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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 517/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Luigi CERNELLI, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax al n. 0985/764886, pec: e presso il cui studio sito in Tortora (Cs) alla via Pietro Mancini n. Email_1
10 le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 9.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in Tortora (Cs) il 3.01.2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 del predetto comune al n. I parte 2 S. A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1 06/05/2006 e residente in [...] e , nata a [...] Parte_3 (SA) il 03/05/2004 e residente in [...],
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate;
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi ricorrenti espressamente consentono la loro separazione consensuale;
2) Essi potranno stabilire la loro residenza e domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa coniugale sita in Tortora, in Via Marco Polo 11, con tutti i mobili che l'arredano, viene assegnata alla Sig.ra che l'abiterà con i figli e Parte_2 Parte_3
Il Sig. si impegna a trasferire altrove la propria Persona_1 Parte_1 residenza, nel più breve tempo possibile, dandone immediata comunicazione alla Sig.ra ; Parte_2
4) I figli e , entrambi maggiorenni , continueranno a vivere Persona_1 Parte_3 con la madre nella casa coniugale ad Tortora (CS) alla Via Marco Polo n.11
5) Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di €. 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , entro Per_1 Pt_3 e non oltre il giorno 30 di ogni mese versando tale somma sul conto Banco Posta della Sig.ra
a partire dal mese di Giugno 2025, con l'aumento ISTAT annuale, che sarà Parte_2 corrisposto automaticamente senza necessità alcuna di richiesta della Sig.ra Parte_2
6) La Sig.ra si impegna al pagamento del residuo mutuo cointestato con il Parte_2
Sig, (mutuo contratto presso la Banca Nuova “Banca Popolare di Parte_1 Vicenza”- filiale di Cetraro - per la complessiva somma originaria di € 140.000,00 suddiviso in rate da € 560,00 mensili -tasso variabile - per anni venticinque ora ceduto alla Cribis Credit Management S.R.L. procuratore speciale di ) a decorrere dalla data in cui verrà CP_1 effettuato un saldo e stralcio del debito residuo accolandosi la Sig.ra le rate Parte_2 residue. Il Sig. si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50% al Parte_1 pagamento di quanto necessario per lo studio, le spese sanitarie e il tempo libero dei figli per l'importo, di volta in volta richiesto e documentato dalla Sig.ra Parte_2
7) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio;
8) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli, anche con riguardo alle spese di carattere straordinario.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 517/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in Tortora (Cs) il 3.01.2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 del predetto comune al n. I parte 2 S. A;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 517/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Luigi CERNELLI, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax al n. 0985/764886, pec: e presso il cui studio sito in Tortora (Cs) alla via Pietro Mancini n. Email_1
10 le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 9.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in Tortora (Cs) il 3.01.2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 del predetto comune al n. I parte 2 S. A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1 06/05/2006 e residente in [...] e , nata a [...] Parte_3 (SA) il 03/05/2004 e residente in [...],
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate;
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi ricorrenti espressamente consentono la loro separazione consensuale;
2) Essi potranno stabilire la loro residenza e domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa coniugale sita in Tortora, in Via Marco Polo 11, con tutti i mobili che l'arredano, viene assegnata alla Sig.ra che l'abiterà con i figli e Parte_2 Parte_3
Il Sig. si impegna a trasferire altrove la propria Persona_1 Parte_1 residenza, nel più breve tempo possibile, dandone immediata comunicazione alla Sig.ra ; Parte_2
4) I figli e , entrambi maggiorenni , continueranno a vivere Persona_1 Parte_3 con la madre nella casa coniugale ad Tortora (CS) alla Via Marco Polo n.11
5) Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di €. 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , entro Per_1 Pt_3 e non oltre il giorno 30 di ogni mese versando tale somma sul conto Banco Posta della Sig.ra
a partire dal mese di Giugno 2025, con l'aumento ISTAT annuale, che sarà Parte_2 corrisposto automaticamente senza necessità alcuna di richiesta della Sig.ra Parte_2
6) La Sig.ra si impegna al pagamento del residuo mutuo cointestato con il Parte_2
Sig, (mutuo contratto presso la Banca Nuova “Banca Popolare di Parte_1 Vicenza”- filiale di Cetraro - per la complessiva somma originaria di € 140.000,00 suddiviso in rate da € 560,00 mensili -tasso variabile - per anni venticinque ora ceduto alla Cribis Credit Management S.R.L. procuratore speciale di ) a decorrere dalla data in cui verrà CP_1 effettuato un saldo e stralcio del debito residuo accolandosi la Sig.ra le rate Parte_2 residue. Il Sig. si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50% al Parte_1 pagamento di quanto necessario per lo studio, le spese sanitarie e il tempo libero dei figli per l'importo, di volta in volta richiesto e documentato dalla Sig.ra Parte_2
7) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio;
8) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli, anche con riguardo alle spese di carattere straordinario.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 517/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in Tortora (Cs) il 3.01.2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 del predetto comune al n. I parte 2 S. A;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo