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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6059/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 6059 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c.;
TRA in persona in persona del l.r.p.t, elettivamente Parte_1 domiciliata in Afragola (NA) alla via Diaz, n. 71, presso lo studio dell'avv. Francesco Mascolo, dal quale è rappresentata e difesa , giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona in persona del l.r.p.t, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di rappresentante legale della società Parte_2 Parte_1
(C.F.: ), aveva proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo n.
[...] P.IVA_1
04780202400006633000, emesso in base all'avviso di accertamento inerenti CodiceFiscale_1 al mancato pagamento dell'IRES, IRAP e IVA, contestati mediante processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 18.12.2018 ed in base alla cartella n.
04720190021050542000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per la violazione delle norme del Codice della Strada
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava la carenza del titolo esecutivo, avendo lo stesso opponente aderito alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'art. 1
D.L. 119 del 2019 e chiedeva, dunque, di accertare la nullità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza o estinzione dei titoli sottesi.
Si costituiva in giudizio e contestava la domanda proposta Controparte_1 dall'attore, eccependo: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
il mancato perfezionamento della definizione agevolata del processo verbale di constatazione. L' , infatti, riteneva che, in sede di definizione, il contribuente Controparte_1 avesse erroneamente provveduto a liquidare l'imposta dovuta in considerazione del credito come rideterminato dall'avviso di accertamento, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione l'importo indicato nel processo verbale di constatazione.
Ciò posto, prima di procedere all'analisi nel merito dell'oggetto del giudizio, si rendono opportune talune valutazioni sulle eccezioni preliminare proposte dall'opposto.
Parte opposta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul riparto di giurisdizione tra tribunale ordinario e commissione tributaria. La Suprema Corte afferma:
“Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del
d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”
(Cass., Sez. Un., Ord. del 14.04.2020, n. 7822).
Nel caso di specie, la parte contesta un fatto successivo all'avviso di accertamento, ossia l'avvenuta definizione agevolata, la quale ha tenuto conto proprio della rivalutazione operata dall'amministrazione finanziaria con l'avviso di accertamento. Predetto avviso di accertamento non risulta, quindi, oggetto di contestazione, essendosi pacificamente stabilizzatosi a seguito dell'intervenuta decorrenza del termine per impugnare.
Il presente giudizio è, dunque, circoscritto al solo atto esecutivo successivo al momento della regola notifica dell'atto presupposto, che non è, in questa sede, in contestazione.
Con riferimento, invece, alla cartella di pagamento, questa ha ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, quindi, un diritto di credito extratributario, non rientrante nella competenza del giudice tributario.
Ne consegue che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione debba essere riconosciuta al giudice ordinario.
Ciò posto, l'opposizione è da considerarsi fondata e va accolta.
Non è condivisibile l'eccezione della parte convenuta circa il mancato perfezionamento della definizione agevolata. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1 D.L. 199 del 2018 assolve alla funzione di ridurre i tempi di definizione dei processi verbali di constatazione, garantendo, in tal modo, la celere riscossione delle imposte dovute e la riduzione del contenzioso tributario. Per contro, il vantaggio per il contribuente si risolve nella diminuzione dell'ammontare dell'imposta richiesta, grazie ad una secca riduzione della sanzione. La definizione agevolata è un procedimento ad iniziativa del contribuente che si perfeziona mediante presentazione della dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione e il versamento delle imposte dovute, autoliquidate sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale, in un'unica soluzione oppure mediante il pagamento della prima rata entro la data del 31 maggio 2019. Con riferimento alla controversia in oggetto, l'opponente aveva provveduto a presentare la dichiarazione integrativa in data 23.05.2019 e ad autoliquidare le somme dovute sulla scorta dell'avviso di accertamento dell'ente riscossore, per poi provvedere al versamento della prima rata in data 29.05.2019, così formalmente perfezionando la procedura di definizione agevolata. Non appare un ostacolo al corretto perfezionamento della definizione agevolata la circostanza che il contribuente abbia autoliquidato gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, come, al contrario, è stato contestato dall' . Controparte_2
Secondo l'ente riscossore, alla luce del dato letterale della Circolare n. 7/E, interpretativa del D.L.
219 del 2018, il contribuente potrebbe rideterminare l'importo dovuto in base all'avviso di accertamento, ma solo in caso di errore materiale compiuto in sede di processo verbale di contestazione. Tale interpretazione sarebbe desunta dal paragrafo 3.3. della Circolare 7/E, il quale chiarisce che: “è comunque consentito al contribuente di emendare, con la dichiarazione da presentare ai fini della definizione agevolata, gli eventuali errori, presenti nel processo verbale di constatazione, che l'ufficio ha già provveduto a rettificare, sulla base delle ragioni esposte nel paragrafo 1.1., cui si rinvia. Sebbene, infatti, la definizione agevolata presupponga l'attivazione spontanea del contribuente, chiamato ad autoliquidare le imposte dovute sulla base dei rilievi e degli elementi puntuali ed univoci presenti nel processo verbale, di per sé idonei a consentire la determinazione delle imposte dovute, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, allo stesso deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall'ufficio”.
Secondo l'interpretazione paventata dall'opposta, il rinvio effettuato al paragrafo 1.1. implicherebbe che siano ammesse le solo rideterminazioni dovute ad incongruenze, inesattezze o errori di calcolo
(cfr. par. 1.1.“Al contribuente è consentito emendare solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale, che abbiano inciso in particolare sulla quantificazione degli importi dovuti”).
Tuttavia, il rinvio operato dal paragrafo 3.3. al paragrafo 1.1. non appare dirimente. La stessa
Circolare 7/E prevede che al contribuente “deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale (qual è l'avviso di accertamento) dall'ufficio”, riportando come esempio il caso in cui “l'ufficio abbia notificato al contribuente, dopo il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento o un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del processo verbale di constatazione”. Il menzionato passaggio della Circolare n. 7/E deve, invero, essere reinterpretato alla luce dei
“principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione e contribuente” e che conformano la disciplina stessa dell'istituto della definizione agevolata. Si rammenta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia tributaria, ha chiarito che: “Il termine «buona fede», invece, «se riferito all'amministrazione finanziaria, coincide, almeno in gran parte, con i significati attribuibili al termine collaborazione, posto che entrambi mirano ad assicurare comportamenti dell'amministrazione stessa “coerenti” vale a dire “non contraddittori”
o "discontinui" (mutevoli nel tempo)»” (Cass. Sent. n. 12372 del 11/05/2021). Dal predetto principio la giurisprudenza della Corte di Cassazione desume l'onere di tutela del legittimo affidamento che il contribuente ripone negli atti dell'amministrazione finanziaria.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, il contribuente poteva fare “affidamento” circa la correttezza della rideterminazione del credito operata dall' mediante l'avviso Controparte_1
di accertamento.
D'altronde, un'interpretazione meramente letterale della circolare violerebbe proprio i principi di buona fede e trasparenza a cui la stessa Circolare intende attenersi, impedendo al contribuente di beneficiare di una rideterminazione degli importi operata dalla stessa amministrazione finanziaria.
Ciò implica che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata dalla Circolare 7/E e dall'avviso di accertamento dell' deve esser valutata in favore del Controparte_1 contribuente. In conclusione, quindi, si ritiene preferibile un'interpretazione estensiva della circolare 7/E, laddove consente al contribuente di rideterminare gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, nel senso che si deve ritenere che ciò sia possibile anche al di là delle ipotesi di mero errore materiale.
D'altro canto, anche la stessa si attiene alla rideterminazione Controparte_2 dell'imposta dovuta operata con l'avviso di accertamento, giacché l'atto notificato era relativo al credito come individuato mediante il pregresso atto impositivo del 28.08.2019. Non sussistono, in sintesi, dubbi circa il corretto perfezionamento della definizione agevolata.
Peraltro, si osserva che, laddove l' non avesse avuto interesse a Controparte_2 concludere l'accordo di definizione agevolata, avrebbe dovuto emettere un provvedimento di diniego motivato, come espressamente stabilito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212). Il provvedimento avrebbe dovuto chiarire le ragioni di fatto e di diritto del diniego, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente e, al contempo, garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. D'altra parte, si rammenta che secondo i principi fondamentali del procedimento amministrativo, comunque applicati in quanto compatibili anche al procedimento tributario, le ipotesi di provvedimento di diniego tacito sono a carattere eccezionali e tassative, dunque, rimesse all'individuazione del legislatore.
Al contrario, ove il procedimento sia ad istanza di parte, come nel caso di specie, l'inerzia dell'amministrazione competente equivale, di regola, ad un provvedimento di accoglimento della domanda. In tal senso, invero, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 D.L. 119 del 2018. Sul punto, la
Corte ha affermato che: “gli effetti della dichiarazione unilaterale del contribuente di volersi avvalere del condono si consolidano solo a seguito dell'assenso espresso o tacito alla domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il silenzio dell'Ufficio, cui è equiparabile l'omessa notifica nel termine, va qualificato come silenzio-assenso” (cfr. Cass. n. 2372 del 2022).
Si osserva, inoltre, che, come stabilito dalla Circolare 7/E dell' , in caso di Controparte_1 mancato perfezionamento della definizione agevolata, l'ente riscossore è, in ogni caso, tenuto a notificare un nuovo avviso di accertamento relativo ai rilievi oggetto delle violazioni constatate nel processo verbale, tenendo conto, ai soli fini della maggiore imposta dovuta, di quanto eventualmente già versato nelle more dal contribuente.
Ciò posto, si evidenzia che l' non ha notificato all'opponente un Controparte_2 atto amministrativo di diniego espresso né l'amministrazione ha notificato un secondo avviso di accertamento, con il quale avrebbe potuto rideterminare l'importo del credito dovuto in considerazione delle somme versate dall'opponente nelle more.
Ne consegue che in assenza di un provvedimento espresso di diniego e del conseguente secondo avviso di accertamento, l'istanza del contribuente, volta ad ottenere la definizione agevolata, era meritevole di accoglimento.
In considerazione delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, ridotti del
30% per l'assenza di questioni di particolare compessità, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione all' Avv. Francesco Mascolo, procuratore dichiaratosi antistatario.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n.ro 047
8020 24000066 33 000; - condanna l' , in p.l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in Controparte_3
favore di nella misura di euro 1.713,00 per esborsi, Parte_1
€ 10.961,30 per compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione all' Avv. Francesco Mascolo, procuratore antistatario.
Così deciso in Aversa, il 14.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 6059 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c.;
TRA in persona in persona del l.r.p.t, elettivamente Parte_1 domiciliata in Afragola (NA) alla via Diaz, n. 71, presso lo studio dell'avv. Francesco Mascolo, dal quale è rappresentata e difesa , giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona in persona del l.r.p.t, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di rappresentante legale della società Parte_2 Parte_1
(C.F.: ), aveva proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo n.
[...] P.IVA_1
04780202400006633000, emesso in base all'avviso di accertamento inerenti CodiceFiscale_1 al mancato pagamento dell'IRES, IRAP e IVA, contestati mediante processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 18.12.2018 ed in base alla cartella n.
04720190021050542000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per la violazione delle norme del Codice della Strada
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava la carenza del titolo esecutivo, avendo lo stesso opponente aderito alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'art. 1
D.L. 119 del 2019 e chiedeva, dunque, di accertare la nullità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza o estinzione dei titoli sottesi.
Si costituiva in giudizio e contestava la domanda proposta Controparte_1 dall'attore, eccependo: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
il mancato perfezionamento della definizione agevolata del processo verbale di constatazione. L' , infatti, riteneva che, in sede di definizione, il contribuente Controparte_1 avesse erroneamente provveduto a liquidare l'imposta dovuta in considerazione del credito come rideterminato dall'avviso di accertamento, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione l'importo indicato nel processo verbale di constatazione.
Ciò posto, prima di procedere all'analisi nel merito dell'oggetto del giudizio, si rendono opportune talune valutazioni sulle eccezioni preliminare proposte dall'opposto.
Parte opposta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul riparto di giurisdizione tra tribunale ordinario e commissione tributaria. La Suprema Corte afferma:
“Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del
d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”
(Cass., Sez. Un., Ord. del 14.04.2020, n. 7822).
Nel caso di specie, la parte contesta un fatto successivo all'avviso di accertamento, ossia l'avvenuta definizione agevolata, la quale ha tenuto conto proprio della rivalutazione operata dall'amministrazione finanziaria con l'avviso di accertamento. Predetto avviso di accertamento non risulta, quindi, oggetto di contestazione, essendosi pacificamente stabilizzatosi a seguito dell'intervenuta decorrenza del termine per impugnare.
Il presente giudizio è, dunque, circoscritto al solo atto esecutivo successivo al momento della regola notifica dell'atto presupposto, che non è, in questa sede, in contestazione.
Con riferimento, invece, alla cartella di pagamento, questa ha ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, quindi, un diritto di credito extratributario, non rientrante nella competenza del giudice tributario.
Ne consegue che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione debba essere riconosciuta al giudice ordinario.
Ciò posto, l'opposizione è da considerarsi fondata e va accolta.
Non è condivisibile l'eccezione della parte convenuta circa il mancato perfezionamento della definizione agevolata. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1 D.L. 199 del 2018 assolve alla funzione di ridurre i tempi di definizione dei processi verbali di constatazione, garantendo, in tal modo, la celere riscossione delle imposte dovute e la riduzione del contenzioso tributario. Per contro, il vantaggio per il contribuente si risolve nella diminuzione dell'ammontare dell'imposta richiesta, grazie ad una secca riduzione della sanzione. La definizione agevolata è un procedimento ad iniziativa del contribuente che si perfeziona mediante presentazione della dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione e il versamento delle imposte dovute, autoliquidate sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale, in un'unica soluzione oppure mediante il pagamento della prima rata entro la data del 31 maggio 2019. Con riferimento alla controversia in oggetto, l'opponente aveva provveduto a presentare la dichiarazione integrativa in data 23.05.2019 e ad autoliquidare le somme dovute sulla scorta dell'avviso di accertamento dell'ente riscossore, per poi provvedere al versamento della prima rata in data 29.05.2019, così formalmente perfezionando la procedura di definizione agevolata. Non appare un ostacolo al corretto perfezionamento della definizione agevolata la circostanza che il contribuente abbia autoliquidato gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, come, al contrario, è stato contestato dall' . Controparte_2
Secondo l'ente riscossore, alla luce del dato letterale della Circolare n. 7/E, interpretativa del D.L.
219 del 2018, il contribuente potrebbe rideterminare l'importo dovuto in base all'avviso di accertamento, ma solo in caso di errore materiale compiuto in sede di processo verbale di contestazione. Tale interpretazione sarebbe desunta dal paragrafo 3.3. della Circolare 7/E, il quale chiarisce che: “è comunque consentito al contribuente di emendare, con la dichiarazione da presentare ai fini della definizione agevolata, gli eventuali errori, presenti nel processo verbale di constatazione, che l'ufficio ha già provveduto a rettificare, sulla base delle ragioni esposte nel paragrafo 1.1., cui si rinvia. Sebbene, infatti, la definizione agevolata presupponga l'attivazione spontanea del contribuente, chiamato ad autoliquidare le imposte dovute sulla base dei rilievi e degli elementi puntuali ed univoci presenti nel processo verbale, di per sé idonei a consentire la determinazione delle imposte dovute, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, allo stesso deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall'ufficio”.
Secondo l'interpretazione paventata dall'opposta, il rinvio effettuato al paragrafo 1.1. implicherebbe che siano ammesse le solo rideterminazioni dovute ad incongruenze, inesattezze o errori di calcolo
(cfr. par. 1.1.“Al contribuente è consentito emendare solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale, che abbiano inciso in particolare sulla quantificazione degli importi dovuti”).
Tuttavia, il rinvio operato dal paragrafo 3.3. al paragrafo 1.1. non appare dirimente. La stessa
Circolare 7/E prevede che al contribuente “deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale (qual è l'avviso di accertamento) dall'ufficio”, riportando come esempio il caso in cui “l'ufficio abbia notificato al contribuente, dopo il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento o un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del processo verbale di constatazione”. Il menzionato passaggio della Circolare n. 7/E deve, invero, essere reinterpretato alla luce dei
“principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione e contribuente” e che conformano la disciplina stessa dell'istituto della definizione agevolata. Si rammenta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia tributaria, ha chiarito che: “Il termine «buona fede», invece, «se riferito all'amministrazione finanziaria, coincide, almeno in gran parte, con i significati attribuibili al termine collaborazione, posto che entrambi mirano ad assicurare comportamenti dell'amministrazione stessa “coerenti” vale a dire “non contraddittori”
o "discontinui" (mutevoli nel tempo)»” (Cass. Sent. n. 12372 del 11/05/2021). Dal predetto principio la giurisprudenza della Corte di Cassazione desume l'onere di tutela del legittimo affidamento che il contribuente ripone negli atti dell'amministrazione finanziaria.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, il contribuente poteva fare “affidamento” circa la correttezza della rideterminazione del credito operata dall' mediante l'avviso Controparte_1
di accertamento.
D'altronde, un'interpretazione meramente letterale della circolare violerebbe proprio i principi di buona fede e trasparenza a cui la stessa Circolare intende attenersi, impedendo al contribuente di beneficiare di una rideterminazione degli importi operata dalla stessa amministrazione finanziaria.
Ciò implica che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata dalla Circolare 7/E e dall'avviso di accertamento dell' deve esser valutata in favore del Controparte_1 contribuente. In conclusione, quindi, si ritiene preferibile un'interpretazione estensiva della circolare 7/E, laddove consente al contribuente di rideterminare gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, nel senso che si deve ritenere che ciò sia possibile anche al di là delle ipotesi di mero errore materiale.
D'altro canto, anche la stessa si attiene alla rideterminazione Controparte_2 dell'imposta dovuta operata con l'avviso di accertamento, giacché l'atto notificato era relativo al credito come individuato mediante il pregresso atto impositivo del 28.08.2019. Non sussistono, in sintesi, dubbi circa il corretto perfezionamento della definizione agevolata.
Peraltro, si osserva che, laddove l' non avesse avuto interesse a Controparte_2 concludere l'accordo di definizione agevolata, avrebbe dovuto emettere un provvedimento di diniego motivato, come espressamente stabilito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212). Il provvedimento avrebbe dovuto chiarire le ragioni di fatto e di diritto del diniego, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente e, al contempo, garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. D'altra parte, si rammenta che secondo i principi fondamentali del procedimento amministrativo, comunque applicati in quanto compatibili anche al procedimento tributario, le ipotesi di provvedimento di diniego tacito sono a carattere eccezionali e tassative, dunque, rimesse all'individuazione del legislatore.
Al contrario, ove il procedimento sia ad istanza di parte, come nel caso di specie, l'inerzia dell'amministrazione competente equivale, di regola, ad un provvedimento di accoglimento della domanda. In tal senso, invero, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 D.L. 119 del 2018. Sul punto, la
Corte ha affermato che: “gli effetti della dichiarazione unilaterale del contribuente di volersi avvalere del condono si consolidano solo a seguito dell'assenso espresso o tacito alla domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il silenzio dell'Ufficio, cui è equiparabile l'omessa notifica nel termine, va qualificato come silenzio-assenso” (cfr. Cass. n. 2372 del 2022).
Si osserva, inoltre, che, come stabilito dalla Circolare 7/E dell' , in caso di Controparte_1 mancato perfezionamento della definizione agevolata, l'ente riscossore è, in ogni caso, tenuto a notificare un nuovo avviso di accertamento relativo ai rilievi oggetto delle violazioni constatate nel processo verbale, tenendo conto, ai soli fini della maggiore imposta dovuta, di quanto eventualmente già versato nelle more dal contribuente.
Ciò posto, si evidenzia che l' non ha notificato all'opponente un Controparte_2 atto amministrativo di diniego espresso né l'amministrazione ha notificato un secondo avviso di accertamento, con il quale avrebbe potuto rideterminare l'importo del credito dovuto in considerazione delle somme versate dall'opponente nelle more.
Ne consegue che in assenza di un provvedimento espresso di diniego e del conseguente secondo avviso di accertamento, l'istanza del contribuente, volta ad ottenere la definizione agevolata, era meritevole di accoglimento.
In considerazione delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, ridotti del
30% per l'assenza di questioni di particolare compessità, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione all' Avv. Francesco Mascolo, procuratore dichiaratosi antistatario.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n.ro 047
8020 24000066 33 000; - condanna l' , in p.l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in Controparte_3
favore di nella misura di euro 1.713,00 per esborsi, Parte_1
€ 10.961,30 per compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione all' Avv. Francesco Mascolo, procuratore antistatario.
Così deciso in Aversa, il 14.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo