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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14063 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione undicesima civile nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 02.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA l'Avv. MARIA TERSIGNI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.; parte ricorrente E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge parte resistente OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011; CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi. In particolare, la ricorrente evidenziava che nell'istanza di liquidazione si era riferita al protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, che prende in considerazione i minimi meno un terzo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.06.2024, ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, l'Avv. Maria Tersigni proponeva opposizione (ex artt. 15
d.lgs. 150/2011 – 170 d.p.r. 115/2002 e 281 decies c.p.c.) avverso il decreto del
09.05.2024, notificato tramite PEC il 13.05.2024, con il quale il Tribunale Penale di Roma, Sez. VII, aveva rigettato l'istanza di liquidazione degli onorari per l'attività professionale da essa svolta quale difensore d'ufficio di imputato irreperibile nel procedimento N. 42412/2017 RGNR e N. 17150/2017 RG.DIB sul presupposto della tardività con cui erano stati effettuati gli accertamenti in ordine alla rintracciabilità dell'assistito.
Concludeva quindi l'opponente affinché, previo annullamento del provvedimento impugnato, nonché del successivo provvedimento di conferma del rigetto emesso il 27.05.2024 dalla medesima Sezione VII penale, le venisse liquidato il compenso di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge o il diverso compenso ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in data 29.11.2024 il Controparte_1
, chiedendo di rigettare la domanda, in quanto infondata, sul rilievo che,
[...]
come evidenziato nell'opposto decreto, l'Avv. Tersigni si era attivata per rintracciare il proprio assistito solo a distanza di circa sette anni dalla definizione del processo, così che mancavano i presupposti per porre a carico dell'erario le spese relative al compenso professionale.
In subordine, il resistente chiedeva la rideterminazione del compenso CP_1
professionale secondo i minimi tariffari, con l'ulteriore riduzione ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002.
Concesso alle parti termine per note e precisate le conclusioni, all'udienza del
02.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione posto che, a quanto emerge dagli atti, il decreto impugnato risulta comunicato in data 13.05.2024 e che il ricorso è stato tempestivamente depositato l'11.06.2024.
L'opposizione è comunque infondata e va rigettata.
Va premesso che già con decreto del 22.11.2023 era stata rigettata una precedente istanza di liquidazione presentata dall'avv. Tersigni quale difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato;
tale provvedimento non risulta essere stato impugnato.
Nel provvedimento del 9.5.2024 impugnato in questa sede il Giudice ha rigettato l'istanza proposta dall'avv. Tersigni quale difensore d'ufficio, facendo riferimento all'art. 116 d.p.r. 115/2002. L'applicabilità di tale norma non ha formato oggetto di impugnazione nel ricorso, ove ne è stata fornita una diversa interpretazione.
Orbene deve rilevarsi che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'avvocato, che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato, resosi irreperibile, non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, ove consti che il medesimo professionista, incorso in colpevole inerzia e così venendo meno al dovere di diligenza qualificata (homo eiusdem condicionis ac professionis), abbia fatto trascorrere, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dello stesso, specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo” (cfr. Cass.,
31 marzo 2021, n. 8942).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che: il procedimento penale nel quale l'odierna opponente ha espletato attività di difensore d'ufficio
è stato definito con sentenza n. 1149 emessa il 5.10.2017; l'istanza di liquidazione del compenso è stata depositata in cancelleria nel marzo 2024 (cfr. doc. 4 allegato all'opposizione); le iniziative per il rintraccio dell'assistito
(risultato vano) sono state avviate solo nel mese di gennaio 2024. E' di solare evidenza, dunque, la tardività con cui sono state attivate le procedure di recupero del credito “de quo”.
Tale condotta integra, ad avviso del Giudicante, una colpevole inerzia nell'adempimento del dovere di diligenza qualificata che grava sul difensore d'ufficio, trattandosi “non della diligenza dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali ("homo eiusdem condicionis ac professionis"); diligenza che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede (regola, questa, che investe non solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato
- cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della pubblica amministrazione -), che il difensore d'ufficio di persona straniera, senza fissa dimora e connotata da vari alias, di non fare trascorrere un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le autorità competenti (cosa del resto puntualmente fatta, ma a distanza di vari anni) al fine di tentarne il rintraccio, apparendo del tutto prevedibili le conseguenze di una tale inerzia” (cfr. Cass.,
31 marzo 2021, n. 8942).
Di conseguenza, considerato che il lasso di tempo intercorso (quasi sette anni) tra la definizione del giudizio nel quale l'Avv. Tersigni ha svolto attività difensiva e lo svolgimento delle ricerche per rintracciare l'assistito, appare del tutto ingiustificato e tale da vanificare lo scopo delle ricerche, riducendole ad adempimenti meramente formali, deve ritenersi la legittimità del decreto opposto, che va pertanto confermato.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia (come indicato in ricorso) e con applicazione dei parametri minimi, attesa la semplificazione del rito, la natura della controversia e la non complessità delle questioni trattate, ad esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. Maria Tersigni e conferma il decreto opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del
[...]
, che liquida in € 852,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione undicesima civile nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 02.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA l'Avv. MARIA TERSIGNI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.; parte ricorrente E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge parte resistente OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011; CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi. In particolare, la ricorrente evidenziava che nell'istanza di liquidazione si era riferita al protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, che prende in considerazione i minimi meno un terzo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.06.2024, ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, l'Avv. Maria Tersigni proponeva opposizione (ex artt. 15
d.lgs. 150/2011 – 170 d.p.r. 115/2002 e 281 decies c.p.c.) avverso il decreto del
09.05.2024, notificato tramite PEC il 13.05.2024, con il quale il Tribunale Penale di Roma, Sez. VII, aveva rigettato l'istanza di liquidazione degli onorari per l'attività professionale da essa svolta quale difensore d'ufficio di imputato irreperibile nel procedimento N. 42412/2017 RGNR e N. 17150/2017 RG.DIB sul presupposto della tardività con cui erano stati effettuati gli accertamenti in ordine alla rintracciabilità dell'assistito.
Concludeva quindi l'opponente affinché, previo annullamento del provvedimento impugnato, nonché del successivo provvedimento di conferma del rigetto emesso il 27.05.2024 dalla medesima Sezione VII penale, le venisse liquidato il compenso di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge o il diverso compenso ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in data 29.11.2024 il Controparte_1
, chiedendo di rigettare la domanda, in quanto infondata, sul rilievo che,
[...]
come evidenziato nell'opposto decreto, l'Avv. Tersigni si era attivata per rintracciare il proprio assistito solo a distanza di circa sette anni dalla definizione del processo, così che mancavano i presupposti per porre a carico dell'erario le spese relative al compenso professionale.
In subordine, il resistente chiedeva la rideterminazione del compenso CP_1
professionale secondo i minimi tariffari, con l'ulteriore riduzione ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002.
Concesso alle parti termine per note e precisate le conclusioni, all'udienza del
02.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione posto che, a quanto emerge dagli atti, il decreto impugnato risulta comunicato in data 13.05.2024 e che il ricorso è stato tempestivamente depositato l'11.06.2024.
L'opposizione è comunque infondata e va rigettata.
Va premesso che già con decreto del 22.11.2023 era stata rigettata una precedente istanza di liquidazione presentata dall'avv. Tersigni quale difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato;
tale provvedimento non risulta essere stato impugnato.
Nel provvedimento del 9.5.2024 impugnato in questa sede il Giudice ha rigettato l'istanza proposta dall'avv. Tersigni quale difensore d'ufficio, facendo riferimento all'art. 116 d.p.r. 115/2002. L'applicabilità di tale norma non ha formato oggetto di impugnazione nel ricorso, ove ne è stata fornita una diversa interpretazione.
Orbene deve rilevarsi che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'avvocato, che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato, resosi irreperibile, non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, ove consti che il medesimo professionista, incorso in colpevole inerzia e così venendo meno al dovere di diligenza qualificata (homo eiusdem condicionis ac professionis), abbia fatto trascorrere, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dello stesso, specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo” (cfr. Cass.,
31 marzo 2021, n. 8942).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che: il procedimento penale nel quale l'odierna opponente ha espletato attività di difensore d'ufficio
è stato definito con sentenza n. 1149 emessa il 5.10.2017; l'istanza di liquidazione del compenso è stata depositata in cancelleria nel marzo 2024 (cfr. doc. 4 allegato all'opposizione); le iniziative per il rintraccio dell'assistito
(risultato vano) sono state avviate solo nel mese di gennaio 2024. E' di solare evidenza, dunque, la tardività con cui sono state attivate le procedure di recupero del credito “de quo”.
Tale condotta integra, ad avviso del Giudicante, una colpevole inerzia nell'adempimento del dovere di diligenza qualificata che grava sul difensore d'ufficio, trattandosi “non della diligenza dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali ("homo eiusdem condicionis ac professionis"); diligenza che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede (regola, questa, che investe non solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato
- cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della pubblica amministrazione -), che il difensore d'ufficio di persona straniera, senza fissa dimora e connotata da vari alias, di non fare trascorrere un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le autorità competenti (cosa del resto puntualmente fatta, ma a distanza di vari anni) al fine di tentarne il rintraccio, apparendo del tutto prevedibili le conseguenze di una tale inerzia” (cfr. Cass.,
31 marzo 2021, n. 8942).
Di conseguenza, considerato che il lasso di tempo intercorso (quasi sette anni) tra la definizione del giudizio nel quale l'Avv. Tersigni ha svolto attività difensiva e lo svolgimento delle ricerche per rintracciare l'assistito, appare del tutto ingiustificato e tale da vanificare lo scopo delle ricerche, riducendole ad adempimenti meramente formali, deve ritenersi la legittimità del decreto opposto, che va pertanto confermato.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia (come indicato in ricorso) e con applicazione dei parametri minimi, attesa la semplificazione del rito, la natura della controversia e la non complessità delle questioni trattate, ad esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. Maria Tersigni e conferma il decreto opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del
[...]
, che liquida in € 852,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)