2022-2023-2024-2025.
Il ricorrente eccepisce:
- nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo per violazione e falsa applicazione dell'art. 86 d.p.r. n. 602/1973 –difetto dei presupposti di legge;
- irregolarita' della procedura di notifica e/o inesistenza della stessa;
- prescrizione del credito.
Municipia S.p.a. Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate locali per il Comune di Giugliano in Campania ed il Comune di Giugliano non si costituiscono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Non essendosi costituiti né il Comune di Giugliano quale ente creditore , né la concessionaria per la riscossione non è possibile verificare la legittimità ed il rispetto della procedura di notifica degli atti presupposti.
Trattandosi inoltre di IMU presuntivamente non pagate occorre distinguere.
In materia di IMU, trova applicazione, attesa la natura di tributo locale, la disposizione dell'art.1, comma
161, della legge 27 dicembre 2006 n.296, secondo cui in caso di dichiarazioni incomplete o infedeli o di omessi, parziali o ritardati versamenti “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”: si tratta di un termine di decadenza (e non già di prescrizione); ciò che comporta che la P.A. deve compiere l'attività prescritta (per la parte a sé riferibile) entro il termine temporale previsto venendo meno altrimenti il potere di esigere l'imposta (in tutto o in parte) non versata dal contribuente. In quest'ottica, deriva che, per quanto concerne le annualità 2017-2018- 2019-2020 la decadenza e la prescrizione risultano oramai realizzate a differenza degli anni 2022-2023-2024-2025 per i quali è possibile ancora notificare.
Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso in relazione al provvedimento impugnato.
Le spese possono essere compensate vista la mancata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, compensa le spese
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UC GIUSEPPE, Presidente
DA FF, RE
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19079/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano N.200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. Concessionario Per La Riscossione Coattiva Delle Entrate Locali Per Il Comune Di Gi -
01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052602502239906282 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2301/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 202574052602502239906282 con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 17.321,28 a titolo di omesso pagamento dell'IMU, interessi e sanzioni per gli anni 2017-2018- 2019-2020-2022-2023-2024-2025.
Il ricorrente eccepisce:
- nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo per violazione e falsa applicazione dell'art. 86 d.p.r. n. 602/1973 –difetto dei presupposti di legge;
- irregolarita' della procedura di notifica e/o inesistenza della stessa;
- prescrizione del credito.
Municipia S.p.a. Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate locali per il Comune di Giugliano in Campania ed il Comune di Giugliano non si costituiscono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Non essendosi costituiti né il Comune di Giugliano quale ente creditore , né la concessionaria per la riscossione non è possibile verificare la legittimità ed il rispetto della procedura di notifica degli atti presupposti.
Trattandosi inoltre di IMU presuntivamente non pagate occorre distinguere.
In materia di IMU, trova applicazione, attesa la natura di tributo locale, la disposizione dell'art.1, comma
161, della legge 27 dicembre 2006 n.296, secondo cui in caso di dichiarazioni incomplete o infedeli o di omessi, parziali o ritardati versamenti “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”: si tratta di un termine di decadenza (e non già di prescrizione); ciò che comporta che la P.A. deve compiere l'attività prescritta (per la parte a sé riferibile) entro il termine temporale previsto venendo meno altrimenti il potere di esigere l'imposta (in tutto o in parte) non versata dal contribuente. In quest'ottica, deriva che, per quanto concerne le annualità 2017-2018- 2019-2020 la decadenza e la prescrizione risultano oramai realizzate a differenza degli anni 2022-2023-2024-2025 per i quali è possibile ancora notificare.
Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso in relazione al provvedimento impugnato.
Le spese possono essere compensate vista la mancata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, compensa le spese