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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
ES NA CE
RE HE CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16665/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Calcinato (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BICELLI DOMENICO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Sarno (SA) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. ANNUNZIATA LUCIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“che l'Ill. mo Tribunale adito voglia fissare udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi a sé, per ivi - sentiti i medesimi ed esperito il tentativo di conciliazione - emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, onde addivenire alla pronuncia di separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni:
1 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. nessun assegno sarà posto a carico o a favore dei coniugi che sono economicamente autosufficienti;
3. con riferimento alla casa coniugale in Sarno (SA) Via Fraina n. 88 identificata catastalmente fol.29 p.lla
728 attualmente cointestata, le parti convengono che la Sig.ra rinunci alla sua quota di proprietà Parte_1 dell'immobile senza il riconoscimento di alcuna somma, il Sig. provvederà a proprie ed esclusive Parte_2
spese di qualsiasi natura (fiscale, notarile, tecnica ecc.) ad intestarsi tale immobile, manlevando e/o liberando la Sig.ra da qualsiasi spesa ordinaria, straordinaria, tributaria e di qualsiasi tipo riferita Parte_1 all'immobile sopra specificato;
4. la Sig.ra da sin da ora la sua disponibilità unicamente alla sottoscrizione dell'atto avanti al Parte_1
Notaio per la formalizzazione di quanto sopra pattuito;
5. tutti i beni contenuti all'interno dell'abitazione coniugale rimarranno al Sig. ad esclusione di Parte_2
quelli già prelevati dalla Sig.ra Parte_1
6. le parti dichiarano di avere definito ogni altro reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale – ad esclusione della casa coniugale - non avendo, perciò null'altro da pretendere l'uno dall'altra”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a SARNO (BS) in data 10.6.1995, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SARNO al n. 10, parte I, anno 1995, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
ES NA CE
RE HE CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16665/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Calcinato (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BICELLI DOMENICO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Sarno (SA) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. ANNUNZIATA LUCIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“che l'Ill. mo Tribunale adito voglia fissare udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi a sé, per ivi - sentiti i medesimi ed esperito il tentativo di conciliazione - emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, onde addivenire alla pronuncia di separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni:
1 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. nessun assegno sarà posto a carico o a favore dei coniugi che sono economicamente autosufficienti;
3. con riferimento alla casa coniugale in Sarno (SA) Via Fraina n. 88 identificata catastalmente fol.29 p.lla
728 attualmente cointestata, le parti convengono che la Sig.ra rinunci alla sua quota di proprietà Parte_1 dell'immobile senza il riconoscimento di alcuna somma, il Sig. provvederà a proprie ed esclusive Parte_2
spese di qualsiasi natura (fiscale, notarile, tecnica ecc.) ad intestarsi tale immobile, manlevando e/o liberando la Sig.ra da qualsiasi spesa ordinaria, straordinaria, tributaria e di qualsiasi tipo riferita Parte_1 all'immobile sopra specificato;
4. la Sig.ra da sin da ora la sua disponibilità unicamente alla sottoscrizione dell'atto avanti al Parte_1
Notaio per la formalizzazione di quanto sopra pattuito;
5. tutti i beni contenuti all'interno dell'abitazione coniugale rimarranno al Sig. ad esclusione di Parte_2
quelli già prelevati dalla Sig.ra Parte_1
6. le parti dichiarano di avere definito ogni altro reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale – ad esclusione della casa coniugale - non avendo, perciò null'altro da pretendere l'uno dall'altra”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a SARNO (BS) in data 10.6.1995, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SARNO al n. 10, parte I, anno 1995, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
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