CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1159/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
URBANO MASSIMO, Giudice
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3574/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006798000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044318830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044318830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130006776413000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029623660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029623660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019789175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019789175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006565955000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006565955000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016929353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210016053924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300006798000 notificata in data 09/11/2023, per un importo di € 8.798,73 relativo a Tasse automobilistiche (anni dal 2005 al 2016). A fondamento del ricorso, la contribuente ha eccepito: 1) la nullità per omessa notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento); 2) l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine triennale;
3) il difetto di motivazione sui criteri di calcolo degli interessi;
4)
l'illegittimità del fermo in quanto il veicolo (Alfa Romeo Mito tg. Targa_1) costituirebbe bene strumentale essenziale per recarsi al posto di lavoro.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e dimostrando la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese al preavviso, nonché l'interruzione della prescrizione mediante la notifica di successive intimazioni di pagamento (nel 2020 e nel 2022). Ha inoltre eccepito l'infondatezza della presunta strumentalità del veicolo.
Si è parimenti costituita la Regione Calabria, eccependo preliminarmente l'abuso dello strumento processuale, in quanto le medesime cartelle erano già state impugnate dalla ricorrente in precedenti e distinti giudizi pendenti (RGR 3287/2022, 796/2023, 870/2023, 788/2023), con conseguente "congelamento" dei termini prescrizionali. L'Ente impositore ha inoltre documentato che la contribuente è in realtà intestataria di due distinti veicoli (tg. Targa_1 e tg. Targa_2), smentendo l'impossibilità di recarsi al lavoro.
Con memorie illustrative depositate ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, la ricorrente ha fatto presente che, nelle more del presente giudizio, la cartella di pagamento n. 0342021000016053924000 (relativa all'anno 2016
e inclusa nel preavviso impugnato) è stata annullata in via definitiva da questa stessa Corte con Sentenza
n. 8767/2024, passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente e deve essere accolto esclusivamente nei limiti di cui in motivazione, con il rigetto di tutte le restanti domande.
La questione dirimente, idonea a determinare l'accoglimento parziale del gravame, attiene all'eccezione formulata da parte ricorrente in sede di memorie integrative. È emerso e documentalmente provato che uno degli atti prodromici fondanti l'odierno preavviso di fermo amministrativo – specificamente la cartella di pagamento n. 03420210016053924000, riferita alla tassa automobilistica dell'anno 2016 – è stata oggetto di autonomo giudizio recante R.G.R. n. 788/2023. Tale giudizio si è concluso con l'annullamento della predetta cartella per intervenuta prescrizione, sancito con Sentenza n. 8767/2024 depositata il 02/12/2024 e ormai passata in giudicato. Poiché il preavviso di fermo amministrativo ha natura di atto preordinato all'esecuzione coattiva, esso non può basarsi su un titolo esecutivo (la cartella) annullato in via definitiva dall'Autorità
Giudiziaria. Ne consegue che, per il solo carico tributario riveniente da tale specifica cartella, la pretesa creditoria è venuta meno e il preavviso va annullato in parte qua.
Nel resto, il ricorso è totalmente infondato e deve essere rigettato.
In ordine all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici e di intervenuta prescrizione dei restanti crediti, il Collegio osserva che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha puntualmente documentato le date di notifica di tutte le cartelle di pagamento contestate (avvenute tra il 2011 e il 2022), le quali, non essendo state ritualmente impugnate nei termini, hanno reso irretrattabili i crediti. Inoltre, i termini di prescrizione non risultano decorsi, in virtù dei validi atti interruttivi notificati dall'Agente della Riscossione, segnatamente l'intimazione di pagamento n. 03420199010834531000 notificata in data 20/03/2020 e l'intimazione n.
03420219005438873000 notificata in data 02/03/2022. Tale evidenza è rafforzata dalle ineccepibili difese della Regione Calabria, le quali hanno dimostrato che la contribuente aveva in realtà già impugnato tali medesime cartelle in precedenti giudizi (RGR 3287/2022, 796/2023, 870/2023), con l'effetto ex lege di determinare il congelamento dei termini prescrizionali per pendenza di lite.
È destituito di fondamento anche il motivo inerente al preteso difetto di motivazione per mancata esplicitazione del calcolo degli interessi. Nel caso della tassa automobilistica, il tasso di mora è determinato in misura fissa per legge (pari all'1,375% per semestre compiuto), risolvendosi in una mera operazione matematica facilmente verificabile dal contribuente, già esplicitata negli atti prodromici cui l'atto esecutivo fa lecito rinvio per relationem.
In ultimo, risulta palesemente infondata l'eccezione di impignorabilità e non assoggettabilità a fermo del veicolo ex art. 86 D.P.R. 602/73. L'utilizzo dell'autovettura da parte di un lavoratore dipendente per il mero tragitto "casa-lavoro" non rientra nel concetto di "bene strumentale", la cui tutela è riservata unicamente ai beni indispensabili all'attività di impresa o professionale, iscritti negli appositi registri contabili. A ciò si aggiunga, come rilevato dall'Ente impositore, che la ricorrente risulta intestataria non di uno, ma di ben due veicoli (targa Targa_1 e targa Targa_2), circostanza che svuota in radice l'asserita indispensabilità del mezzo colpito da fermo per le necessità di mobilità.
Stante l'accoglimento del ricorso per una singola posta debitoria e la reiezione di tutti gli altri motivi di doglianza, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione n. 7, definitivamente pronunciando:
• Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il Preavviso di Fermo Amministrativo n.
03480202300006798000 esclusivamente in relazione al carico tributario recato dalla cartella di pagamento n. 03420210016053924000 (Anno 2016); • Rigetta nel resto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento impugnato per tutte le restanti somme intimatene;
• Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
URBANO MASSIMO, Giudice
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3574/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006798000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044318830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044318830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130006776413000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029623660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029623660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019789175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019789175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006565955000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006565955000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016929353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210016053924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300006798000 notificata in data 09/11/2023, per un importo di € 8.798,73 relativo a Tasse automobilistiche (anni dal 2005 al 2016). A fondamento del ricorso, la contribuente ha eccepito: 1) la nullità per omessa notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento); 2) l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine triennale;
3) il difetto di motivazione sui criteri di calcolo degli interessi;
4)
l'illegittimità del fermo in quanto il veicolo (Alfa Romeo Mito tg. Targa_1) costituirebbe bene strumentale essenziale per recarsi al posto di lavoro.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e dimostrando la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese al preavviso, nonché l'interruzione della prescrizione mediante la notifica di successive intimazioni di pagamento (nel 2020 e nel 2022). Ha inoltre eccepito l'infondatezza della presunta strumentalità del veicolo.
Si è parimenti costituita la Regione Calabria, eccependo preliminarmente l'abuso dello strumento processuale, in quanto le medesime cartelle erano già state impugnate dalla ricorrente in precedenti e distinti giudizi pendenti (RGR 3287/2022, 796/2023, 870/2023, 788/2023), con conseguente "congelamento" dei termini prescrizionali. L'Ente impositore ha inoltre documentato che la contribuente è in realtà intestataria di due distinti veicoli (tg. Targa_1 e tg. Targa_2), smentendo l'impossibilità di recarsi al lavoro.
Con memorie illustrative depositate ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, la ricorrente ha fatto presente che, nelle more del presente giudizio, la cartella di pagamento n. 0342021000016053924000 (relativa all'anno 2016
e inclusa nel preavviso impugnato) è stata annullata in via definitiva da questa stessa Corte con Sentenza
n. 8767/2024, passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente e deve essere accolto esclusivamente nei limiti di cui in motivazione, con il rigetto di tutte le restanti domande.
La questione dirimente, idonea a determinare l'accoglimento parziale del gravame, attiene all'eccezione formulata da parte ricorrente in sede di memorie integrative. È emerso e documentalmente provato che uno degli atti prodromici fondanti l'odierno preavviso di fermo amministrativo – specificamente la cartella di pagamento n. 03420210016053924000, riferita alla tassa automobilistica dell'anno 2016 – è stata oggetto di autonomo giudizio recante R.G.R. n. 788/2023. Tale giudizio si è concluso con l'annullamento della predetta cartella per intervenuta prescrizione, sancito con Sentenza n. 8767/2024 depositata il 02/12/2024 e ormai passata in giudicato. Poiché il preavviso di fermo amministrativo ha natura di atto preordinato all'esecuzione coattiva, esso non può basarsi su un titolo esecutivo (la cartella) annullato in via definitiva dall'Autorità
Giudiziaria. Ne consegue che, per il solo carico tributario riveniente da tale specifica cartella, la pretesa creditoria è venuta meno e il preavviso va annullato in parte qua.
Nel resto, il ricorso è totalmente infondato e deve essere rigettato.
In ordine all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici e di intervenuta prescrizione dei restanti crediti, il Collegio osserva che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha puntualmente documentato le date di notifica di tutte le cartelle di pagamento contestate (avvenute tra il 2011 e il 2022), le quali, non essendo state ritualmente impugnate nei termini, hanno reso irretrattabili i crediti. Inoltre, i termini di prescrizione non risultano decorsi, in virtù dei validi atti interruttivi notificati dall'Agente della Riscossione, segnatamente l'intimazione di pagamento n. 03420199010834531000 notificata in data 20/03/2020 e l'intimazione n.
03420219005438873000 notificata in data 02/03/2022. Tale evidenza è rafforzata dalle ineccepibili difese della Regione Calabria, le quali hanno dimostrato che la contribuente aveva in realtà già impugnato tali medesime cartelle in precedenti giudizi (RGR 3287/2022, 796/2023, 870/2023), con l'effetto ex lege di determinare il congelamento dei termini prescrizionali per pendenza di lite.
È destituito di fondamento anche il motivo inerente al preteso difetto di motivazione per mancata esplicitazione del calcolo degli interessi. Nel caso della tassa automobilistica, il tasso di mora è determinato in misura fissa per legge (pari all'1,375% per semestre compiuto), risolvendosi in una mera operazione matematica facilmente verificabile dal contribuente, già esplicitata negli atti prodromici cui l'atto esecutivo fa lecito rinvio per relationem.
In ultimo, risulta palesemente infondata l'eccezione di impignorabilità e non assoggettabilità a fermo del veicolo ex art. 86 D.P.R. 602/73. L'utilizzo dell'autovettura da parte di un lavoratore dipendente per il mero tragitto "casa-lavoro" non rientra nel concetto di "bene strumentale", la cui tutela è riservata unicamente ai beni indispensabili all'attività di impresa o professionale, iscritti negli appositi registri contabili. A ciò si aggiunga, come rilevato dall'Ente impositore, che la ricorrente risulta intestataria non di uno, ma di ben due veicoli (targa Targa_1 e targa Targa_2), circostanza che svuota in radice l'asserita indispensabilità del mezzo colpito da fermo per le necessità di mobilità.
Stante l'accoglimento del ricorso per una singola posta debitoria e la reiezione di tutti gli altri motivi di doglianza, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione n. 7, definitivamente pronunciando:
• Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il Preavviso di Fermo Amministrativo n.
03480202300006798000 esclusivamente in relazione al carico tributario recato dalla cartella di pagamento n. 03420210016053924000 (Anno 2016); • Rigetta nel resto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento impugnato per tutte le restanti somme intimatene;
• Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.