Decreto cautelare 14 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/06/2025, n. 11452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11452 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13529/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13529 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Leo, Francesco Lanata', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento dell’11.12.2024 con cui il Questore di Roma ha disposto la sospensione, per giorni dieci, della licenza e la chiusura del locale “-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato in data 13.12.2024, la -OMISSIS-, impugnava il provvedimento adottato dal Questore di Roma l’11.12.2024 e notificato in pari data, con il quale veniva disposta la sospensione, a far data dalla notifica del provvedimento, per la durata di giorni 10 della licenza con conseguente chiusura dell’esercizio.
2. Il provvedimento veniva emesso in ragione di una nota del Commissariato P.S. Viminale del 7.12.2024 e di quella precedente, del 6.12.2024, del Compartimento della Polizia Ferroviaria del Lazio, nelle quali venivano segnalati plurimi episodi, verificatisi dal 18.11.2024 al 2.12.2024, dai quali era emerso che l’anzidetto esercizio commerciale era divenuto luogo di eventi atti a minare l’ordine e la sicurezza pubblica. Preso atto di ciò, la Questura di Roma, ex art. 100 TULPS, disponeva l’anzidetta sospensione.
3. Avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso in ragione dei seguenti motivi:
A) “ Violazione di legge, eccesso di potere, carenza dei presupposti in relazione all’art. 100 R.D. 773/1931 ”, in quanto la maggior parte degli episodi segnalati dalle forze dell’ordine si sono svolti all’esterno del locale commerciale gestito dalla ricorrente (pertanto, da contestualizzare come fatti verificatisi nella zona della stazione di -OMISSIS-, area connotata da note criticità), senza alcuna connessione con l’attività svolta da -OMISSIS-; ergo, secondo parte ricorrente, non sussiste nessuna delle tre ipotesi previste dall’art. 100 TULPS;
B) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità, inosservanza di circolari, nello specifico di quella adottata dal Ministero dell’Interno il 17.7.2019 ”, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con quanto chiarito dal Ministero dell’Interno con la circolare del 17.7.2019, che, avendo ad oggetto anche l’art. 100 TULPS, ha fornito alcuni indirizzi applicativi con riferimento a tale norma, questo tenuto conto delle decisioni adottate nel tempo da parte dei giudici amministrativi;
C) “ Violazione di legge in relazione all’art. 7 l. 241/1990, accesso di potere e violazione del principio di proporzionalità ”, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto previamente comunicare alla società ricorrente l’avvio del provvedimento, così consentendo anche alla stessa di dare un contributo nella ricostruzione dei fatti; inoltre, l’atto gravato sarebbe stato emesso in violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 3 l. 241/1990, poiché, a fronte del massimo di 15 giorni di sospensione, sono stati disposti 10 giorni, senza, tuttavia, alcuna specificazione sul punto della graduazione; senza dimenticare, altresì, l’inidoneità della misura a ristabilire l’ordine pubblico in una zona come quella a ridosso della stazione ferroviaria di -OMISSIS-, da tempo notoriamente teatro di numerosi episodi delinquenziali.
4. Il 14.12.2024 veniva concessa con decreto monocratico la sospensione dell’atto impugnato.
5. Il 2.1.2025 si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, che successivamente depositavano diversi documenti e chiedevano il rigetto del ricorso.
6. All’esito dell’udienza camerale del 14.1.2025 veniva confermata la misura cautelare concessa e fissata udienza pubblica.
7. All’udienza pubblica del 10.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, è opportuno riportare quanto previsto dell’art. 100 TUPLS, che così stabilisce: “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
La norma, dunque, consente al Questore (la cui competenza è frutto del fatto che il provvedimento è pur sempre preordinato alla tutela della sicurezza pubblica) di adottare un atto, a vocazione cautelare e preventiva (non sanzionatoria, perché il provvedimento non presenta tra i suoi presupposti alcuna forma di “colpevolezza” del destinatario), laddove, al di là degli altri casi previsti dalla legge (ad esempio, ai sensi dell’art. 79 co. 6 D.P.R. n. 309/1990), sussiste una delle tre distinte fattispecie indicate dalla norma: a) laddove all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; b) nel caso in cui il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate oppure pericolose; c) nell’ipotesi in cui l’esercizio costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume oppure la sicurezza dei cittadini. Quest’ultima fattispecie, come intuibile, delinea un’ipotesi di chiusura a carattere generale, a cui deve aggiungersi, dopo la novella introdotta nel 2017 dal decreto-Minitti, la reiterata inosservanza delle ordinanze ex art. 50 co. 5 e 7 TULPS emanate in materia di pubblici esercizi.
Come specificato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17.7.2019, nel tempo, grazie anche all’opera della giurisprudenza, sono state meglio decodificate le tre distinte fattispecie descritte dall’art. 100 TULPS ed è stato, innanzitutto, ritenuto, che in nessuna delle ipotesi considerate dalla norma in commento un singolo episodio è sufficiente ad integrare i presupposti per l’adozione delle previste misure inibitorie, a meno che esso, in ragione di quanto stabilito dalla lett. c, sia caratterizzato da particolare violenza o allarme sociale.
Quanto, poi, alle ipotesi descritte sopra alla lett. a), è stato sottolineato che gli episodi considerati non soltanto devono essersi verificati “all’interno dell’attività o nelle pertinenze dell’esercizio pubblico” (rilevando fatti avvenuti all’esterno solo laddove siano la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di fatti iniziati all’interno del locale) ma, altresì, si deve essere trattato di vicende caratterizzate pure dall’elemento della “gravità”.
Rispetto ai casi descritti dalla lett. b), è stato, invece, specificato come non rilevi un unico episodio in cui sia stata accertata la presenza di persone pregiudicate o pericolose. La norma parla, infatti, di “abituale ritrovo” e il carattere “dell’abitualità” può ritenersi inverato solo allorquando la presenza di pregiudicati e persone pericolose sia stata accertata in una pluralità di situazioni in un significativo lasso temporale.
Infine, quanto alle ipotesi descritte dalla lett. c), è stato chiarito, oltre a quanto già detto sul singolo episodio, che l’esistenza di una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini può essere desunta anche da una pluralità di fatti concorrenti, quali l’esistenza di una o più denunce penali a carico dell’esercente, il fatto che quest’ultimo sia coadiuvato da soggetti pregiudicati oppure pericolosi, violazioni del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minori, vendita o altre condotte connesse allo spaccio, laddove sia stato omesso di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine relativamente ad atti di violenza o di aggressione accaduti all’interno del locale o nelle pertinenze ed altro.
9. Fatte queste premesse, il ricorso, in particolare alla luce del primo e del secondo motivo di censura, è fondato.
10. In effetti, a base del provvedimento impugnato, la Questura di Roma ha posto in totale dieci episodi tutti ricondotti all’esercizio commerciale “-OMISSIS-” gestito dalla ricorrente e sito alla via-OMISSIS-.
Tuttavia, la maggior parte di essi (precisamente i sette segnalati nella nota del 6.12.2024 della Polizia Ferroviaria), come peraltro risulta già dall’atto oggetto di gravame, non sono direttamente connessi con l’attività di somministrazione denominata “-OMISSIS-”, gestita dalla odierna ricorrente. In particolare, si tratta di episodi verificatisi solo nei pressi di tale esercizio, ma senza nessuna attinenza con lo stesso. Parimenti si dica anche rispetto all’episodio del 30.11.2024 (uno di quelli indicati nella nota del 7.12.2024 del Commissariato P.S. “Viminale”), poiché si fa riferimento ad una lite tra degli “avventori” del locale, ma, dagli atti, non si comprende come i litiganti siano stati collegati all’attività svolta dalla ricorrente o meglio il perché si sostiene che in precedenza avessero lì consumato un pasto o altro.
Dunque, solo due degli episodi a base dell’atto impugnato potevano rilevare nella specie, in quanto, come indicato allorché è stata riportata l’evoluzione che c’è stata sull’esegesi dei casi indicati dalla lett. a) dell’art. 100 TULPS, vicende verificatesi all’esterno del locale non rientrano tra le situazioni in cui è possibile azionare il potere in questione, salvo non siano la prosecuzione di fatti iniziati all’interno dello stesso, ma, come indicato, neppure tale antecedente causale sussiste rispetto a quanto accaduto nell’ipotesi in oggetto (cfr. in tal senso anche TAR Campania, sez. Salerno, sentenza n. 284/2018).
Ancora, deve essere osservato che, quanto agli episodi del 19.11.2024 e del 25.11.2024 (in ambo i casi veniva arrestato un soggetto all’interno dell’esercizio commerciale con dello stupefacente e altri oggetti riconducibili ad una attività di spaccio), gli unici rilevanti nella vicenda in esame, non sono riconducibili, come sostenuto da parte ricorrente, in nessuno dei tre casi previsti dall’art. 100 TULPS, in quanto le condotte anzidette, per quanto illecite: a) non sono di certo ascrivibili al concetto di “tumulti o gravi disordini”, dovendosi questi ultimi essere riferiti ad episodi di violenza a cose e/o persone (es. risse, aggressioni, danneggiamento ed altro); b) non risultano sufficienti per considerare il locale luogo di “abituale ritrovo” di persone pregiudicate o pericolose, stante che, come chiarito dalla Circolare del 17.7.2019, ciò si verifica esclusivamente allorquando la presenza di pregiudicati e persone pericolose sia stata accertata in una pluralità di situazioni in un significativo lasso temporale (nella specie, si è trattato di due soli episodi verificatisi in un arco temporale di sei giorni); c) né, infine, per sostenere che l’esercizio costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini, ciò tenuto anche conto del difficile contesto spaziale.
Né può sottacersi, come anticipato nella parte in fatto, che l’esercizio commerciale di che trattasi (peraltro, notoriamente luogo di grande affluenza, trattandosi un brand - -OMISSIS-- conosciuto a livello internazionale nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, che si rivolge ad una categoria indistinta e multietnica di avventori) insiste nell’ambito della stazione -OMISSIS- di Roma, luogo che, per la notevole, costante affluenza di frequentatori (la più variegata), è più volte salito agli onori delle cariche per fatti violenti ed è, quindi, costantemente attenzionato dalle Forze dell’ordine per le criticità in termini di ordine e sicurezza pubblica (tanto, da ultimo, essere inserito nell’ambito delle c.d. “zone rosse”) e ciò a prescindere dal collegamento o meno di tali eventi con i numerosi esercizi commerciali che insistono in quello scalo ferroviario che, invero, sembrano o, comunque, potrebbero più subire che essere causa di tale situazione.
11. In conclusione, si ritiene che l’atto impugnato è stato emesso in mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 100 TULPS, questo tenuto conto anche delle specifiche operate dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 17.7.2019.
12. Per le ragioni anzidette, assorbita l’ultima delle doglienze proposte, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.