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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1616 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
[...]
nato a [...], il [...], Parte_1
E
, nata a [...] , il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Contato Giuseppe, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 26 novembre 2024. DEL PM: cfr. visto del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Parte_2
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese:
- 2 - autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Comiso, in data 14 Parte_2
giugno 1988, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Racalmuto al n. 13, parte II, serie B, dell'anno 1988 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 5 dicembre 2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1616 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
[...]
nato a [...], il [...], Parte_1
E
, nata a [...] , il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Contato Giuseppe, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 26 novembre 2024. DEL PM: cfr. visto del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Parte_2
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese:
- 2 - autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Comiso, in data 14 Parte_2
giugno 1988, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Racalmuto al n. 13, parte II, serie B, dell'anno 1988 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 5 dicembre 2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -