Articolo 5 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 marzo 1961
Art. 5. (Nomina ad operaio)

La nomina ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso da effettuare:
1) mediante prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie 1ª e 2ª;
2) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri ed i servizi propri delle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto del prescritti requisiti e con decreto motivato del Ministro.
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.
In caso di esito sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico relativo al periodo di prova.
Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
I casi di esenzione dal periodo di prova sono stabiliti dal regolamento.
L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961