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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 400/2024 promossa da:
c.f./p.i. ) e, per essa, quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 (c.f. p.i. ), col patrocinio dell'avv. MICHELE FONTANA (c.f.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata in Verona, piazza Renato Simoni n. 1, presso il C.F._1 difensore.
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. VOLFANGO Controparte_1 C.F._2
CHIOCCHETTI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Rovereto (TN), corso C.F._3
Rosmini n. 76, presso il difensore.
e
(p.i. ), in persona del curatore Controparte_2 P.IVA_4 speciale avv. (c.f. , col patrocinio del Controparte_3 C.F._4 curatore speciale in proprio ed elettivamente domiciliata in Rovereto (TN), via G. Tartarotti n. 45, presso il difensore.
CONVENUTI OPPOSTI nonché contro
(c.f. Controparte_4
), con sede in Arco (TN), viale delle Magnolie n. 1. P.IVA_5
c.f. ), con sede in Milano, via San Prospero n. 4. Controparte_5 P.IVA_6
c.f. ), con sede in Milano, via San Prospero n. 4. Controparte_6 P.IVA_7
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza dd. 15.02.2024 di estinzione anticipata della procedura esecutiva immobiliare sub n. r.g.es. 4/2015, a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “in via principale- accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. e, comunque, dei presupposti di legge, revocare, dichiarare nullo, annullare, dichiarare inefficace e rendere comunque privo di effetti il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 4/2015 R.E., Tribunale di Rovereto, emesso dal Giudice dell'Esecuzione, Dott. Michele Cuccaro, il 15.2.2024, depositato in cancelleria il 19.2.2024, e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della menzionata procedura esecutiva, invitando il Notaio Delegato a riprendere le operazioni di vendita e adottando gli ulteriori e consequenziali provvedimenti del caso;
in ogni caso - con vittoria di compensi e spese di procedura”.
Per il convenuto “1) Rigettare le richieste contenute nell'atto di citazione dd 04.06.2024 di CP_1
e per essa , di revocare, dichiarare nullo, annullare, dichiarare Parte_1 Parte_2 inefficace e rendere comunque privo di effetti il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 4/2015 R.E., Tribunale di Rovereto, e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato;
2) Rigettare l'istanza subordinata avanzata dal Curatore Speciale avv. di esperire CP_3 un ultimo tentativo di asta, e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato”.
Per la convenuta “In via principale: - rigettare la richiesta ex Controparte_2 adverso formulata di nullità, annullamento, di inefficacia e comunque di privare degli effetti il provvedimento dd. 15.02.2024 emesso dal G.E. Dott. Michele Cuccaro in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare, per tutti i motivi esposti, il provvedimento impugnato;
In via subordinata: - esperire un ultimo tentativo di asta e, nel caso in cui vada deserta, estinguere la procedura esecutiva per infruttuosità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, il quale dichiara di non aver riscosso onorari relativi al presente giudizio”.
Per , Per e Per Controparte_4 Controparte_5
nessuna. Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 Parte_1 c.p.c. avverso l'ordinanza dd. 15.02.2024 del giudice dell'esecuzione di estinzione anticipata della procedura esecutiva immobiliare sub n. r.g.es. 44/2015, a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. Il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione attorea e la conferma dell'estinzione della CP_1 procedura esecutiva. La convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto della Controparte_2 domanda attorea e, in via subordinata, l'esperimento di un ultimo tentativo di vendita e, nel caso in cui dovesse andare deserto, la dichiarazione di estinzione della procedura.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
La procedura esecutiva immobiliare sub n. r.g.es. 44/2015 è stata inizialmente avviata dal creditore procedente a cui è, infine, subentrata in forza di mutuo Parte_3 Parte_1 fondiario stipulato con la società nei confronti del terzo datore Controparte_2 di ipoteca a norma dell'art. 602 ss c.p.c., per un credito ipotecario pari a € Controparte_1
55.298,78, oltre interessi di mora dal 11.03.2014 sino al saldo effettivo e oltre alle spese della procedura. pagina 2 di 6 L'immobile pignorato è la casa di abitazione del terzo datore di ipoteca sita nel Controparte_1 Comune di Trambileno (TN) e stimata per € 242.540,00 (cfr. doc. 7 att.). Nel corso della procedura esecutiva, a partire dal 2015 sino al 2024, sono state esperite ben 11 aste, di cui nove deserte e due (precisamente, la terzultima e la penultima) con aggiudicazione e successiva decadenza per mancato versamento del saldo prezzo da parte degli aggiudicatari. Gli importi relativi agli assegni degli aggiudicatari, pari a complessivi € 12.250,00, sono stati trattenuti a seguito del mancato saldo del prezzo dal Notaio delegato e utilizzati per pagare le pregresse spese di pubblicità, senza riuscire, tuttavia, a coprire tutte le somme dovute in pre-deduzione, residuando € 1.988,60 oltre accessori. L'ultimo esperimento di vendita, andato deserto, si è svolto in data 12.02.2024 al prezzo base di € 80.000,00 con offerta minima di € 60.000,00. Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza dd. 15.02.2024 ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare per infruttuosità, a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., rilevando che “sono state effettuate un totale di quattordici aste” e che “l'immobile pignorato è stato inizialmente posto in vendita per un prezzo base di euro 242.540,00 e che il susseguirsi dei tentativi di vendita hanno portato alla diminuzione del prezzo sino a euro 80.000,00, con offerta minima di euro 60.000,00”, liquidando “a carico del creditore procedente e a favore del custode giudiziario IVG la somma di euro 1.600, accessori inclusi” e “a carico del creditore procedente e a favore del professionista delegato notaio dott.ssa la somma di euro 244,00, oltre accessori” (cfr. doc. 28 att.). Persona_1
In seguito al ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposto in data 04.03.2024 da
[...]
il Giudice dell'esecuzione con ordinanza dd. 26.04.2024 rigettava la richiesta di Parte_1 sospensione della procedura esecutiva e concedeva il termine di 90 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito (cfr. doc. 33 att.).
L'attrice sostiene l'insussistenza dei presupposti per l'estinzione ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. in quanto lo svolgimento di più tentativi di vendita e la riduzione del prezzo da € 242.540,00 a € 80.000,00 non sono circostanze idonee a legittimare una prognosi di infruttuosità, stante l'importo inferiore del credito azionato pari a € 55.298,78. Secondo l'attrice, il prezzo base previsto all'ultimo esperimento di vendita sarebbe idoneo, nonostante gli ulteriori futuri ribassi, ad assicurare un soddisfacimento non irrisorio del credito.
L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. prevede che sia disposta la chiusura anticipata della procedura quando risulta che “non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”. Come precisato dalla Suprema Corte, con sentenza dd. 21.01.2020, nr. 11116, rv. 658146-04 (citata dalla stessa opponente), tale norma non costituisce uno strumento a tutela dell'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio immobile, ma è un istituto “a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare, con inutile dispendio di risorse processuali comunque limitate e da utilizzare invece in modo da far conseguire un'utilità effettiva al creditore, la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori: tale ratio, oltre a corrispondere all'intenzione del legislatore, è coerente con la ricostruzione del sistema dell'esecuzione forzata”. Il giudice, deve, pertanto evitare che “proseguano (con sempre più probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per i danni da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata manifestamente inidonei a produrre un ragionevole od apprezzabile soddisfacimento dell'interesse dei creditori, siccome con evidenza generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti patrimoniali pignorati, o, comunque, idonei soltanto a generare altri e nuovi costi, soprattutto se insuscettibili di recupero”.
pagina 3 di 6 La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione di infruttuosità deve avere luogo quando, in relazione all'entità del prezzo base dell'ultimo tentativo, l'eventuale aggiudicazione possa presumersi: “- persino implausibile, per essersi rivelato l'immobile fuori mercato e quindi in concreto invendibile, oppure – tale da coprire esclusivamente i costi della rifissazione a disporsi o gli oneri futuri della procedura, oppure – tale da determinare una somma netta irrisoria da destinare ad accessori e sorta capitale del procedente e degli interventori, tenuto conto delle rispettive cause legittime di prelazione”. La valutazione di infruttuosità, pertanto, si può fondare sul rilievo che il bene offerto in vendita con ogni probabilità non è vendibile, oppure che è vendibile a condizioni talmente rovinose da lasciare prefigurare un soddisfacimento irrisorio di capitale e accessori già maturati o, a maggior ragione, delle sole successive spese del processo esecutivo. Al contrario, la procedura dovrà proseguire laddove appaia idonea a far conseguire, “in esito alle attività di liquidazione ancora a disporsi ed in base alla fruttuosità delle stesse quale desumibile anche dalla pregressa storia del processo e dall'inanità incolpevole dei precedenti tentativi, una somma ricavata significativa, cioè tale da consentire il soddisfacimento non irrisorio di alcuno tra i crediti azionati, ad iniziare da quelli assistiti da causa di prelazione e, a parità di esse, da quelli di maggiore importo”.
Alla luce di queste chiare indicazioni la norma in questione persegue un interesse di natura pubblica, che trascende quelli privati delle parti, siano esse creditori, debitori o terzi esecutati: l'interesse al buon andamento dell'amministrazione della giustizia, alla ragionevole durata del processo e alla funzionalità del processo esecutivo rispetto al suo scopo, ossia la soddisfazione del credito.
Affinché sia rispettata la ratio del processo esecutivo, il processo deve portare al rimborso – anche solo parziale – del credito assistito dal titolo esecutivo, ma non è sufficiente, invece, una soddisfazione irrisoria del credito ovvero il mero recupero delle spese della procedura.
Vi è la necessità, pertanto, di bilanciare, da un lato, i costi necessari per la prosecuzione della procedura
(comprensivi anche dei costi già sostenuti nell'ambito della procedura stessa) e, dall'altra, il presumibile valore di realizzo del bene. Il “ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie” implica, per la più recente giurisprudenza, la copertura di una parte non esigua del credito, oltre alle spese della procedura esecutiva.
Nel caso di specie, a partire dal 2015 sino al 2024, sono state esperite 11 aste, di cui nove deserte e due
(precisamente, la terzultima e la penultima) con aggiudicazione e successiva decadenza per mancato versamento del saldo prezzo da parte degli aggiudicatari (cfr. doc.ti 8-27 att.). L'ultimo esperimento di vendita, andato deserto, si è svolto in data 12.02.2024 al prezzo base di € 80.000,00 con offerta minima di € 60.000,00. Le spese residue della procedura sino all'ordinanza del Giudice dell'esecuzione di estinzione della procedura dd. 15.02.2024 ammontano circa a € 4mila (comprensive delle somme liquidate nella predetta ordinanza oltre alle somme liquidate precedentemente ma non soddisfatte). Il bene è stato posto in vendita con ogni accorgimento utile ad una sua buona collocazione sul mercato ed è stata data ampia pubblicità alle vendite.
Inoltre, non risulta depositata alcuna istanza di assegnazione del bene.
Il credito del creditore procedente ammonta al 14.04.2025 ad € 109.257,94, di cui € 55.298,78 per capitale ed € 53.959,16 per interessi di mora. Ipotizzando un ulteriore ribasso di un quarto, il prossimo prezzo di vendita sarebbe pari all'ultima offerta minima (€ 60mila), con nuova offerta minima di € 45mila, valore quest'ultimo che non sarebbe sufficiente nemmeno a pagare le spese della procedura e l'importo a titolo di interessi, anche tenendo presente che così procedendo maturerebbero ulteriori spese di procedura.
Pertanto, a seguito di ben 11 esperimenti di vendita andati deserti esperiti nel corso della pendenza di un processo esecutivo per circa 10 anni, sulla base di un giudizio prognostico fondato sugli elementi di fatto propri del processo esecutivo, si deve ritenere, verosimilmente a causa dell'ubicazione, che il bene pagina 4 di 6 offerto in vendita sia, con ogni probabilità non vendibile oppure vendibile a condizioni talmente rovinose da lasciare prefigurare un soddisfacimento solo delle spese del processo esecutivo e di parte degli interessi già maturati, non consentendo alcuna soddisfazione del capitale del credito.
A sorreggere un simile giudizio appaiono particolarmente significative queste due circostanze: da un lato i due precedenti che hanno visto un'aggiudicazione, con successiva decadenza per mancato pagamento del saldo, sono fortemente indicativi perché i due aggiudicatari hanno preferito perdere la somma, non irrisoria, versata a titolo di acconto pur di ottenere il bene al prezzo di aggiudicazione;
dall'altro la circostanza che nessun creditore procedente, neppure l'opponente, abbia mai avanzato istanza di assegnazione del bene, nonostante la fortissima riduzione del prezzo rispetto alla stima iniziale. E' vero che l'istanza di assegnazione è una mera facoltà e non un obbligo, come argomentato dall'opponente, ma la circostanza che nessuno dei creditori abbia avanzato una richiesta di assegnazione nonostante una riduzione del prezzo, rispetto ai valori di stima, tanto significativa, è fortemente indicativa della circostanza che non si tratta di un bene collocabile sul mercato in via fruttuosa, neppure per i creditori procedenti e non si capisce allora per quale motivo lo dovrebbe essere per la procedura esecutiva. D'altra parte, la facoltà concessa al creditore di ottenere l'assegnazione del bene è lo strumento processuale concesso alla parte al fine di ottenere, nei limiti del possibile, una parziale soddisfazione delle proprie ragioni in tempi ragionevoli, ma la sua configurazione quale facoltà e non come onere, non può essere motivo per consentire il perpetuarsi in modo indefinito nel corso del tempo, di processi esecutivi privi di ragionevoli e fruttuosi sbocchi.
Si deve, dunque, ritenere che il Giudice dell'esecuzione abbia fatto corretta applicazione dell'art. 164- bis dis. att. c.p.c. e, pertanto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conferma dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 relativi allo scaglione indeterminabile – complessità bassa, con rierimento al rapporto processuale con che era titolare di un interesse diretto Controparte_1 all'estinzione, mentre sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite relative al rapporto processuale con Infatti, il debitore non Controparte_2 aveva alcuna serio interesse a resistere alla domanda dell'opponente, perché l'estinzione della procedura esecutiva, riferita al bene di proprietà del terzo datore di ipoteca, lascia intatto in tutto il suo ammontare il debito di cui deve rispondere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 contro e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e ogni diversa istanza ed Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e conferma l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare sub n.
r.g. es. 44/2015 dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione dd. 15.02.2024;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_7 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre al 15 % per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pagina 5 di 6 3. compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale con Controparte_2
[...]
Rovereto, 16 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Riccardo Dies
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 400/2024 promossa da:
c.f./p.i. ) e, per essa, quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 (c.f. p.i. ), col patrocinio dell'avv. MICHELE FONTANA (c.f.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata in Verona, piazza Renato Simoni n. 1, presso il C.F._1 difensore.
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. VOLFANGO Controparte_1 C.F._2
CHIOCCHETTI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Rovereto (TN), corso C.F._3
Rosmini n. 76, presso il difensore.
e
(p.i. ), in persona del curatore Controparte_2 P.IVA_4 speciale avv. (c.f. , col patrocinio del Controparte_3 C.F._4 curatore speciale in proprio ed elettivamente domiciliata in Rovereto (TN), via G. Tartarotti n. 45, presso il difensore.
CONVENUTI OPPOSTI nonché contro
(c.f. Controparte_4
), con sede in Arco (TN), viale delle Magnolie n. 1. P.IVA_5
c.f. ), con sede in Milano, via San Prospero n. 4. Controparte_5 P.IVA_6
c.f. ), con sede in Milano, via San Prospero n. 4. Controparte_6 P.IVA_7
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza dd. 15.02.2024 di estinzione anticipata della procedura esecutiva immobiliare sub n. r.g.es. 4/2015, a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “in via principale- accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. e, comunque, dei presupposti di legge, revocare, dichiarare nullo, annullare, dichiarare inefficace e rendere comunque privo di effetti il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 4/2015 R.E., Tribunale di Rovereto, emesso dal Giudice dell'Esecuzione, Dott. Michele Cuccaro, il 15.2.2024, depositato in cancelleria il 19.2.2024, e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della menzionata procedura esecutiva, invitando il Notaio Delegato a riprendere le operazioni di vendita e adottando gli ulteriori e consequenziali provvedimenti del caso;
in ogni caso - con vittoria di compensi e spese di procedura”.
Per il convenuto “1) Rigettare le richieste contenute nell'atto di citazione dd 04.06.2024 di CP_1
e per essa , di revocare, dichiarare nullo, annullare, dichiarare Parte_1 Parte_2 inefficace e rendere comunque privo di effetti il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 4/2015 R.E., Tribunale di Rovereto, e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato;
2) Rigettare l'istanza subordinata avanzata dal Curatore Speciale avv. di esperire CP_3 un ultimo tentativo di asta, e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato”.
Per la convenuta “In via principale: - rigettare la richiesta ex Controparte_2 adverso formulata di nullità, annullamento, di inefficacia e comunque di privare degli effetti il provvedimento dd. 15.02.2024 emesso dal G.E. Dott. Michele Cuccaro in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare, per tutti i motivi esposti, il provvedimento impugnato;
In via subordinata: - esperire un ultimo tentativo di asta e, nel caso in cui vada deserta, estinguere la procedura esecutiva per infruttuosità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, il quale dichiara di non aver riscosso onorari relativi al presente giudizio”.
Per , Per e Per Controparte_4 Controparte_5
nessuna. Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 Parte_1 c.p.c. avverso l'ordinanza dd. 15.02.2024 del giudice dell'esecuzione di estinzione anticipata della procedura esecutiva immobiliare sub n. r.g.es. 44/2015, a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. Il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione attorea e la conferma dell'estinzione della CP_1 procedura esecutiva. La convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto della Controparte_2 domanda attorea e, in via subordinata, l'esperimento di un ultimo tentativo di vendita e, nel caso in cui dovesse andare deserto, la dichiarazione di estinzione della procedura.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
La procedura esecutiva immobiliare sub n. r.g.es. 44/2015 è stata inizialmente avviata dal creditore procedente a cui è, infine, subentrata in forza di mutuo Parte_3 Parte_1 fondiario stipulato con la società nei confronti del terzo datore Controparte_2 di ipoteca a norma dell'art. 602 ss c.p.c., per un credito ipotecario pari a € Controparte_1
55.298,78, oltre interessi di mora dal 11.03.2014 sino al saldo effettivo e oltre alle spese della procedura. pagina 2 di 6 L'immobile pignorato è la casa di abitazione del terzo datore di ipoteca sita nel Controparte_1 Comune di Trambileno (TN) e stimata per € 242.540,00 (cfr. doc. 7 att.). Nel corso della procedura esecutiva, a partire dal 2015 sino al 2024, sono state esperite ben 11 aste, di cui nove deserte e due (precisamente, la terzultima e la penultima) con aggiudicazione e successiva decadenza per mancato versamento del saldo prezzo da parte degli aggiudicatari. Gli importi relativi agli assegni degli aggiudicatari, pari a complessivi € 12.250,00, sono stati trattenuti a seguito del mancato saldo del prezzo dal Notaio delegato e utilizzati per pagare le pregresse spese di pubblicità, senza riuscire, tuttavia, a coprire tutte le somme dovute in pre-deduzione, residuando € 1.988,60 oltre accessori. L'ultimo esperimento di vendita, andato deserto, si è svolto in data 12.02.2024 al prezzo base di € 80.000,00 con offerta minima di € 60.000,00. Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza dd. 15.02.2024 ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare per infruttuosità, a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., rilevando che “sono state effettuate un totale di quattordici aste” e che “l'immobile pignorato è stato inizialmente posto in vendita per un prezzo base di euro 242.540,00 e che il susseguirsi dei tentativi di vendita hanno portato alla diminuzione del prezzo sino a euro 80.000,00, con offerta minima di euro 60.000,00”, liquidando “a carico del creditore procedente e a favore del custode giudiziario IVG la somma di euro 1.600, accessori inclusi” e “a carico del creditore procedente e a favore del professionista delegato notaio dott.ssa la somma di euro 244,00, oltre accessori” (cfr. doc. 28 att.). Persona_1
In seguito al ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposto in data 04.03.2024 da
[...]
il Giudice dell'esecuzione con ordinanza dd. 26.04.2024 rigettava la richiesta di Parte_1 sospensione della procedura esecutiva e concedeva il termine di 90 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito (cfr. doc. 33 att.).
L'attrice sostiene l'insussistenza dei presupposti per l'estinzione ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. in quanto lo svolgimento di più tentativi di vendita e la riduzione del prezzo da € 242.540,00 a € 80.000,00 non sono circostanze idonee a legittimare una prognosi di infruttuosità, stante l'importo inferiore del credito azionato pari a € 55.298,78. Secondo l'attrice, il prezzo base previsto all'ultimo esperimento di vendita sarebbe idoneo, nonostante gli ulteriori futuri ribassi, ad assicurare un soddisfacimento non irrisorio del credito.
L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. prevede che sia disposta la chiusura anticipata della procedura quando risulta che “non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”. Come precisato dalla Suprema Corte, con sentenza dd. 21.01.2020, nr. 11116, rv. 658146-04 (citata dalla stessa opponente), tale norma non costituisce uno strumento a tutela dell'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio immobile, ma è un istituto “a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare, con inutile dispendio di risorse processuali comunque limitate e da utilizzare invece in modo da far conseguire un'utilità effettiva al creditore, la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori: tale ratio, oltre a corrispondere all'intenzione del legislatore, è coerente con la ricostruzione del sistema dell'esecuzione forzata”. Il giudice, deve, pertanto evitare che “proseguano (con sempre più probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per i danni da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata manifestamente inidonei a produrre un ragionevole od apprezzabile soddisfacimento dell'interesse dei creditori, siccome con evidenza generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti patrimoniali pignorati, o, comunque, idonei soltanto a generare altri e nuovi costi, soprattutto se insuscettibili di recupero”.
pagina 3 di 6 La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione di infruttuosità deve avere luogo quando, in relazione all'entità del prezzo base dell'ultimo tentativo, l'eventuale aggiudicazione possa presumersi: “- persino implausibile, per essersi rivelato l'immobile fuori mercato e quindi in concreto invendibile, oppure – tale da coprire esclusivamente i costi della rifissazione a disporsi o gli oneri futuri della procedura, oppure – tale da determinare una somma netta irrisoria da destinare ad accessori e sorta capitale del procedente e degli interventori, tenuto conto delle rispettive cause legittime di prelazione”. La valutazione di infruttuosità, pertanto, si può fondare sul rilievo che il bene offerto in vendita con ogni probabilità non è vendibile, oppure che è vendibile a condizioni talmente rovinose da lasciare prefigurare un soddisfacimento irrisorio di capitale e accessori già maturati o, a maggior ragione, delle sole successive spese del processo esecutivo. Al contrario, la procedura dovrà proseguire laddove appaia idonea a far conseguire, “in esito alle attività di liquidazione ancora a disporsi ed in base alla fruttuosità delle stesse quale desumibile anche dalla pregressa storia del processo e dall'inanità incolpevole dei precedenti tentativi, una somma ricavata significativa, cioè tale da consentire il soddisfacimento non irrisorio di alcuno tra i crediti azionati, ad iniziare da quelli assistiti da causa di prelazione e, a parità di esse, da quelli di maggiore importo”.
Alla luce di queste chiare indicazioni la norma in questione persegue un interesse di natura pubblica, che trascende quelli privati delle parti, siano esse creditori, debitori o terzi esecutati: l'interesse al buon andamento dell'amministrazione della giustizia, alla ragionevole durata del processo e alla funzionalità del processo esecutivo rispetto al suo scopo, ossia la soddisfazione del credito.
Affinché sia rispettata la ratio del processo esecutivo, il processo deve portare al rimborso – anche solo parziale – del credito assistito dal titolo esecutivo, ma non è sufficiente, invece, una soddisfazione irrisoria del credito ovvero il mero recupero delle spese della procedura.
Vi è la necessità, pertanto, di bilanciare, da un lato, i costi necessari per la prosecuzione della procedura
(comprensivi anche dei costi già sostenuti nell'ambito della procedura stessa) e, dall'altra, il presumibile valore di realizzo del bene. Il “ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie” implica, per la più recente giurisprudenza, la copertura di una parte non esigua del credito, oltre alle spese della procedura esecutiva.
Nel caso di specie, a partire dal 2015 sino al 2024, sono state esperite 11 aste, di cui nove deserte e due
(precisamente, la terzultima e la penultima) con aggiudicazione e successiva decadenza per mancato versamento del saldo prezzo da parte degli aggiudicatari (cfr. doc.ti 8-27 att.). L'ultimo esperimento di vendita, andato deserto, si è svolto in data 12.02.2024 al prezzo base di € 80.000,00 con offerta minima di € 60.000,00. Le spese residue della procedura sino all'ordinanza del Giudice dell'esecuzione di estinzione della procedura dd. 15.02.2024 ammontano circa a € 4mila (comprensive delle somme liquidate nella predetta ordinanza oltre alle somme liquidate precedentemente ma non soddisfatte). Il bene è stato posto in vendita con ogni accorgimento utile ad una sua buona collocazione sul mercato ed è stata data ampia pubblicità alle vendite.
Inoltre, non risulta depositata alcuna istanza di assegnazione del bene.
Il credito del creditore procedente ammonta al 14.04.2025 ad € 109.257,94, di cui € 55.298,78 per capitale ed € 53.959,16 per interessi di mora. Ipotizzando un ulteriore ribasso di un quarto, il prossimo prezzo di vendita sarebbe pari all'ultima offerta minima (€ 60mila), con nuova offerta minima di € 45mila, valore quest'ultimo che non sarebbe sufficiente nemmeno a pagare le spese della procedura e l'importo a titolo di interessi, anche tenendo presente che così procedendo maturerebbero ulteriori spese di procedura.
Pertanto, a seguito di ben 11 esperimenti di vendita andati deserti esperiti nel corso della pendenza di un processo esecutivo per circa 10 anni, sulla base di un giudizio prognostico fondato sugli elementi di fatto propri del processo esecutivo, si deve ritenere, verosimilmente a causa dell'ubicazione, che il bene pagina 4 di 6 offerto in vendita sia, con ogni probabilità non vendibile oppure vendibile a condizioni talmente rovinose da lasciare prefigurare un soddisfacimento solo delle spese del processo esecutivo e di parte degli interessi già maturati, non consentendo alcuna soddisfazione del capitale del credito.
A sorreggere un simile giudizio appaiono particolarmente significative queste due circostanze: da un lato i due precedenti che hanno visto un'aggiudicazione, con successiva decadenza per mancato pagamento del saldo, sono fortemente indicativi perché i due aggiudicatari hanno preferito perdere la somma, non irrisoria, versata a titolo di acconto pur di ottenere il bene al prezzo di aggiudicazione;
dall'altro la circostanza che nessun creditore procedente, neppure l'opponente, abbia mai avanzato istanza di assegnazione del bene, nonostante la fortissima riduzione del prezzo rispetto alla stima iniziale. E' vero che l'istanza di assegnazione è una mera facoltà e non un obbligo, come argomentato dall'opponente, ma la circostanza che nessuno dei creditori abbia avanzato una richiesta di assegnazione nonostante una riduzione del prezzo, rispetto ai valori di stima, tanto significativa, è fortemente indicativa della circostanza che non si tratta di un bene collocabile sul mercato in via fruttuosa, neppure per i creditori procedenti e non si capisce allora per quale motivo lo dovrebbe essere per la procedura esecutiva. D'altra parte, la facoltà concessa al creditore di ottenere l'assegnazione del bene è lo strumento processuale concesso alla parte al fine di ottenere, nei limiti del possibile, una parziale soddisfazione delle proprie ragioni in tempi ragionevoli, ma la sua configurazione quale facoltà e non come onere, non può essere motivo per consentire il perpetuarsi in modo indefinito nel corso del tempo, di processi esecutivi privi di ragionevoli e fruttuosi sbocchi.
Si deve, dunque, ritenere che il Giudice dell'esecuzione abbia fatto corretta applicazione dell'art. 164- bis dis. att. c.p.c. e, pertanto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conferma dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 relativi allo scaglione indeterminabile – complessità bassa, con rierimento al rapporto processuale con che era titolare di un interesse diretto Controparte_1 all'estinzione, mentre sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite relative al rapporto processuale con Infatti, il debitore non Controparte_2 aveva alcuna serio interesse a resistere alla domanda dell'opponente, perché l'estinzione della procedura esecutiva, riferita al bene di proprietà del terzo datore di ipoteca, lascia intatto in tutto il suo ammontare il debito di cui deve rispondere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 contro e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e ogni diversa istanza ed Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e conferma l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare sub n.
r.g. es. 44/2015 dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione dd. 15.02.2024;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_7 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre al 15 % per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pagina 5 di 6 3. compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale con Controparte_2
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Rovereto, 16 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Riccardo Dies
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