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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6162/2024 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Casaburo, Parte_1 con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
AN CA, elett.te domiciliato in Nola, Strada Statale 7/bis
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8.10.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile ex l. 118\1971, nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\1992 a far data dalla domanda amministrativa del 2.5.2023. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella sua versione anteriore al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il complesso patologico non è stato correttamente valutato, avendo il ctu sottostimato alcune delle menomazioni accertate, oltre a non averne valutato delle altre. Quindi, proposta opposizione e valutata l'opportunità, anche alla luce della documentazione medica successiva prodotta, è stata disposta la rinnovazione Per delle attività peritali, per le quali è stato conferito incarico al ctu dott. . L'esperto ha così sottoposto a visita la ricorrente in data 27.3.2025 e all'esito del nuovo esame peritale ha riferito di un soggetto in discrete condizioni di salute generale, di sanguificazione e nutrizione e, sul piano attentivo, vigile, lucida, cosciente, orientata nei parametri fondamentali, con alcune incertezze mnesiche e collaborante al colloquio. Sulla scorta del dato clinico e documentale, poi, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: « fibromialgia in artrosi polidistrettuale con interessamento poliarticolare a globalmente lieve ricaduta funzionale in terapia con antidepressivi (Cymbalta); sindrome ansioso depressiva reattiva con labilità emotiva, ipocondria e lamentosità; ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico farmaoindotto senza segni di complicanze secondarie o danni d'organo significativi con normale funzione contrattile (FE 52 %)in eupnoica a riposo e dopo sforzo;
esiti di pregresso (gennaio) TIA con riscontro in tale sedei di pregressi lievi segni ischemici a sede occipito-talamica destra, senza attuali significativi esiti neurologici evidenti o deterioramento cognitivo;
esiti di pregressa tiroidite di Hashimoto, attualmente non più in terapia con LT4; deficit visivo corretto con lenti per visione da vicino;
ipoacusia bilaterale con residua capacità comunicativa ancora utile per la normale vita di relazione;
sindrome menopausale con distrofia genitourinaria;
ateromasia carotidea emodinamicamente non significativa;
isterocistocele di I grado» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate, preesistenti all'iter amministrativo, non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti, di fatto non discostandosi dal giudizio espresso dal precedente ctu in sede di atp. In particolare, con riferimento ai requisiti per l'assegno di invalidità civile, il complesso morboso è stato valutato tale da integrare una percentuale di invalidità del 63% a far data dalla domanda amministrativa.
2 L'esperto è giunto ai compendiati esiti, in particolare, valutando le infermità dell'apparato osteoarticolare, in applicazione della formula salomonica, trattandosi di menomazioni concorrenti, con percentuale del -31%; gli esiti del pregresso TIA, a sfumati esiti clinico neurologici, mediante applicazione del codice 2303, con la percentuale massima tabellata del – 20 %; la sindrome ansioso depressiva, ricondotta al codice tabellare 2205, è stata valutata incidente sulla capacità funzionale del 25%; infine, l'ipertensione arteriosa, in applicazione del codice tabellare 6441, è stata valutata con la percentuale massima del – 11%. Quanto alle altre infermità diagnosticate, l'esperto ha chiarito che esse: «comportano ciascuna una blanda o anche del tutto assente ricaduta funzionale e di conseguenza ciascuna può essere valutata in misura compresa tra lo 0 % e il 10 %; pertanto non vengono inserite nel computo complessivo e non vengono inserite nella valutazione medico legale finale». Dunque, anche all'esito del secondo esame peritale, la sig.ra Parte_2
è risultata carente dei requisiti medico-legali necessari per
[...]
l'ottenimento dell'assegno d'invalidità civile. Quanto alla condizione ex art. 3, co. 3 l. 104\92, il consulente ha affermato che: «non paiono sussistere minorazioni che comportano una riduzione rilevante dell'autonomia personale e della sfera relazionale, con necessità di intervento assistenziale permanente e continuativo» determinazioni che, come condivisibilmente osservato dall'esperto, risultano confermate dalla stessa interessata che, in sede di operazioni peritali, ha riferito di vivere in una casa al primo piano senza ascensore, da cui esce autonomamente, e di essere indipendente per igiene, uso dei servizi, abbigliamento, preparazione dei pasti, assunzione farmaci, benché dipendente per le faccende domestiche più impegnative. Orbene, si ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni Per del ctu dott. , essendo corredate da un ragionamento tecnico-scientifico logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Tutto ciò posto, quindi, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte opponente. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. Spese di ctu di entrambe le fasi processuali vanno poste definitivamente a CP_ carico dell' .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co. 1 l. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa del 2.5.2023;
- rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
3 CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, liquidate con separato decreto.
Nola, 13.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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