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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SESTA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 9308/2023 promosso da:
C.F. rappresentata e difese Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. FOPPIANO ALESSIA;
- parte attrice - contro
C.F. rappresentata e difese dall'avv. CP_1 C.F._1
MASSA PAOLO;
C.F. , CP_2 C.F._2 Controparte_3
C.F.: contumaci;
C.F._3
- parte convenuta –
Oggetto: pagamento somma.
Conclusioni parte attrice: “dichiarare inammissibile, improponibile, nulla o come meglio e comunque rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, la comparsa di costitu- zione tardivamente depositata da in data 17.06.25 e ogni domanda e istanza CP_1 con essa proposta e ogni eventuale atto successivo ex adverso preteso depositare;
a con- ferma del sequestro conservativo concesso dal Trib. Genova RG 3910/22 inaudita altera parte con decreto in data 07.05.2022, confermato con provvedimento comunicato in data 20 luglio 2023 e con ordinanza collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cpc 12.09/05.10.2023RG 7564/23 Tribunale di Genova: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, a) dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri e in solido CP_1 CP_2 tra loro, a corrispondere a , i le tante pro Parte_1 tempore, la somma di € 10.248,14, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, già monitoria- mente azionata nei confronti di (doc. n. 4), gradatamente a titolo di in- Controparte_3 debita occupazione o risarcimento danno o in via subordinata e residuale, a titolo di indebi- to arricchimento;
b) dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri , Controparte_3 Parte_2[... e in solido tra loro, a corrispondere a , CP_2 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 6.676,25 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quanto al primo a titolo di ormeggio (cfr proroga, doc. n. 4 bis – doc. n. 7) e quanto agli ultimi due gradatamente a titolo di indebita occupazione o risarcimento danno o
1 in via subordinata e residuale , a titolo di indebito arricchimento;
c) dichiarare tenuti e con- dannare i Sigg.ri , e in solido tra loro, a cor- Controparte_3 CP_1 CP_2 rispondere a , in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1 somma di € diversa meglio vista , gradatamente a titolo di indebita occupazione o risarcimento danno o in via subordinata e residuale , a titolo di indebito ar- ricchimento per il mantenimento dell'imbarcazione “Souverain III” presso il posto barca di
dal gennaio 2021 all'oggi, oltre, gradatamente, indebita occupazione o ri- Parte_1 sarcimento danno o in via subordinata e residuale , indebito arricchimento dal novembre 2023 fino al rilascio. d) Vinte le spese e competenze dell'odierno giudizio di merito e dei due gradi cautelari Rg 3910/2022 e RG 7564/2023 Tribunale di Genova”. Conclusioni parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, in persona del Giudice designato, a) disporre, anche in relazione alla finalità ex art. 156 disp. Att. c.p.c, consulenza tecnica di ufficio, per accertare quali attività di conservazione e am- ministrazione abbia posto in essere o avrebbe dovuto porre in essere, dal 09 maggio 2022,
, quale custode, nominato in 'Verbale di Sequestro Guardia Costiera Uf- Parte_1 ficio Locale Chiavari', sull'imbarcazione Souverain III, nonché, per il caso di constatata omessa conservazione e amministrazione, per accertare la diminuzione di valore dell'imbarcazione e danni verificatisi allo scafo e/o all'apparato motore derivati dalla pro- tratta permanenza in acqua;
altresì, per accertare, in quanto inferiore, il costo alternativo di rimessaggio a terra dell'imbarcazione per periodo decorrente dal 09 maggio 2022; inoltre, in riferimento al comportamento apparentemente commerciale di , come Parte_1 risulta dalle dichiarazioni confessorie in atto di citazione (omesso rimessaggio a terra e omessa conservazione bene in qualità di custode), per determinare ex art. 1227 c.c. l'aggravamento del danno cagionato a e tenuto conto delle previsioni ex art. CP_1 100 comma 3 DL 104/2020 convertito in L. 13/10/2020 n. 126; b) in via definitiva, rigetta- re la domanda giudiziale di per applicazione art. 1227 secondo com- Parte_1 ma: “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'orinaria diligenza”; in via di subordine, comunque rigettare la domanda risarcitoria delle somme successive al 9 maggio 2022 da qualificarsi come maggior danno ex art. 1591 c.c. per carenza di prova dello stesso;
c) in vi subordinata data considerazione per le dichiara- zioni confessorie di in atto di citazione, diminuire, anche pe più precisa Parte_1 somma di giustizia, la pretesa attore di canoni di occupazione fino all'importo di euro 2.500,00 annue (o frazione di esso per annualità non compiute), oltre applicazione art. 8 decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 a far data dal 1 maggio 2020 sino al 15 ottobre 2025 secondo il prospettato ricalcolo in superiore parte motiva di parte convenuta oltre a ulteriore diminuzione per omessa conservazione del bene dal 9 maggio 2022 da parte del custode
nonché omesso rimessaggio a terra dell'imbarcazione giusta applicazione Parte_1 art. 1227 primo comma c.c. anche occorrendo in relazione agli esiti della consulenza tecnica di ufficio e comunque facendo ricorso a valutazione equitativa. si rimette alla CP_1 decisione del giudicante in punto di spese di giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di avere stipulato con Parte_1 Controparte_4 un contratto di ormeggio di imbarcazione e posto auto presso il Porto Turistico di
Chiavari – Calata Ovest, ha dedotto di avere successivamente ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Genova per i canoni non pagati per € 10.248,14. Do- vendo quindi procedere al recupero del credito, aveva verificato che in realtà la barca era intestata non a ma a suo nonno, il qua- CP_1 Persona_1
2 le era deceduto lasciando eredi e i quali avevano CP_1 CP_2 manifestato la volontà di recuperare l'imbarcazione. Temendo che ciò avvenisse con conseguente perdita della propria garanzia, aveva chiesto che il Tribunale autorizzasse il sequestro conservativo dell'imbarcazione sussistendone tutti i presupposti applicativi. Il Tribunale di Genova aveva accolto il ricorso autoriz- zando la misura richiesta, successivamente confermata anche in sede di reclamo.
Introdotto il giudizio di merito, parte attrice ha dedotto che oltre alle somme por- tate dal decreto ingiuntivo le spetterebbero anche quelle relative all'occupazione dello spazio di ormeggio così suddivise:
- mensilità successive da ottobre a dicembre 2020: € 6.676,25;
- mensilità da gennaio a dicembre 2021: € 11.800,00;
- mensilità da gennaio a dicembre 2022: € 12.200,00;
- mensilità da gennaio a ottobre 2023: € 11.620,00;
totale: € 52.544,39.
Si è costituito il quale, precisato di non contestare la somma CP_1 di cui al decreto ingiuntivo, ha eccepito invece che la somma a titolo di occupa- zione sine titulo non sarebbe dovuta in quanto:
a) successivamente all'esecuzione del sequestro, sul custode sequestrante
“sono derivati obblighi di conservazione e amministrazione del bene sequestrato
(Art. 65 cpc e D.P.R 571/1982 Art. 8)” in “buono stato e di mantenerla a disposi- zione dell'Autorità” con obbligo di “evitare il deterioramento, danni dovuti agli agenti atmosferici o al prolungato stazionamento in acqua, e l'obbligo di informare
l'autorità marittima in caso di problemi e considerando che la custodia, nel caso di specie, è strumentale alla procedura di espropriazione forzata”;
b) parte attrice “non ha cercato di diminuire l'aggravamento del danno (ex art. 1227 c.c.)” in quanto non aveva provveduto al “rimessaggio a terra dell'imbar- cazione”;
c) parte attrice ha richiesto i canoni successivi alla scadenza del contratto a titolo di occupazione sine titulo e, quindi, a titolo di risarcimento del danno mentre avrebbe potuto liberare il posto barca e affittarlo ad altri clienti;
d) vi sarebbe altra metodologia di calcolo dell'indennità di occupazione, quella delle concessioni demaniali pari al canone minimo annuale di € 2.500,00.
3 2.- Precisato che, come è evidente, l'importo del decreto ingiuntivo non è più contestabile, deve procedersi all'analisi delle ulteriori somme richieste a titolo di occupazione sine titulo del posto barca e auto che costituisce a tutti gli effetti un danno patrimoniale per il proprietario sul quale grava il relativo onere proba- torio. Tra i due filoni giurisprudenziali – l'uno che ritiene che il mancato guada- gno debba essere rigorosamente provato e l'altro che, invece, lo ritiene sempre in re ipsa - è preferibile una via di mezzo secondo il noto adagio “in medio stat vir- tus” che consente di trarre la prova del danno anche in via presuntiva in base al- la “vocazione commerciale” del bene illegittimamente occupato come desumibile non solo dalla sua sostanza quale cioè res oggettivamente utilizzabili per scopi commerciali, ma anche dal contesto in cui è inserita ed infine dall'attività eserci- tata dal locatore. Nel caso in esame tutti gli indici consentono di ritenere che il posto barca sia un bene oggetto di locazione anche alla luce dell'attività svolta dal locatore. Da ciò consegue che poiché il proprietario – in caso di tempestivo ritiro dell'imbarcazione da parte del conduttore – avrebbe con molta probabilità potuto concedere in locazione ad altri, il relativo danno sia stato provato.
Si deve anche considerare come l'opponente non abbia contestato in ma- niera specifica le somme richieste (punto D3 della comparsa) essendosi invece limitata a proporre un diverso criterio (eccezione sub d) di quantificazione senza tuttavia mai nemmeno affermare l'invalidità del contratto 31 maggio 2019 sotto- scritto da che contiene il canone mensile per l'ormeggio (€ Controparte_4
2.070.00).
Da ciò consegue che la quantificazione del danno sia quella proposta da parte attrice.
Venendo poi all'eccezione sub a), si osserva che pochi dubbi possono sus- sistere in merito all'obbligo gravante sul custode di vigilare in ordine alla conser- vazione del bene ad esso affidato, ovviamente entro i limiti di un suo ragionevole sacrificio patrimoniale. Infatti, Il custode giudiziario è un detentore qualificato dei beni pignorati in quanto ai sensi dell'art. 67 c. 2 c.p.c. nell'espletamento del suo incarico deve usare la diligenza del buon padre di famiglia pena la sanzione del giudice e il risarcimento dei danni. In questo senso, egli deve utilizzare ogni strumento giuridico per preservare il più possibile intatto il valore di esso fino all'aggiudicazione nella futura esecuzione. Tutto ciò è ancora più vero nel caso in
4 esame in cui il custode è anche il creditore che, come tale, è sicuramente interes- sato ad evitare il deperimento del bene per la semplice ed evidente ragione che, in fine dei conti, essa finirebbe per incidere negativamente sulla prospettiva di sod- disfare il proprio credito. Ed anzi, si potrebbe quasi inferire che sia il creditore sequestrante ad essere l'unica parte processuale titolare di un effettivo interesse all'eccezione dal momento che l'assoggettamento del bene a sequestro e al suc- cessivo pignoramento costituisce vincolo che sottrae il bene alla disponibilità del debitore e l'assoggetta alla soddisfazione del creditore. Ciò premesso, non si può nascondere che la questione presenti solo un profilo teorico poiché parte conve- nuta non è stata in grado di individuare specificatamente quali fossero i danneg- giamenti da incuria riscontrati e quale la loro quantificazione economica. Ovvia- mente sul punto la richiesta CTU si appalesa chiaramente esplorativa essendo fi- nalizzata ad emendare una carenza probatoria della parte.
Questi sono i motivi per cui l'eccezione non può essere accolta.
Conclusivamente deve ritenersi che la domanda di è Parte_1 fondata.
Venendo alla somma oggetto di condanna, come è ovvio, quella di cui al decreto ingiuntivo definitivo non può essere oggetto della presente sentenza es- sendo stato già adottato un provvedimento peraltro già passato in giudicato. Il residuo è quindi pari a € 54.508,00 oltre l'ulteriore risarcimento dal marzo 2025 fino al rilascio.
Le spese legali sia della fase cautelare (primo e secondo grado) che di quel- la di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento, secondo i parametri medi e sulla base delle attività concretamente svolte (in tutti i gradi fase istruttoria esclusa).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di , condanna Parte_1 [...]
, e in solido tra loro a corrispondere Pt_3 Controparte_2 Controparte_4
a la somma di € 54.508,00 oltre l'ulteriore risarcimento dal Parte_1 marzo 2025 fino al rilascio e agli interessi legali maturati sulle singole scadenze;
5 - condanna , e in solido CP_1 Controparte_2 Controparte_4 tra loro a rifondere le spese legali sostenute da che quanti- Parte_1 fica:
a) per la fase cautelare in € 5.224,00 oltre accessori come per legge oltre €
1.324,98 per esborsi;
b) per la fase di reclamo in € 3.000,00 oltre accessori come per legge;
d) per la presente fase in € 8.500,00 oltre accessori come per legge oltre €
826,57.
Genova, 9/12/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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