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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dr.ssa Barbara De Munari Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3898 2024 promossa da
, con il patrocinio dell'avvocato RIGAMONTI ELISABETTA, come da mandato Parte_1 in atti;
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione giudiziale (con domanda anche di divorzio)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“-1) pronunciare la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] in Parte_1 Ghana e residente a [...]al n. 19 ad Augsburg – 86157 in Germania con c.f.:
e nata il [...] in [...] e residente a [...]C.F._1 Controparte_1
– Stati Uniti d'America, 307 E 101 st. St., Apt. 7° e, autorizzandoli a vivere separati;
-2) dichiarare che i ricorrenti sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti con rinuncia ad ogni reciproca pretesa;
pagina 1 di 4 -3) pronunciare ogni altro provvedimento utile o necessario;
-4) dare atto che i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-5) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e compensi del giudizio.”
…
Il signor come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. Parte_1 chiede all'Ill.mo Giudice, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti conclusioni
-1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato il [...] a Parte_1 Kumasi in Ghana e residente a [...]al n. 19 ad Augsburg – 86157 in Germania con c.f.:
e nata il [...] in [...] e residente in [...], C.F._1 Controparte_1 307 E 101 st. St., Apt. 7° negli Stati Uniti d'America;
-2) dichiarare che i ricorrenti sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti con rinuncia ad ogni reciproca pretesa;
-3) pronunciare ogni altro provvedimento utile o necessario;
-4) dare atto che i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-5) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e compensi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], ed , nata in Parte_1 Controparte_1
GHANA il 21/11/1990, contraevano matrimonio con rito civile in data 13.10.2016 in Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 229, Parte 1, Volume
1, anno 2016. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, il sig. adiva il Tribunale di Padova, Parte_1 chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi, con domanda cumulativa di divorzio (con connessa richiesta relativa al passaporto).
All'udienza del 5.12.2024 compariva solo il ricorrente, il quale confermava la volontà di separarsi e chiedeva nuovo termine per la notifica alla moglie negli Stati Uniti, perché non era andata a buon fine;
il Giudice, dunque, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 18.09.2025.
Alla predetta udienza, compariva solo il procuratore di parte ricorrente, il quale insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del 5.08.2024 e riportate in epigrafe, e chiedeva un breve rinvio per documentare il criterio di collegamento e la sussistenza della giurisdizione pagina 2 di 4 del giudice italiano;
parte resistente era, invece, assente. Il Giudice, quindi, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e, stante l'assenza di quest'ultima, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
infine, accogliendo la richiesta avanzata dal ricorrente, rinviava all'udienza del 2.10.2025, in modalità cartolare.
Con note scritte depositate il 30.09.2025 per la udienza di cui sopra, il ricorrente rappresentava di essere cittadino ghanese, ma di aver vissuto (e risieduto) in Italia per anni, contraendo matrimonio in data
13.10.2016 in Padova (PD) con la sig.ra (nata in [...] ma, all'epoca, cittadina Controparte_1 americana), una volta che ella aveva ottenuto il relativo visto dal Consolato americano di Firenze;
deduceva di aver vissuto con la moglie, seppur per breve tempo, presso la casa coniugale sita in Padova,
Via Dini n. 33; inoltre, precisava che, dopo il venir meno dell'affectio coniugalis, si era trasferito in
Germania, ove tutt'oggi vive e lavora, mentre la moglie aveva fatto rientro negli Stati Uniti, ove, allo stato, ancora risiede.
***
L'unione in questione presenta elementi di estraneità: i coniugi, infatti, sono nati entrambi in Ghana (la moglie, peraltro, ha cittadinanza americana); si sono sposati in Italia, presso il Comune di Padova, scegliendo il regime patrimoniale di separazione legale dei beni;
risiedono e vivono da anni all'estero (il ricorrente in Germania, la convenuta negli Stati Uniti).
Appare, dunque, necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione e alla successiva domanda di divorzio (con la connessa domanda relativa ai passaporti), non sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito, dovendosi applicare il Regolamento (CE) n. 1111/2019 (Bruxelles II ter), entrato in vigore ad agosto 2022, che disciplina la giurisdizione internazionale nelle cause di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio nell'Unione Europea, abrogando e sostituendo il precedente Regolamento (CE) n.
2201/2003 (Bruxelles II bis).
In base all'art. 3 del regolamento Bruxelles II ter (che sul punto ripropone il contenuto del precedente regolamento), la competenza giurisdizionale generale in caso di separazione personale o divorzio spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza comune se uno vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, la residenza abituale dell'attore se vi ha risieduto almeno un anno prima della domanda, la residenza abituale dell'attore se vi pagina 3 di 4 ha risieduto almeno sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello stesso stato, oppure spetta alla autorità giurisdizionale dello stato membro di cui i due coniugi siano cittadini.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, i coniugi sono entrambi cittadini ghanesi e da anni non vivono più in Italia (in verità, sembra vi avesse risieduto solo il marito); dopo il matrimonio, la coppia avrebbe convissuto per breve tempo presso il Comune di Padova, per poi trasferirsi all'estero, la moglie rientrando negli Stati Uniti, dei quali ha la cittadinanza, mentre il marito ha fissato la propria residenza in Germania. Di fatto, l'unico elemento che accomuna la coppia all'Italia, è quello di essersi sposata a
Padova.
Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda proposta di separazione giudiziale (con successivo divorzio, con la connessa domanda relativa al passaporto), non sussistendo la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito.
Spese di lite a carico di chi le ha sostenute, visto che la convenuta non si è costituita
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda di separazione giudiziale con successiva pronuncia di divorzio al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e connessa domanda relativa al passaporto per difetto di giurisdizione;
2) spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Presidente relatore Cinzia Balletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dr.ssa Barbara De Munari Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3898 2024 promossa da
, con il patrocinio dell'avvocato RIGAMONTI ELISABETTA, come da mandato Parte_1 in atti;
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione giudiziale (con domanda anche di divorzio)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“-1) pronunciare la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] in Parte_1 Ghana e residente a [...]al n. 19 ad Augsburg – 86157 in Germania con c.f.:
e nata il [...] in [...] e residente a [...]C.F._1 Controparte_1
– Stati Uniti d'America, 307 E 101 st. St., Apt. 7° e, autorizzandoli a vivere separati;
-2) dichiarare che i ricorrenti sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti con rinuncia ad ogni reciproca pretesa;
pagina 1 di 4 -3) pronunciare ogni altro provvedimento utile o necessario;
-4) dare atto che i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-5) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e compensi del giudizio.”
…
Il signor come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. Parte_1 chiede all'Ill.mo Giudice, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti conclusioni
-1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato il [...] a Parte_1 Kumasi in Ghana e residente a [...]al n. 19 ad Augsburg – 86157 in Germania con c.f.:
e nata il [...] in [...] e residente in [...], C.F._1 Controparte_1 307 E 101 st. St., Apt. 7° negli Stati Uniti d'America;
-2) dichiarare che i ricorrenti sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti con rinuncia ad ogni reciproca pretesa;
-3) pronunciare ogni altro provvedimento utile o necessario;
-4) dare atto che i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-5) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e compensi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], ed , nata in Parte_1 Controparte_1
GHANA il 21/11/1990, contraevano matrimonio con rito civile in data 13.10.2016 in Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 229, Parte 1, Volume
1, anno 2016. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, il sig. adiva il Tribunale di Padova, Parte_1 chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi, con domanda cumulativa di divorzio (con connessa richiesta relativa al passaporto).
All'udienza del 5.12.2024 compariva solo il ricorrente, il quale confermava la volontà di separarsi e chiedeva nuovo termine per la notifica alla moglie negli Stati Uniti, perché non era andata a buon fine;
il Giudice, dunque, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 18.09.2025.
Alla predetta udienza, compariva solo il procuratore di parte ricorrente, il quale insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del 5.08.2024 e riportate in epigrafe, e chiedeva un breve rinvio per documentare il criterio di collegamento e la sussistenza della giurisdizione pagina 2 di 4 del giudice italiano;
parte resistente era, invece, assente. Il Giudice, quindi, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e, stante l'assenza di quest'ultima, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
infine, accogliendo la richiesta avanzata dal ricorrente, rinviava all'udienza del 2.10.2025, in modalità cartolare.
Con note scritte depositate il 30.09.2025 per la udienza di cui sopra, il ricorrente rappresentava di essere cittadino ghanese, ma di aver vissuto (e risieduto) in Italia per anni, contraendo matrimonio in data
13.10.2016 in Padova (PD) con la sig.ra (nata in [...] ma, all'epoca, cittadina Controparte_1 americana), una volta che ella aveva ottenuto il relativo visto dal Consolato americano di Firenze;
deduceva di aver vissuto con la moglie, seppur per breve tempo, presso la casa coniugale sita in Padova,
Via Dini n. 33; inoltre, precisava che, dopo il venir meno dell'affectio coniugalis, si era trasferito in
Germania, ove tutt'oggi vive e lavora, mentre la moglie aveva fatto rientro negli Stati Uniti, ove, allo stato, ancora risiede.
***
L'unione in questione presenta elementi di estraneità: i coniugi, infatti, sono nati entrambi in Ghana (la moglie, peraltro, ha cittadinanza americana); si sono sposati in Italia, presso il Comune di Padova, scegliendo il regime patrimoniale di separazione legale dei beni;
risiedono e vivono da anni all'estero (il ricorrente in Germania, la convenuta negli Stati Uniti).
Appare, dunque, necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione e alla successiva domanda di divorzio (con la connessa domanda relativa ai passaporti), non sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito, dovendosi applicare il Regolamento (CE) n. 1111/2019 (Bruxelles II ter), entrato in vigore ad agosto 2022, che disciplina la giurisdizione internazionale nelle cause di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio nell'Unione Europea, abrogando e sostituendo il precedente Regolamento (CE) n.
2201/2003 (Bruxelles II bis).
In base all'art. 3 del regolamento Bruxelles II ter (che sul punto ripropone il contenuto del precedente regolamento), la competenza giurisdizionale generale in caso di separazione personale o divorzio spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza comune se uno vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, la residenza abituale dell'attore se vi ha risieduto almeno un anno prima della domanda, la residenza abituale dell'attore se vi pagina 3 di 4 ha risieduto almeno sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello stesso stato, oppure spetta alla autorità giurisdizionale dello stato membro di cui i due coniugi siano cittadini.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, i coniugi sono entrambi cittadini ghanesi e da anni non vivono più in Italia (in verità, sembra vi avesse risieduto solo il marito); dopo il matrimonio, la coppia avrebbe convissuto per breve tempo presso il Comune di Padova, per poi trasferirsi all'estero, la moglie rientrando negli Stati Uniti, dei quali ha la cittadinanza, mentre il marito ha fissato la propria residenza in Germania. Di fatto, l'unico elemento che accomuna la coppia all'Italia, è quello di essersi sposata a
Padova.
Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda proposta di separazione giudiziale (con successivo divorzio, con la connessa domanda relativa al passaporto), non sussistendo la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito.
Spese di lite a carico di chi le ha sostenute, visto che la convenuta non si è costituita
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda di separazione giudiziale con successiva pronuncia di divorzio al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e connessa domanda relativa al passaporto per difetto di giurisdizione;
2) spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Presidente relatore Cinzia Balletti
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