Ordinanza presidenziale 18 novembre 2025
Ordinanza collegiale 5 marzo 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/04/2026, n. 6950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6950 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06950/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07498/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7498 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D'OR LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e ME P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Tecnico Scientifico, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
AL AR IN RI, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- dell’avviso prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Direzione Generale per il Personale Scolastico, con cui veniva riformulato il giudizio di un quesito, con riduzione del punteggio assegnato alla parte ricorrente;
- in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti;
- del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 62/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola;
- del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal ME P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta;
- dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal ME P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione;
- qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante, previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati;
nonché per la condanna
anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito alla parte ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024:
per l’annullamento :
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato;
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 13 gennaio 2026:
per l’annullamento:
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di ME P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. AR RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 10 luglio 2024, tempestivamente depositato, D’OR LE - docente di ruolo esclusa dalla procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico per mancato superamento della prova scritta nell’ambito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1259/2017 - premesso di aver partecipato alla procedura riservata di reclutamento del personale dirigenziale scolastico di cui alla procedura indetta con D.M. n. 107/2023, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio della prova scritta, ove è stato riconosciuto il punteggio di 62 punti, sufficiente ai fini del superamento della prova (minimo 60 punti), tuttavia rettificato in peius rispetto al punteggio originariamente attribuito (punti 63), a fronte di una richiesta di revisione di alcune domande asseritamente errate.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che, successivamente alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, avvenuta con Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024, vi era stata, a seguito di segnalazioni circa presunti errori, la correzione di un singolo quesito, come disposto con avviso prot. n. 76336 del 29 maggio 2024, ed una revisione dei punteggi in proprio danno senza però un riesame complessivo degli items somministrati; ne conseguirebbe, pertanto, che il punteggio effettivamente spettante alla parte ricorrente sarebbe sicuramente migliore, dal momento che alcuni quesiti risulterebbero errati e rispetto ai quali sarebbe stata fornita una risposta corretta.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, sono state lamentati “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 - violazione e falsa applicazione degli artt. 407 ss. del D.Lgs. n. 297/1994 - violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 11 quinquies, del D.L. n. 198/2022 (conv. con legge n. 14/2024), come modificato dall’art. 20, comma 6 ter del D.L. n. 75/2023 (conv. con legge n. 112/2023) - eccesso di potere. manifesto sviamento - patente irragionevolezza. ”.
L’esito delle prove scritte, secondo la parte ricorrente, sarebbe stato compromesso in ragione della esistenza di alcuni quesiti contenenti risposte erronee, svianti e ambigue; in particolare, alcune domande dei quiz presenterebbero risposte non oggettive ovvero di dubbia interpretazione, per cui le soluzioni considerate corrette dal Ministero dell’Istruzione e del Merito non sarebbero, in realtà, tali.
1.2. Per i suddetti motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna, previo accertamento e declaratoria del relativo diritto, al conseguimento di un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente attribuito; ha chiesto poi integrarsi il contraddittorio mediante pubblici proclami.
2. In data 16 luglio 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di ME P.A..
2.2. In data 6 agosto 2024, la difesa erariale ha prodotto in giudizio, tra l’altro, una relazione contenente delle controdeduzioni avverso il ricorso presentato dalla parte ricorrente, con la quale sono state respinte tutte le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
3. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 28 ottobre 2024, la parte ricorrente ha poi impugnato la graduatoria definitiva, approvata con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, come rettificata con successivo Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024.
3.1. Con i motivi aggiunti sono state, in sintesi, reiterate le medesime censure contenute nel ricorso introduttivo; la parte ricorrente ha chiesto poi integrarsi il contraddittorio mediante pubblici proclami.
4. Con ordinanza presidenziale n. 3789/2025, pubblicata il 18 novembre 2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati.
5. In data 1° dicembre 2025, la parte ricorrente ha documentato di aver adempiuto all’integrazione del contraddittorio.
6. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 13 gennaio 2026, la parte ricorrente ha poi impugnato l’ulteriore rettifica della graduatoria de qua, disposta con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025.
6.1. Con tali motivi aggiunti, la parte ricorrente ha reiterato le medesime censure contenute nel ricorso introduttivo ed ha chiesto, altresì, disporsi l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
7. Con memoria depositata il 14 gennaio 2026, la parte ricorrente ha chiesto accogliersi le conclusioni rassegnate.
8. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, fissata per la trattazione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
9. Con ordinanza n. 4182/2026, pubblicata il 5 marzo 2026, questa Sezione ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’8 aprile 2026, in ragione del mancato perfezionamento, alla data del 18 febbraio 2026, del termine a difesa di 60 (sessanta) giorni previsto dall’art. 73 c.p.a. in favore dell’Amministrazione, a seguito della notifica dei motivi aggiunti avvenuta il 13 gennaio 2026, riservando all’esito ogni altra valutazione circa la richiesta di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
10. AL AR IN RI, intimato individualmente quale controinteressato, non si è costituito in giudizio.
11. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
12. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e deve, pertanto, essere respinto alla stregua delle seguenti ragioni, anche ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a..
12.1. In via preliminare, va disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio dei motivi aggiunti, notificati il 13 gennaio 2026, in quanto le censure articolate con il presente gravame sono state già affrontate e respinte da questa Sezione con orientamento costante (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 31 dicembre 2025, n. 24162).
Ciò posto, la parte ricorrente si duole che le risposte contenute nei quiz somministrati dall’Amministrazione presenterebbero margini di ambiguità e se non addirittura di palese erroneità; per tale motivo, l’esito della prova scritta risulterebbe, sotto questo aspetto, falsato, avendo l’Amministrazione predisposto dei quesiti oggettivamente errati.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che:
i ) il quesito “ In materia di assenze retribuite cosa dispone per il dirigente scolastico l’art. 15 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018?” prevedeva quale risposta corretta “ Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico .”, in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“ Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all’anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa .”); la risposta ritenuta corretta sarebbe, invece, errata, perché l’uso del termine astenersi non potrebbe essere utilizzato per le ipotesi di mancata presenza in servizio del dipendente in un ordinario giorno lavorativo; la soluzione ritenuta corretta, oltre che errata, avrebbe anche indotto la parte ricorrente in errore.
ii ) il quesito “ Secondo l’art. 12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l’integrazione scolastica? ” prevedeva quale risposta corretta “ In tutte le tipologie di scuole, a partire dall’asilo nido ” in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“ In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia .”); ebbene, la soluzione ritenuta corretta sarebbe, invece, errata, poiché la “ scuola dell’infanzia ” e l’“ asilo ” sarebbero istituzioni diverse, anche perché destinate a fini e platea di utenti diversa.
L’Amministrazione, poi, avrebbe tenuto un comportamento illegittimo, perché, a fronte di tali evidenti errori, non avrebbe in alcun modo rimediato eliminando (anche) tali risposte errate.
12.2. Ritiene il Collegio che tali doglianze siano prive di fondamento.
Sul punto, è risolutivo il costante orientamento di questo Tribunale secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti, in subiecta materia , rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo, in caso contrario, il Giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III bis , ordinanza del 3 luglio 2024, n. 2906).
In particolare, sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, in quanto le risposte considerate esatte dalla Commissione di concorso appaiono come quelle sicuramente corrette, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; a tal riguardo, la parte ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza della predisposizione dei quesiti né la correttezza delle risposte fornite dall’Amministrazione resistente (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , ordinanza del 6 marzo 2025, n. 1453).
Quanto, poi, alle puntualizzazioni di parte ricorrente, contenute nella memoria depositata il 14 gennaio 2026, secondo cui le censure riguarderebbero, in realtà, il tenore dei quesiti piuttosto che le risposte ritenute corrette dall’Amministrazione, ritiene questo Collegio - in disparte ogni considerazione sulla proponibilità ex novo di tale censura - come anche tale doglianza non possa essere positivamente valutata.
Ed invero, anche i quesiti possono contenere dei margini di valutazione del relativo significato, ciò risultando compatibile con il particolare profilo professionale del Dirigente Scolastico, chiamato a risolvere questioni di natura tecnica ed interpretativa, salva ovviamente l’ipotesi in cui il quesito stesso sia oggettivamente errato, circostanza questa non presente nel caso di specie.
Sotto altro profilo, la tesi della difesa di parte ricorrente postula che il merito dei quesiti (o delle loro risposte) sarebbe sindacabile dal giudice in quanto a contenuto tecnico-giuridico: appare evidente che tale postulato non può trovare alcuna condivisione, poiché condurrebbe a differenziare l'oggetto del giudizio amministrativo in materia di prove di concorso tra argomenti di tipo giuridico (sindacabili in quanto tali per conoscenza diretta del giudice) e tutti gli altri argomenti (per i quali varrebbe la diversa regola della non sindacabilità in quanto appartenenti a materie non giuridiche). L'argomento, nel fondare una tutela alternata o a doppia intensità, a seconda dell'oggetto giuridico o meno delle prove di concorso, presta il fianco all'obiezione che verrebbe ad essere sovrapposto il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell'ambito valutativo proprio della commissione di concorso, così che il processo verterebbe non più sull'attività di quest'ultima, ma direttamente sull'accertamento dell'idoneità del candidato al superamento del concorso e ciò in dipendenza della circostanza (occasionale) che la prova selettiva verte su quesiti di ordine e natura giuridica. Evidente è la non condivisibilità di tale impostazione. Analogamente, la circostanza che sia stato corretto un solo quesito e non anche gli altri di cui si è denunciata la pretesa irregolarità, non smentisce, anzi conferma, che le decisioni circa il contenuto ed i presupposti dei quesiti somministrati, così come concretamente poste in essere, rientrano nel novero del merito amministrativo.
12.3. Per tali ragioni, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è manifestamente infondato e deve essere pertanto respinto.
13. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RIngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
AR RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RT | RIngela Caminiti |
IL SEGRETARIO