Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 993/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto avente ad oggetto la “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” depositato in data 27.03.2024 da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Domenica Parte_1 C.F._1
Mamia (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Badesi, in C.F._2 via Don Luigi Sturzo n.3/1 in virtù di procura alle liti rilasciata in data 22.03.2024 ed allegata al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Noemi Cinzia Parte_2 C.F._3
Demuro (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, in C.F._4 via Roma n.31, in virtù di procura alle liti in atti ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 27.03.2024, i IGnori e Parte_1
, premesso di essere genitori di (nato a [...] il [...]), di non Parte_2 _1 essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio iniziata nel febbraio 2014 e terminata nel dicembre 2021, hanno pagina 1 di 4
I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, al Tribunale una pronuncia in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento _1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in
Valledoria alla Via Tirso n. 15 int. 18. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordoda entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
B) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I ricorrenti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni variazione della residenza e/o domicilio.
C) Tenuto conto che, a seguito della separazione dei genitori ed, in particolare, a vicende personali che hanno coinvolto il IG. , il minore ha manifestato nei confronti del padre disagio tale da Pt_2 renderne necessario un percorso psicologico presso uno specialista nominato dal Tribunale al fine di sensibilizzare gradualmente il figlio alla presenza della figura paterna e favorirne così gli incontri con l'intento di poter ripristinare in futuro le visite paterne.
Il figlio minore potrà, pertanto, vedere e stare con il padre secondo i tempi e prescrizioni dettate dal
Tribunale.
D) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di €400,00 (euro ), da Persona_2 rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indiciISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario sul c/c come già indicato dalla stessa intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno quattro di Pt_1 ogni mese solare.
L'assegno unico erogato per il figlio a carico sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
pagina 2 di 4 E) Saranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese straordinarie come da protocollo
CNF a cui si fa integrale riferimento.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
H) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 21.11.2024 fissata per la comparizione delle parti, i ricorrenti hanno dato atto del percorso di psicoterapia infantile seguìto dal figlio minore presso la struttura San Camillo in _1
Sassari e degli incontri quotidiani con il padre ed hanno chiesto un rinvio per concordare le modalità di esercizio del diritto di visita del padre.
La causa è stata pertanto rinviata all'udienza del 17.04.2025 per consentire il deposito della relazione medica circa gli esiti di tale percorso e dell'andamento degli incontri padre-figlio.
All'udienza del 17.04.2025 sono comparse personalmente le parti le quali hanno esibito la Relazione sul percorso di valutazione e sostegno psicologico redatta dalla Dirigente Psicologa del Dipartimento di
Salute mentale - Sc. Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della Asl di Sassari, Dott.ssa Per_3
in cui si legge che “alla valutazione della Scrivente, è un bambino curato nella
[...] _1 persona e nell'abbigliamento; dimostra di possedere buone risorse cognitive ed emotive;
l'eloquio è spontaneo e fluido, normostrutturato;
è adeguata per l'età la capacità di porsi in relazione con l'adulto e di usare lo spazio della relazione per condividere emozioni e pensieri, sia con il gioco che con il narrato. É emerso, nel lavoro con la Scrivente, un vissuto emotivo di rabbia connesso alla separazione dei genitori e la tendenza ad attribuire al padre la responsabilità di un cambiamento inatteso ed indesiderato nella sua vita. nella sua vita. La coppia genitoriale, che ha sempre mantenuto un atteggiamento di collaborazione e disponibilità, si è posta finora in una posizione di ascolto e riflessione rispetto alle proposte e indicazioni offerte loro. Attualmente, entrambi riferiscono un superamento delle tensioni che connotavano il rapporto fra ed il padre, al punto che il _1 bambino pernotta con il padre”.
Circa il diritto di visita, le parti hanno quindi raggiunto un accordo nei seguenti temini: “il diritto di visita venga esercitato liberamente o in difetto di accordo almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle 21,30 con un pernottamento settimanale e a fine settimana alternati dal venerdì a pagina 3 di 4 all'uscita di scuola fino alla domenica ore 21,30. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza e durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sè il minore per 4 settimane anche non consecutive”.
Le parti hanno per il resto confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendo che il minore prosegua nel percorso presso la neuropsichiatria di Sassari.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto _1 garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue eIGenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4