TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
N. 1849/2021 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 08 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 1849/2021
R.G., promossa da
Parte 1 n. a Agira l'1.05.1956 ( C.F. 1
), ivi res. Vico Rocce,
8, rappr. e dif. dall'Avv. Maria Elisa Leocata ( con studio in Catania, via G. C.F. 2
Lavaggi, 7, chiedendo che ogni comunicazione o notificazione sia eseguita alla p.e.c. [...]
Email 1 o al fax 095.320890;
ricorrente contro
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce;
resistente Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che in data
16.06.2021, le veniva notificato a mezzo del serv. post. l'atto con cui la Direz.ne Prov.le CP 1 di
Enna comunicava di aver operato un accertamento per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. InvCiv n° 07026936, intestata alla Parte 1 medesima, in quanto le sarebbe stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante, senza alcuna ulteriore specificazione;
unitamente all'accertamento, le perveniva la comunicazione sulla riliquidazione della pensione a decorrere dall'1.03.2010.
Le somme de quibus, oggetto di ripetizione, erano quantificate in € 68.680,65.
Se ne chiedeva pertanto la restituzione.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' CP_2 , stante la propria assoluta buona fede ed essendo
.CP l'indebito imputabile ad un errore dell'
CP Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza sulle conclusioni scritte delle parti la causa decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato.
Si premetta innanzitutto come non possa trovare applicazione la normativa sulla ripetizione di indebito in materia previdenziale (segnatamente l' art. 52 della 1. 9 marzo 1989 n.88 comma 2 o l'art
38 comma 10 della L. 448/2001 norme che subordinano la ripetibilità alla sussistenza del dolo del pensionato), vertendosi nella fattispecie in tema di prestazioni a carattere assistenziale.
Peraltro la diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, alla stregua delle modifiche del quadro normativo di riferimento, introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, e dall'art. 37, comma ottavo, della legge n.448 del 1998, e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n.448/2000 e con ordinanza n.264/2004, si è
espressa nel senso che non sussiste un'esigenza costituzionale, che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, escludendo l'incostituzionalità della normativa esaminata (in particolare dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 1, comma 260, della legge
23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica-, e dell'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione) in considerazione dell'immediatezza" con cui l' Controparte_3 deve provvedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Dunque emerge un assetto ordinamentale all'interno del quale la possibilità di procedere a ripetizione degli indebiti risulta disciplinato diversamente a seconda che trattasi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Con riferimento alle prestazioni assistenziali si individuano una congerie di norme speciali dall'esame delle quali è possibile enucleare un principio di generale ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate non essendo previste le limitazioni che il legislatore ha invece introdotto in materia di indebito previdenziale (il riferimento è all'art 52 della 1.n.88/1989 autenticamente interpretato dall'art 13 della l.n.412 del 1991 e alla sanatoria di cui all'art 38 commi 7 e 8, della legge
Invero, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.11,
comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4,
convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003,
n. 326, il quale, nel disporre che 1'CP e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Orbene, se è dunque vero che, come sostiene l'CP_1, in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' CP 2
•
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di Cassazione ha in varie occasioni precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie è pacifica la non addebitabilità alla ricorrente delle percezione indebita.
Quanto all'affidamento incolpevole trattasi di vicenda che presenta aspetti peculiari.
Ed infatti, se da una parte è vero che la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.304/2012
in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto un grado di invalidità (84%)
sufficiente a consentire al percezione del solo assegno di invalidità civile, con esclusione della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento, lo è altrettanto che, a distanza di pochi mesi da quella sentenza, la ricorrente, a fronte di nuova domanda amministrativa, del 9 febbraio
2023, otteneva il riconoscimento di un grado di invalidità del 100%, continuando a vedersi
corrisposto senza soluzione di continuità il medesimo importo che in precedenza le veniva erogato.
L'evenienza, ovvero il riconoscimento, in senso difforme a quanto accertato dalla Corte d'Appello,
di un grado di totale invalidità, in uno al fatto che la erogazione della prestazione in oggetto si sia protratta per un notevole lasso di tempo senza interruzioni, costituiscono a parere del giudicante circostanze idonee a determinare nel soggetto percettore, quel colpevole affidamento che si pone da limite alla ripetibilità dell'indebito assistenziale. Se a ciò si aggiunge che la revoca della prestazione in oggetto non venne mai comunicata alla
Parte 1 (il fatto è incontestato e dunque pacifico) se ne trae la sussistenza di un quadro in cui tutto depone nel senso di ritenete la buona fede della Parte_1 e l'incolpevolezza dell'affidamento.
Non ignora poi questo giudicante l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che è concorde nell'affermare la ripetibilità della prestazione assistenziale dalla data di effettuazione della visita che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, a prescindere dal provvedimento formale di revoca
(fra le tante, Cass. 34013/19; id. 6610/05; id. 2056/04; id. 390/04; id. 16260/03; id. 12759/03; id.
18299/02). D'altra parte, si ritiene anche che le peculiarità del caso, inducano a ritenere che la mancata comunicazione, per quanto non dirimente, abbia contribuito, in uno alle circostanza sopra richiamate ad ingenerare prima, ed a consolidare poi, un legittimo affidamento del percipiente circa la spettanza delle somme erogate anche a titolo di indennità di accompagnamento.
Ciò posto, facendo buon governo dei principi sopra citati ed applicandoli al caso di specie, si ha che le somme percepite indebitamente dalla ricorrente (il dato non è in contestazione), in presenza di un errore non addebitabile alla stessa, sono irripetibili, ricorrendo, per le ragioni chiarite, un legittimo affidamento da tutelare.
Il ricorso può pertanto essere accolto.
Tenuto conto del carattere comunque indebito della erogazione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara la irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall' CP 1 con la comunicazione opposta e compensa le spese.
Enna, 8 ottobre 2025.
N. 1849/2021 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 08 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 1849/2021
R.G., promossa da
Parte 1 n. a Agira l'1.05.1956 ( C.F. 1
), ivi res. Vico Rocce,
8, rappr. e dif. dall'Avv. Maria Elisa Leocata ( con studio in Catania, via G. C.F. 2
Lavaggi, 7, chiedendo che ogni comunicazione o notificazione sia eseguita alla p.e.c. [...]
Email 1 o al fax 095.320890;
ricorrente contro
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce;
resistente Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che in data
16.06.2021, le veniva notificato a mezzo del serv. post. l'atto con cui la Direz.ne Prov.le CP 1 di
Enna comunicava di aver operato un accertamento per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. InvCiv n° 07026936, intestata alla Parte 1 medesima, in quanto le sarebbe stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante, senza alcuna ulteriore specificazione;
unitamente all'accertamento, le perveniva la comunicazione sulla riliquidazione della pensione a decorrere dall'1.03.2010.
Le somme de quibus, oggetto di ripetizione, erano quantificate in € 68.680,65.
Se ne chiedeva pertanto la restituzione.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' CP_2 , stante la propria assoluta buona fede ed essendo
.CP l'indebito imputabile ad un errore dell'
CP Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza sulle conclusioni scritte delle parti la causa decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato.
Si premetta innanzitutto come non possa trovare applicazione la normativa sulla ripetizione di indebito in materia previdenziale (segnatamente l' art. 52 della 1. 9 marzo 1989 n.88 comma 2 o l'art
38 comma 10 della L. 448/2001 norme che subordinano la ripetibilità alla sussistenza del dolo del pensionato), vertendosi nella fattispecie in tema di prestazioni a carattere assistenziale.
Peraltro la diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, alla stregua delle modifiche del quadro normativo di riferimento, introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, e dall'art. 37, comma ottavo, della legge n.448 del 1998, e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n.448/2000 e con ordinanza n.264/2004, si è
espressa nel senso che non sussiste un'esigenza costituzionale, che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, escludendo l'incostituzionalità della normativa esaminata (in particolare dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 1, comma 260, della legge
23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica-, e dell'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione) in considerazione dell'immediatezza" con cui l' Controparte_3 deve provvedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Dunque emerge un assetto ordinamentale all'interno del quale la possibilità di procedere a ripetizione degli indebiti risulta disciplinato diversamente a seconda che trattasi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Con riferimento alle prestazioni assistenziali si individuano una congerie di norme speciali dall'esame delle quali è possibile enucleare un principio di generale ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate non essendo previste le limitazioni che il legislatore ha invece introdotto in materia di indebito previdenziale (il riferimento è all'art 52 della 1.n.88/1989 autenticamente interpretato dall'art 13 della l.n.412 del 1991 e alla sanatoria di cui all'art 38 commi 7 e 8, della legge
Invero, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.11,
comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4,
convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003,
n. 326, il quale, nel disporre che 1'CP e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Orbene, se è dunque vero che, come sostiene l'CP_1, in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' CP 2
•
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di Cassazione ha in varie occasioni precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie è pacifica la non addebitabilità alla ricorrente delle percezione indebita.
Quanto all'affidamento incolpevole trattasi di vicenda che presenta aspetti peculiari.
Ed infatti, se da una parte è vero che la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.304/2012
in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto un grado di invalidità (84%)
sufficiente a consentire al percezione del solo assegno di invalidità civile, con esclusione della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento, lo è altrettanto che, a distanza di pochi mesi da quella sentenza, la ricorrente, a fronte di nuova domanda amministrativa, del 9 febbraio
2023, otteneva il riconoscimento di un grado di invalidità del 100%, continuando a vedersi
corrisposto senza soluzione di continuità il medesimo importo che in precedenza le veniva erogato.
L'evenienza, ovvero il riconoscimento, in senso difforme a quanto accertato dalla Corte d'Appello,
di un grado di totale invalidità, in uno al fatto che la erogazione della prestazione in oggetto si sia protratta per un notevole lasso di tempo senza interruzioni, costituiscono a parere del giudicante circostanze idonee a determinare nel soggetto percettore, quel colpevole affidamento che si pone da limite alla ripetibilità dell'indebito assistenziale. Se a ciò si aggiunge che la revoca della prestazione in oggetto non venne mai comunicata alla
Parte 1 (il fatto è incontestato e dunque pacifico) se ne trae la sussistenza di un quadro in cui tutto depone nel senso di ritenete la buona fede della Parte_1 e l'incolpevolezza dell'affidamento.
Non ignora poi questo giudicante l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che è concorde nell'affermare la ripetibilità della prestazione assistenziale dalla data di effettuazione della visita che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, a prescindere dal provvedimento formale di revoca
(fra le tante, Cass. 34013/19; id. 6610/05; id. 2056/04; id. 390/04; id. 16260/03; id. 12759/03; id.
18299/02). D'altra parte, si ritiene anche che le peculiarità del caso, inducano a ritenere che la mancata comunicazione, per quanto non dirimente, abbia contribuito, in uno alle circostanza sopra richiamate ad ingenerare prima, ed a consolidare poi, un legittimo affidamento del percipiente circa la spettanza delle somme erogate anche a titolo di indennità di accompagnamento.
Ciò posto, facendo buon governo dei principi sopra citati ed applicandoli al caso di specie, si ha che le somme percepite indebitamente dalla ricorrente (il dato non è in contestazione), in presenza di un errore non addebitabile alla stessa, sono irripetibili, ricorrendo, per le ragioni chiarite, un legittimo affidamento da tutelare.
Il ricorso può pertanto essere accolto.
Tenuto conto del carattere comunque indebito della erogazione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara la irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall' CP 1 con la comunicazione opposta e compensa le spese.
Enna, 8 ottobre 2025.