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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1343/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Graci Salvatore ) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 26.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 12.12.2018, con CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale non erano nati figli, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 1603/2023, passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per , sebbene ritualmente evocata in giudizio. CP_1
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione davanti al giudice delagto, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e senza l'adozione di provvedimenti provvisori, il ricorrente precisava le conclusioni all'udienza del 26.3.2025 e la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituita CP_1 sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi
è stata pronunciata dal giudice delegato con sentenza di separazione, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato nella predetta procedura di separazione risale al 14.11.2023.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice delegato e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Nessuna statuizione va adottata in merito alla casa coniugale tenuto conto dall'unione non erano nati figli.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Licata (AG), il 12.12 .2018, da , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata, al n. 44 parte I, anno 2018.
DICHIARA
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 31.3.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Marco Salvatori