Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N.1464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Mammone - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1464/2024
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in VIA TICINO, Parte_1 P.IVA_1
9 58100 GROSSETO presso lo studio dell'avv. CERBONI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
G. MARTUCCI, 62 80121 NAPOLI presso lo studio dell'avv. DE FALCO MIRKO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
APPELLATO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano, Sez. VII Civile, n. 3610/2024, a firma del G.O. Dr. Andrea Costantino Lecchi, decisoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 14772/2021 R.G., datata 29/03/2024, pubblicata il 29/03/2024, notificata in data 10/04/2024, – previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado, anche ex art. 213 c.p.c. - così disporre:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare fondata e accogliere l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 2344/2021 (n. 760/2021 R.G.) del Tribunale di Milano, disponendone la revoca o dichiarandolo inefficace o comunque annullarlo, in quanto emesso in carenza dei requisiti di legge in punto di prova scritta e comunque in quanto infondato e non provato in fatto e in diritto;
in punto di eccezione riconvenzionale: denegatamente respinta l'opposizione, accertata e dichiarata la sussistenza dei vizi di cui alla narrativa nelle opere effettuate dall'ingiungente, quantificarne il costo di ripristino e il residuo minor valore, procedendo a compensare, fino alla relativa concorrenza, l'eventuale e non ritenuto sussistente credito dell'ingiungente con l'importo dovuto all'odierna opponente per i costi di eliminazione dei vizi e per il minor valore delle opere eseguite.
Col favore delle spese e dei compensi, come da vigenti parametri, del primo e del secondo grado di giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
1. in via preliminare rigettare la domanda di appello in quanto inammissibile, improcedibile;
2. nel merito, rigettare il sollevato gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3. per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3610/2024 del Tribunale di Milano, che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso nei sui confronti dalla ditta per l'importo di € Controparte_1
15.240,00, sulla base di tre fatture relative all'esecuzione di lavorazioni in favore di in regime Pt_1 di subappalto.
I fatti e le allegazioni delle parti:
nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ha dedotto: Parte_1
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- che le fatture azionate non fossero idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, sia perché non prodotte in copia autenticata, sia perché dalle stesse non risulterebbe il riferimento ai lavori effettuati, alla loro misura e ai prezzi applicati;
- di aver in ogni caso integralmente pagato le prestazioni commissionate (realizzazione di massetti in pendenza) a seguito della liquidazione dei SAL regolari approvati dalla direzione lavori;
- che i lavori svolti erano affetti da vizi rilevanti, vizi la cui sussistenza era stata riconosciuta dalla ditta opposta che si era offerta di porvi rimedio;
- che era stato necessario rivolgersi ad atri soggetti per l'eliminazione dei vizi, sopportandone i relativi costi.
A fronte di tali allegazioni, ha dedotto il proprio diritto a scomputare dall'eventuale credito un favore dell'opposta il minor valore delle opere commissionate, nonché il costo degli interventi effettuati da terzi per eliminare incidenza degli errori compiuti dalla ditta opposta.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto chiedendo, in via di eccezione riconvenzionale, che venisse accertata la sussistenza dei vizi, e che si procedesse quindi a compensare, fino alla relativa concorrenza, l'eventuale credito dell'ingiungente con l'importo dovuto all'opponente per i costi di eliminazione dei vizi e per il minor valore delle opere eseguite.
Si è costituita la parte opposta, contestando le avverse deduzioni, in primo luogo affermando la regolarità formale dell'azione monitoria, e nel merito, deducendo la contraddittorietà delle deduzioni dell'opponente, nel negare qualsivoglia rapporto tra le parti, da un lato, e nel dedurre la presenza di vizi, dall'altro. Deduceva inoltre che l'opera commissionata non era la realizzazione di massetti in pendenza, ma solo la posa di piastrelle. Negava in ogni caso di aver mai ricevuto alcuna contestazione dei vizi, e contestava che l'opponente avesse fornito prova del credito relativo ai costi per l'eliminazione dei vizi, da porre in compensazione.
La sentenza del Tribunale:
Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, ritenendo che l'opponente non avesse fornito nessuna idonea prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di credito azionato e che la sussistenza di vizi è stata prospettata solo in sede di opposizione, senza che degli stessi sia stata fornita adeguata prova scritta.
Ha ritenuto provato il credito dalla parte opposta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi dalla stessa indotti, che hanno confermato la commissione nonché l'esecuzione dei lavori di manodopera in relazione ai quali sono state emesse le fatture, e hanno negato che fosse mai intervenuta alcuna contestazione di vizi. Ha ritenuto generiche le dichiarazioni dei testi di parte opponente in ordine alla denunzia e al riconoscimento dei vizi.
L'appello:
Ha proposto appello lamentando: Parte_1
1) Che non potrebbe ritenersi idonea a supportare l'emissione di decreto ingiuntivo la copia conforme notarile delle fatture azionate, e in ogni caso che le fatture riporterebbero una
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dizione talmente generica (“prestazione di manodopera eseguita presso vostri canteri”) da non consentire di ritenere sussistente la prova del credito;
2) Erroneamente il tribunale avrebbe addossato l'onere di provare fatti modificativi o estintivi in capo all'opponente, quando per contro la prova della sussistenza del credito grava sulla parte opposta, onere che non risulterebbe assolto. In ogni caso risulterebbe in atti la documentazione attestante i pagamenti già effettuati da in favore dell'ingiungente; Pt_1
3) Quanto alla sussistenza e al riconoscimento dei vizi, deduce che i testi escussi hanno riportato che il sopralluogo ci fu, che riguardava la posa delle mattonelle e non del massetto,
e che prese l'impegno di porvi rimedio;
CP_1
4) Circa la mancanza di prova dei costi sostenuti deduce di non essere nel possesso della documentazione in quanto la stessa è stata posta sotto sequestro (insieme a tutta la documentazione di ) in ragione di intervento della Guardia di Finanza;
Pt_1
5) Deduce che non sarebbe stata esaminata la propria contestazione in ordine alla correttezza della procura in base alla quale è stato promosso il procedimento monitorio e è stata svolta la costituzione in sede di opposizione, che sarebbe affetta da nullità in quanto non presenterebbe il riferimento preciso al procedimento per il quale è stata rilasciata.
Si è costituito contestando l'avverso appello, in particolare deducendo di aver fornito la prova CP_1 della prestazione, e che a fronte di ciò graverebbe sull'opponente di fornire la prova di fatti estintivi, prova in alcun modo fornita. Affermava altresì la piena regolarità della procura.
Opinione della Corte:
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. In via preliminare deve essere respinta la doglianza dell'appellante in ordine all'irregolarità della procura, in quanto la procura alle liti rilasciata per il presente grado indica in modo preciso il procedimento in relazione al quale è stata rilasciata, e dunque, per il principio espresso dal vigente art. 182 c.p.c. in ordine alla sanabilità delle irregolarità afferenti alla procura, va a sanare eventuali irregolarità delle procure, comunque presenti in atti, relative al procedimento monitorio e al procedimento di primo grado.
2. L'appellante censura il fatto che il tribunale avrebbe addossato alla parte opponente l'onere di provare la sussistenza dei vizi nelle opere prestate di cui alle fatture azionate in monitorio, quando in realtà l'onere di provare la sussistenza del credito grava sulla parte che ha agito per ottenerne il soddisfacimento, con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo.
Deve rilevarsi al proposito che effettivamente la sentenza appellata non è del tutto chiara nell'esprimere le ragioni per cui ha ritenuto fondata la sussistenza del credito e infondate le ragioni di opposizione, in quanto nell'esposizione appare confondere i piani su cui articola il percorso decisionale.
Ciò premesso, quello che deve essere accertato in questa sede è effettivamente il fatto che CP_1 abbia fornito adeguata prova del proprio credito, non potendo ritenersi sufficienti allo scopo le fatture, ancorché esse costituiscano prova scritta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, secondo un principio più che consolidato in giurisprudenza.
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Il giudice di primo grado sul punto ha ritenuto, condivisibilmente, di assegnare rilevanza alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi indotti dall'appellante, che hanno fatto riferimento all'esecuzione delle prestazioni in favore di confermando il fatto che fossero Parte_1 state effettuate (vedasi verbali di udienza del 28/03 e 30/05/2023).
Si rileva che l'effettuazione delle opere risulta altresì confermata dalle deposizioni dei testi di parte opponente, che hanno confermato l'effettuazione di opere da parte degli addetti di a cui CP_1 davano indicazioni sulla realizzazione del massetto e sulla posa delle piastrelle.
E d'altra parte, ancorché contesti l'esecuzione dell'opera da parte del subappaltatore, proprio Pt_1 le stesse allegazioni difese dell'appellante in ordine alla sussistenza dei vizi, contraddicono la tesi stessa di mancanza di prova dell'esecuzione dell'opera stessa.
Quindi, l'esecuzione delle opere è provata, e non vi è alcuna contestazione sull'adeguatezza del compenso richiesto e indicato nelle fatture azionate.
3. Ciò che è contestato dall'opponente, infatti, non è tanto l'esecuzione delle opere, ma la sussistenza dei vizi, e su tale aspetto correttamente il tribunale ha affermato che la prova della sussistenza dei vizi, oltre che dei costi per l'eliminazione degli stessi, grava sull'opponente.
In realtà, sotto un primo profilo, deduce in modo alquanto generico, di aver “già pagato Pt_1 molto” ad e produce al proposito documentazione con indicazione di pagamenti (partitario CP_1 doc. 3), che il giudice di prime cure avrebbe ignorato. Tale documentazione, peraltro, non consente in alcun modo di collegare i pagamenti di fatture emesse da in essa riportati con i lavori per i CP_1 quali viene richiesta in questa sede il pagamento, dato che gli importi di cui risulta il pagamento non corrispondono agli importi di cui alle fatture, ed inoltre si era avvalsa di quale Pt_1 CP_1 subappaltatore anche in altri cantieri, come implicitamente ammesso dalle parti.
4. Quindi, esclusa la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture azionate, la questione riguarda la prova della sussistenza dei vizi, della loro contestazione, e il fatto che ne avrebbe riconosciuto CP_1
l'esistenza, impegnandosi ad emendare gli stessi.
Tale prova non può ritenersi raggiunta da parte dell'opponente, dato che l'unico elemento in tale senso è costituito dai testi indotti da ( e , che hanno riferito - in modo Pt_1 Tes_1 Tes_2 alquanto generico - che era stato effettuato un sopralluogo nel cantiere, con contestazione relativa alla realizzazione del massetto e posa di piastrelle e richiesta di eliminazione dei vizi, a cui si CP_1 sarebbe impegnato.
Se anche può supporsi credibile che tale sopralluogo sia avvenuto e che alcune richieste di emenda siano state svolte, ciò che difetta integralmente è la prova dell'entità dei vizi, e soprattutto che da parte di siano stati sostenuti costi per l'eliminazione degli stessi, e in quale misura, in modo Pt_1 da compensare il credito per i vizi con il credito relativo alla realizzazione dell'opera.
La mancanza, asseritamente incolpevole, di disponibilità da parte di della documentazione Pt_1 circa le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi non può ridondare a carico della parte creditrice, dato che l'onere di provare i vizi e i costi di eliminazione grava pacificamente sulla parte che ne deduce la sussistenza.
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A tale stregua deve rigettarsi integralmente l'appello proposto, con condanna dell'appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3610/2024 del
Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Condanna l'appellante alla rifusione a parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
Iva e c.n.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/02/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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