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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/11/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Mario Miele Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 31/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da
, nata il [...] ad [...], residente in Parte_1
LI (Sa), alla Via Marco Polo, n. 50, (C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Basile (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in LI (Sa), al Corso Armando Diaz, n. 2, giusta procura in calce al ricorso introduttivo e nato il Parte_2
18.03.1976, a UM (Germania), residente in [...](Sa, alla Via Marco Polo, n.
50, ( ), rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Grazia CodiceFiscale_3
LA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in LI C.F._4
(Sa), alla Via Piave, n. 52, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 10.02.2025.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti i signori e con ricorso Parte_3 Parte_2 congiunto depositato in data 20.01.2025 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio nel Comune di PA
(Sa), in data 24.09.2023 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di
PA (Sa), alla Parte II, Serie C, Vol. 1, Ufficio 1, dell'anno 2023, Atto
n. 97, in regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione non nascevano figli;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno
l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: “…OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di PA, alle seguenti CONDIZIONI: 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge; 2. Entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento;
3. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra la quale si accolla il pagamento del Parte_3 canone e delle utenze, anche se pregresse. 4. La proprietà dell'autovettura Fiat
Panda a targa FK744JT sarà trasferita alla sig.ra a sue spese Parte_3 entro il 31.01.2025; 5. I coniugi dichiarano di non aver altre disposizioni patrimoniali ed ogni altra posizione è stata definita;
5. I coniugi dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione dell'emanando decreto di omologazione della separazione de qua…”.
La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 19.02.2025, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dai difensori unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (atto introduttivo del 18.12.2024 depositato nel fascicolo telematico), veniva sostituita con il deposito di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e successivamente rinviata al 18.09.2025, mediante ordinanza di rimessione istruttoria (n. cronol. 7645/2025 del 09.07.2025), onde consentire alle parti la produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. Deve darsi atto, altresì, che l'avv. Giovanni Basile con le note di trattazione scritta depositate in data 07.02.2025 dichiarava che il sig. aveva Parte_2 provveduto alla consegna del veicolo Fiat Panda a targa FK744JT ed al conseguente trasferimento di proprietà in favore della sig.ra come da Parte_3 condizione concordata e di cui al punto 4) del ricorso congiunto per separazione.
All'esito dell'udienza del 18.09.2025, su richiesta dei procuratori costituiti, il
Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono recepibili in questa sede in quanto non contrarie a norme imperative.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori e Parte_3
, coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di Parte_2
PA (Sa), in data 24.09.2023 e trascritto nel Registro dello
Stato Civile di Comune di PA (Sa), alla Parte II, Serie C, Vol.
1, Ufficio 1, dell'anno 2023, Atto n. 97, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA
(Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni