Articolo 1 della Legge 29 aprile 1950, n. 314
Versione
29 giugno 1950
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"I crediti inferiori a lire 5000 sono infruttiferi. Nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira".

Entrata in vigore il 29 giugno 1950