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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.559/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 marzo 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
esclusivamente in nome e per conto di
[...]
Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. BALOSSI GIORDANO
[...]
APPELLANTE
e
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_3
), assistito e difeso dall'Avv. CASSI' DANIELE C.F._2
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Ragusa in data 16/03/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 1187/2024 pubblicata il 10/07/2024 questa
Corte, riassunti i fatti di causa e le domande delle parti, ha dichiarato inammissibile il motivo di appello principale riguardante l'inopponibilità della Contr clausola compromissoria alla nonché rigettato il primo motivo di appello incidentale afferente la nullità della fideiussione.
La Corte, inoltre, si è già pronunciata sul secondo motivo di appello incidentale, affermando che la domanda volta ad ottenere la condanna dei fideiussori va esaminata nel merito, essendo autonomamente fondata sul valido rapporto fideiussorio e non già sul contratto di leasing, chiarendo che, posto che i Parte_ fideiussori non hanno invocato (né avrebbero potuto) l'incompetenza dell'
(non essendo parti della clausola compromissoria), rientra certamente tra le facoltà del garantito quella di far valere le proprie pretese anche solo nei confronti dei garanti, tenuto conto che non è stato previsto alcun beneficium excussionis, i fideiussori non hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di leasing e del carattere scindibile delle domande concernenti l'accertamento dell'inadempimento e la risoluzione del contratto di leasing e quella avente ad oggetto la garanzia fidejussoria, essendo rispettivamente volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale e l'accertamento del diritto alla prestazione del contratto di garanzia.
La Corte, infine, si è già pronunciata anche sul terzo motivo di appello incidentale, affermando la piena validità, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della clausola risolutiva di cui all'art. 17 del contratto del 12.07.2002 – con conseguente necessità di ulteriore istruttoria al fine di determinare il quantum della condanna dei fideiussori- e sul quarto motivo di appello incidentale, dichiarando la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1419 c.c., essendo la stessa usuraria perché pattuita oltre i limiti soglia di cui alla L. n. 108/1996, ritenendo quindi necessario ricalcolare il debito dei fideiussori applicando il tasso corrispettivo pattuito, in vece di quello moratorio.
Alla luce di tali statuizioni ha disposto, con separata ordinanza, una CTU al fine di procedere alla stima del bene oggetto del contratto di leasing n. 43004864/001 stipulato con la Merchant Leasing & Factoring S.P.A. in data 12.07.2002 (ossia il pag. 2/14 complesso immobiliare posto nel Comune di Vittoria (RG), Località
Castellaccio, Lungo SS 115 Vittoria – Comiso), secondo il valore di mercato al momento della restituzione o, nel caso in cui il bene non sia stato restituito, al momento della stima, per poi detrarre tali valori dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente e ricalcolare il debito dei fideiussori in applicazione della clausola n. 17 delle condizioni generali del contratto, applicando il tasso corrispettivo pattuito, in vece di quello moratorio (dichiarato usurario).
Indi, acquisita la consulenza tecnica, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
Parte appellante in sede di comparsa conclusionale ha così precisato le conclusioni:
Nel merito:
- annullare e riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. appellata laddove il
Giudice di prime cure:
1. non considera correttamente l'autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto di leasing de quo né tantomeno il suo tenore letterale rilevando, in netta contraddizione, che la “facoltà della
Concedente di adire l' per il pagamenti dei propri crediti derivanti dal Pt_2 presente contratto” deve intendersi circoscritta alle iniziative giurisdizionali finalizzate all'adempimento del contratto e aliene da ogni fattispecie risolutoria, quale ad esempio la domanda di pagamento, in costanza di rapporto, dei canoni scaduti” salvo poi non condannare i resistenti al pagamento di alcuna somma, nemmeno proprio anche ai richiesti e comprovati canoni scaduti;
2. ritiene che la fideiussione sottoscritta dai Sigg.ri e è un CP_2 CP_3
“rapporto contrattuale estraneo alla scrutinata clausola compromissoria” ed è perfettamente valido, rigettando l'eccezione di nullità avversaria, salvo poi non condannarli al pagamento di alcuna somma peraltro debitamente comprovata in via documentale così come ritenuto dal Giudicante stesso che non ha disposto il
pag. 3/14 mutamento del rito;
3. condanna al pagamento Controparte_5 delle spese processuali in favore di parte resistente malgrado le risultanze processuali e documentali a lei favorevoli, e per l'effetto
- accertare e dichiarare la già intervenuta risoluzione del contratto di leasing n.
43004864 e, per l'effetto, condannare (P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, P.IVA_2 immediatamente, a il bene oggetto del contratto Controparte_5
di locazione finanziaria n. 43004864 e precisamente, il complesso immobiliare posto nel Comune di Vittoria (RG), Località Castellaccio, Lungo SS 115 Vittoria
- Comiso, il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a rogito del notaio Dott.ssa , libero e vuoto da persone e cose e con Persona_1
efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare (P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore per le causali di cui in narrativa, nonché il Sig. (C.F. ), la Sig.ra CP_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) al pagamento, in solido, in relazione al
[...] C.F._2
Contr contratto di leasing n. 43004864, in favore di Controparte_5 della somma di Euro 1.678.077,72 di cui Euro 858.226,95 per canoni di leasing
e spese insolute fatturate alla data del 22.05.2019 ed Euro 819.850,77, oltre IVA, se dovuta, per credito residuo in linea capitale, come risulta dall'estratto conto e dalla Certificazione del Credito ex art. 50 TUB allegati, oltre interessi dalla domanda sino al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà provata
o ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto
e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto assolvere
[...]
da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e Controparte_5 condanna;
pag. 4/14 - condannare ed i Sigg.ri e Controparte_2 CP_2
alla ripetizione e restituzione, in favore di CP_3 [...]
delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio di Controparte_5 primo grado in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ovvero della condanna di pagamento alle spese di giudizio.
Parte appellata/appellante negli scritti conclusivi ha così precisato le conclusioni:
preliminarmente, questa difesa chiede volersi rimettere la causa sul ruolo e conseguentemente volersi modificare il mandato al CTU chiedendo che vengano accolte le richieste istruttorie così come da quesiti formulati in uno alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e qui riportate nei paragrafi che precedono, attesa la nullità della clausola risolutiva espressa;
in subordine, questa difesa, chiede volersi rimettere la causa sul ruolo e, conseguentemente, attesa la palese incoerenza di alcuni dati esposti nella consulenza definitiva, chiede il richiamo del CTU, dott.ssa e Persona_2 dell'ing. al fine di volersi accogliere le osservazioni formulate e Persona_3
riportate ai paragrafi 3.1. e 3.2 che precedono;
Sempre in subordine, questa difesa chiede volersi rimettere la causa sul ruolo e conseguentemente chiede volersi disporre il richiamo del CTU dott.ssa affinché quest'ultima Per_2
ridetermini correttamente l'ammontare delle rate a scadere attualizzate quantificate dal CTU in €. 858.226,95 (pag. 15) e poi dallo stesso CTU quantificate in €. 1.337.517,78, nella tabella di pag. 19 e 20. Ove trattasi di errore materiale, è comunque certamente non corretta la determinazione del debito a scadere quantificato in €. 1.337.517,78, pari a quasi il doppio di quanto reclamato in ricorso 702 bis pari 819.850,77. Errata è anche la quantificazione in €. 1.699.659,36, nella ipotesi Hp.1 ed €. 2.178.339,52, nella ipotesi Hp.
2. atteso che, come già osservato, trattasi di palese duplicazione di oneri (canoni + indennizzo per il medesimo periodo). Si chiede, altresì, il richiamo del perito
pag. 5/14 incaricato per la stima dell'immobile, ing. , attesa la Persona_4 palese incoerenza del criterio di stima utilizzato già ampiamente contestato.
Gli odierni appellati sig. e sig.ra , così come CP_2 CP_3 rappresentati e difesi insistono in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti
e verbali del presente giudizio, chiedono, preliminarmente, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cpc fintanto che non si definisca il pendente giudizio in Cassazione in ordine alla nullità delle fideiussioni. In subordine, chiedono l'integrale rigetto delle avverse istanze e insistono affinchè la causa venga rimessa sul ruolo con conseguente richiamo del CTU come da quesiti indicati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, rilevare come si palesino inammissibili le deduzioni delle parti che riguardano questioni già decise alla luce del principio in base al quale il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, che assume carattere intangibile (per tutte, v. Cass. n. 29321/2021).
In particolare risultano inammissibili le deduzioni degli appellanti incidentali in merito:
- alla qualifica del rapporto di leasing in causa come traslativo, sull'azione di riduzione e sull'applicazione del criterio di cui all'art. 1526 c.c. o in subordine di quello equitativo, essendosi questa Corte già pronunciata sulla legittimità della clausola penale prevista nell'art. 17 del contratto;
- alla impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna dei fideiussori, avendo questa Corte già affermato la scindibilità della domanda rivolta nei confronti dei fideiussori rispetto a quella di risoluzione del contratto di leasing;
- all'applicazione di un tasso di interessi pari a zero in vece di quello di mora dichiarato nullo, essendosi questa Corte già pronunciata, aderendo alla pacifica pag. 6/14 giurisprudenza (anche successiva a Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n.
19597) che ha precisato che ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (cfr. da ultimo
Cass. 30/12/2024 n.35100).
Parimenti inammissibili risultano le domande rivolte dall'appellante nei confronti della come già statuito nella sentenza Controparte_2
non definitiva.
Nel merito della domanda rivolta nei confronti dei fideiussori, e sempre in via preliminare, va precisato come si palesi contraddittoria la deduzione di parte appellante principale con cui la stessa “ritiene non corretto procedere con una stima dell'immobile oggetto di leasing (nemmeno ad oggi restituito dalla
[...]
ed in ogni caso, inevitabilmente, non ancora riallocato Controparte_2 sul mercato) onde quantificare il dare/avere tra le parti, e ciò perché al contrario occorre prima attendere la riallocazione vera e propria dell'immobile oggetto di leasing e poi procedere con il conguaglio in dare/avere tra le parti, consapevoli che ove il ricavato fosse inferiore alle somme dovute la Concedente maturerebbe un ulteriore credito nei confronti dell'Utilizzatrice”.
Ed invero ove si dovesse applicare siffatto criterio non si potrebbe giungere ad alcuna decisione sulla domanda di condanna formulata dalla stessa parte appellante, mentre questa Corte si è limitata ad applicare il pacifico orientamento della giurisprudenza (richiamata nella sentenza non definitiva) secondo cui, qualora il bene non sia stato restituito, deve essere detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione.
Ciò premesso, al fine di quantificare le somme dovute dai fideiussori alla società concedente, è stata disposta CTU volta sia alla stima del bene oggetto del pag. 7/14 contratto sia alla quantificazione delle somme dovute dai fideiussori ai sensi dell'art. 17 del contratto di leasing.
A seguito del deposito della relazione, le parti hanno sollevato talune osservazioni alle conclusioni raggiunte dai consulenti, su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi.
In particolare parte appellante principale ha dedotto, con riguardo alla stima del valore del capannone, che la stessa è stata eseguita in modo eccessivamente orientato verso una massimizzazione rispetto ad una forchetta di valori offerti dalla dati della Agenzia delle Entrate, sebbene, nel caso di specie il CP_1
fabbricato è stato acquistato dalla società nel 1989 e quindi ha almeno 35 anni, mentre nella perizia nulla si dice di interventi di manutenzione straordinaria atti a giustificare la scelta dei valori più alti;
inoltre l'appellante ritiene non condivisibile la media applicata dal CTU assumendo valori per metro quadro di offerte di vendita e non già di vendite effettivamente realizzate. Con riguardo agli uffici, l'appellante ritiene non ammissibile assumere il valore massimo relativo a immobili a destinazione ufficio, che evidentemente si riferisce ad immobili indipendenti e non a beni inseriti in un contesto di opificio industriale.
Di contro parte appellante incidentale ha rilevato che i beni sono stati oggetto di compravendita per il considerevole importo di €. 5.501.570,11 e ritiene quindi macroscopica la differenza, tra i valori di stima e i valori di acquisto e, pur riconoscendo la correttezza di massima del procedimento di stima adottato dal perito, deduce che sarebbe corretto aggiungere un terzo criterio di valutazione relativo “al costo di costruzione”.
La Corte ritiene siffatte osservazioni parzialmente condivisibili.
Ed invero, quanto all'applicazione del valore di € 350,00 mq per il capannone, il consulente ha ben indicato i motivi per i quali si è assestato sul valore massimo, rilevando, per un verso che trattasi di immobile costruito tra il 1989 e il
1998 (come emerge dalle concessioni edilizie via via rilasciate) e che, in ogni pag. 8/14 caso, lo stato manutentivo dell'immobile è risultato ben fotografato la mattina del sopralluogo, in cui si è constatata l'assenza di fenomeni di degrado, quali infiltrazione di umidità nelle pareti, nelle coperture, né di risalita nella pavimentazione.
Parimenti lo stesso CTU ha correttamente individuato il valore di stima assegnato agli uffici, rilevando che, oltre all'ottimo stato di manutenzione,
l'immobile è staccato dal corpo dei capannoni, dista dai capannoni circa m
66,00, cioè si presenta come un fabbricato autonomo, inoltre dista circa 100,00 metri dalla strada statale in posizione prospiciente cioè senza la presenza di ostacoli. Quindi con semplici operazioni risolvibili con pratiche edilizie e frazionamenti può essere proposto sul mercato in maniera indipendente.
Pertanto la valutazione proposta, che tiene conto del valore massimo pubblicato dall'OMI risulta congrua e pertinente, per condizioni tipologia e zonizzazione.
Con riferimento, inoltre, alle osservazioni di parte appellata la Corte ritiene condivisibili le risposte fornite dal CTU che ha evidenziato come: non si esprime quale è la parte inapplicabile del procedimento di stima;
non è stata rinvenuta nel fascicolo ne è stata sottoposta a questo CTU nessuna perizia di stima che illustri come sia stato stabilito al momento della compravendita il considerevole importo di € 5.501.570,11; il metodo del costo di costruzione non è pertinente alla fattispecie, essendo suggerito per immobili situati in zone dove non è possibile applicare il metodo del confronto per assenza di mercato, e le quotazioni OMI si basano sulle transazioni avvenute nel semestre precedente, posto che l'Agenzia delle Entrate raccoglie i dati attraverso atti notarili, dichiarazioni fiscali e rilevazioni dirette nel mercato, quindi il metodo appare pertinente.
Tuttavia, proprio alla luce di tali precisazioni da parte dei CTU, risulta fondata la contestazione di parte appellante circa la media utilizzata dal consulente con riferimento i prezzi indicati nelle offerte di vendita di capannoni industriali.
pag. 9/14 Ed infatti, premesso che lo stesso CTU ha chiarito che gli annunci economici per capannoni industriali sono rari, ancor più limitati quelli per capannoni industriali nella stessa zona, deve, in ogni caso, rilevarsi che non si può tenere conto dei meri annunci, posto che la stima comparativa va compiuta con riferimento agli effettivi prezzi di vendita e non già alle semplici offerte.
Alla luce, quindi, delle suddette precisazioni il valore di stima del capannone industriale ben può essere determinato in € 1.500.000,00.
In definitiva il valore complessivo dei beni deve essere determinato:
- Corpo uffici € 368.300,00
- Corpo capannoni industriali € 1.500.000
- Gruppo dei terreni € 259.108,50
Totale (€ 368.300,00 + € 1.500.00 + € 259.108,50 = 2.478.421,70) €
2.127.408,50, che può essere arrotondato in € 2.127.400,00
Passando ora all'esame della relazione del CTU contabile, parte appellante ha evidenziato che, in ordine alla quantificazione dell'indennità (pari all'importo del corrispettivo periodico convenuto), dovrebbe tenersi conto della seconda ipotesi di calcolo rassegnata dal CTU, in quanto il corrispettivo è diminuito nel corso del rapporto contrattuale e, dunque, sarebbe più giusto ed equo considerare la media ponderata dei vari canoni previsti, ossia Euro 19.449,46.
Osserva, all'uopo, la Corte che in effetti, se è vero che l'art. 13, al comma 1, secondo capoverso del contratto stabilisce che ”…La restituzione dei beni, anche nel caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria, avviene ….nei termini indicate dalla concedente …” e al comma 2 prosegue: ”L'Utilizzatore prende atto per se e per i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione dei beni come innanzi pattuito … dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto dall'art.3 …”, il predetto art. 3 ha subito modifiche rispetto alla pattuizione originaria ed in particolare con l'atto sottoscritto dalle parti in data 06/04/2011 è stato rimodulato il corrispettivo nei seguenti termini: il pag. 10/14 corrispettivo della locazione finanziaria, determinato sulla base di un costo originariamente complessivo di euro 4.131.656,00 (oltre Iva) è di euro
5.900.004,77 più IVA da pagare in 231 corrispettivi di cui il primo di euro
1.032.914,00 più IVA e i successivi: n. 12 ciascuno di euro 8.248,45 più IVA da pagare dal 11/06/2009 al 11/05/2010; n. 3 ciascuno di euro 27.667,85 più IVA da pagare dal 11/06/2010 al 11/08/2010; n. 132 ciascuno di euro 15.175,53 più IVA da pagare dal 11/09/2010 al 11/08/2021.
Ne consegue che, essendo stato il corrispettivo “spalmato” nel tempo e tenuto conto che già a partire dall'11/09/2011 non è stato più pagato, risulta più equo procedere al calcolo dell'indennità di occupazione considerando la media ponderata dei vari canoni previsti, ossia Euro 19.449,46.
L'indennizzo risulta pertanto pari a complessivi € 2.538.510,20, di cui euro
2.178.339,52 per canoni e euro 360.183,74 per interessi (secondo il prospetto
Hp.2 del CTU)
Risultano, viceversa, infondate le osservazioni mosse da parte appellata.
Quest'ultima, invero, oltre alla critica relativa al tasso di interessi applicato
(ossia quelli corrispettivi) già risolta dalla Corte nella sentenza non definitiva con la motivazione sopra richiamata, ha, innanzitutto, ritenuto errata la quantificazione del debito residuo da parte del CTU in €. 1.337.517,78, posto che nell'atto di citazione in appello ex art. 702 quater (pag. 24) l'appellante principale ha quantificato il debito residuo in linea capitale, alla data di risoluzione del contratto 24.07.2015 (scd. rata 11.07.2015) in €. 819.850,77, abbandonando, di fatto, il criterio di attualizzazione delle rate a scadere.
La critica, tuttavia, è errata, posto che l'appellante ha solo richiamato la quantificazione effettuata nel 2019 nell'estratto di saldaconto, senza in alcun modo rinunciare all'attualizzazione del debito residuo alla data della CTU (2025) ed anzi ha espressamente fatto riferimento, nelle sue conclusioni, alla somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia.
pag. 11/14 Parimenti errata è la considerazione secondo cui, poiché la maxi rata finale avrebbe dovuto corrispondersi entro la data dell'11.08.2021, è da tale momento che deve conteggiarsi l'indennizzo, dimenticando che il contratto di leasing è stato risolto in data 11.08.2015, unica data da cui può farsi decorrere l'obbligo di pagamento dell'indennizzo stesso. Peraltro, seguendo il ragionamento degli appellati, delle due l'una: o si procede al calcolo secondo il criterio corretto seguito dal CTU, ovvero, spostando il momento del calcolo dell'indennizzo all'11.8.2021 dovrebbe di contro aumentare l'importo delle rate scadute e non pagate, facendolo decorrere dall'ultima rata pagata (11/09/2011) alla data dell'11.08.2021, e non già come calcolato dal CTU sino alla data di risoluzione sopra indicata.
Alle luce delle superiori conclusioni, vanno, quindi, determinati gli importi di dare e avere, secondo il seguente calcolo
TOTALE rate scadute e impagate 858.226,95 interessi di mora ricalcolati 303.655,48 rate a scadere attualizzate 1.337.517,78 indennità + mora 2.538.510,20
TOTALE 5.037.910,40
- Valore degli immobili 2.127.400,00
DIFFERENZA 2.910.510,40
Conclusivamente - non potendo trovare accoglimento le domande relative alla risoluzione del contratto di leasing e alla connessa domanda di restituzione dei beni oggetto del contratto nonché di condanna nei confronti della
[...]
(tutte rimesse alla decisione del collegio arbitrale) e già Controparte_2 dichiarata l'autonomia della domanda rivolta nei confronti dei fideiussori e la validità della fideiussione - va accolta la domanda di condanna di CP_2
pag. 12/14 e al pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_3 [...] della somma di 2.910.510,40, come sopra calcolata (a titolo di Controparte_5
canoni di leasing non versati e spese insolute fatturate alla data del 22.05.2019, del credito residuo in linea capitale, di corresponsione dell'indennizzo, e detratto il valore del bene oggetto di leasing), oltre interessi dal 01/01/2025 (essendo state le suddette voci calcolate alla data del 31.01.2024) sino al saldo.
In ordine alle spese, posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, nel caso in esame le stesse vanno compensate nella misura della metà, attesa la soccombenza di parte appellante nei confronti della Controparte_2
mentre la restante metà va posta a carico degli appellati/appellanti
[...]
incidentali e Controparte_2 CP_2 CP_3 soccombenti sulle domande di condanna rivolte nei loro confronti, e liquidate nella misura in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al
DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da esclusivamente in nome Parte_1
e per conto di , Controparte_1 [...]
nei confronti di Controparte_1 [...]
avverso Controparte_2 Controparte_6
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Ragusa in data
16/03/2020, così provvede:
1) condanna , in solido tra loro, al Controparte_6 CP_3 pagamento, in favore di della somma Controparte_5
pag. 13/14 di € 2.910.510,40, oltre interessi al tasso corrispettivo dal 01.01.2025 sino al soddisfo;
2) compensa nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico di Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, la restante metà, che Controparte_6
liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 24.668,00 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 22.100,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) conferma per il resto l'ordinanza impugnata.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.559/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 marzo 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
esclusivamente in nome e per conto di
[...]
Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. BALOSSI GIORDANO
[...]
APPELLANTE
e
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_3
), assistito e difeso dall'Avv. CASSI' DANIELE C.F._2
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Ragusa in data 16/03/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 1187/2024 pubblicata il 10/07/2024 questa
Corte, riassunti i fatti di causa e le domande delle parti, ha dichiarato inammissibile il motivo di appello principale riguardante l'inopponibilità della Contr clausola compromissoria alla nonché rigettato il primo motivo di appello incidentale afferente la nullità della fideiussione.
La Corte, inoltre, si è già pronunciata sul secondo motivo di appello incidentale, affermando che la domanda volta ad ottenere la condanna dei fideiussori va esaminata nel merito, essendo autonomamente fondata sul valido rapporto fideiussorio e non già sul contratto di leasing, chiarendo che, posto che i Parte_ fideiussori non hanno invocato (né avrebbero potuto) l'incompetenza dell'
(non essendo parti della clausola compromissoria), rientra certamente tra le facoltà del garantito quella di far valere le proprie pretese anche solo nei confronti dei garanti, tenuto conto che non è stato previsto alcun beneficium excussionis, i fideiussori non hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di leasing e del carattere scindibile delle domande concernenti l'accertamento dell'inadempimento e la risoluzione del contratto di leasing e quella avente ad oggetto la garanzia fidejussoria, essendo rispettivamente volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale e l'accertamento del diritto alla prestazione del contratto di garanzia.
La Corte, infine, si è già pronunciata anche sul terzo motivo di appello incidentale, affermando la piena validità, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della clausola risolutiva di cui all'art. 17 del contratto del 12.07.2002 – con conseguente necessità di ulteriore istruttoria al fine di determinare il quantum della condanna dei fideiussori- e sul quarto motivo di appello incidentale, dichiarando la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1419 c.c., essendo la stessa usuraria perché pattuita oltre i limiti soglia di cui alla L. n. 108/1996, ritenendo quindi necessario ricalcolare il debito dei fideiussori applicando il tasso corrispettivo pattuito, in vece di quello moratorio.
Alla luce di tali statuizioni ha disposto, con separata ordinanza, una CTU al fine di procedere alla stima del bene oggetto del contratto di leasing n. 43004864/001 stipulato con la Merchant Leasing & Factoring S.P.A. in data 12.07.2002 (ossia il pag. 2/14 complesso immobiliare posto nel Comune di Vittoria (RG), Località
Castellaccio, Lungo SS 115 Vittoria – Comiso), secondo il valore di mercato al momento della restituzione o, nel caso in cui il bene non sia stato restituito, al momento della stima, per poi detrarre tali valori dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente e ricalcolare il debito dei fideiussori in applicazione della clausola n. 17 delle condizioni generali del contratto, applicando il tasso corrispettivo pattuito, in vece di quello moratorio (dichiarato usurario).
Indi, acquisita la consulenza tecnica, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
Parte appellante in sede di comparsa conclusionale ha così precisato le conclusioni:
Nel merito:
- annullare e riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. appellata laddove il
Giudice di prime cure:
1. non considera correttamente l'autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto di leasing de quo né tantomeno il suo tenore letterale rilevando, in netta contraddizione, che la “facoltà della
Concedente di adire l' per il pagamenti dei propri crediti derivanti dal Pt_2 presente contratto” deve intendersi circoscritta alle iniziative giurisdizionali finalizzate all'adempimento del contratto e aliene da ogni fattispecie risolutoria, quale ad esempio la domanda di pagamento, in costanza di rapporto, dei canoni scaduti” salvo poi non condannare i resistenti al pagamento di alcuna somma, nemmeno proprio anche ai richiesti e comprovati canoni scaduti;
2. ritiene che la fideiussione sottoscritta dai Sigg.ri e è un CP_2 CP_3
“rapporto contrattuale estraneo alla scrutinata clausola compromissoria” ed è perfettamente valido, rigettando l'eccezione di nullità avversaria, salvo poi non condannarli al pagamento di alcuna somma peraltro debitamente comprovata in via documentale così come ritenuto dal Giudicante stesso che non ha disposto il
pag. 3/14 mutamento del rito;
3. condanna al pagamento Controparte_5 delle spese processuali in favore di parte resistente malgrado le risultanze processuali e documentali a lei favorevoli, e per l'effetto
- accertare e dichiarare la già intervenuta risoluzione del contratto di leasing n.
43004864 e, per l'effetto, condannare (P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, P.IVA_2 immediatamente, a il bene oggetto del contratto Controparte_5
di locazione finanziaria n. 43004864 e precisamente, il complesso immobiliare posto nel Comune di Vittoria (RG), Località Castellaccio, Lungo SS 115 Vittoria
- Comiso, il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a rogito del notaio Dott.ssa , libero e vuoto da persone e cose e con Persona_1
efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare (P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore per le causali di cui in narrativa, nonché il Sig. (C.F. ), la Sig.ra CP_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) al pagamento, in solido, in relazione al
[...] C.F._2
Contr contratto di leasing n. 43004864, in favore di Controparte_5 della somma di Euro 1.678.077,72 di cui Euro 858.226,95 per canoni di leasing
e spese insolute fatturate alla data del 22.05.2019 ed Euro 819.850,77, oltre IVA, se dovuta, per credito residuo in linea capitale, come risulta dall'estratto conto e dalla Certificazione del Credito ex art. 50 TUB allegati, oltre interessi dalla domanda sino al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà provata
o ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto
e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto assolvere
[...]
da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e Controparte_5 condanna;
pag. 4/14 - condannare ed i Sigg.ri e Controparte_2 CP_2
alla ripetizione e restituzione, in favore di CP_3 [...]
delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio di Controparte_5 primo grado in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ovvero della condanna di pagamento alle spese di giudizio.
Parte appellata/appellante negli scritti conclusivi ha così precisato le conclusioni:
preliminarmente, questa difesa chiede volersi rimettere la causa sul ruolo e conseguentemente volersi modificare il mandato al CTU chiedendo che vengano accolte le richieste istruttorie così come da quesiti formulati in uno alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e qui riportate nei paragrafi che precedono, attesa la nullità della clausola risolutiva espressa;
in subordine, questa difesa, chiede volersi rimettere la causa sul ruolo e, conseguentemente, attesa la palese incoerenza di alcuni dati esposti nella consulenza definitiva, chiede il richiamo del CTU, dott.ssa e Persona_2 dell'ing. al fine di volersi accogliere le osservazioni formulate e Persona_3
riportate ai paragrafi 3.1. e 3.2 che precedono;
Sempre in subordine, questa difesa chiede volersi rimettere la causa sul ruolo e conseguentemente chiede volersi disporre il richiamo del CTU dott.ssa affinché quest'ultima Per_2
ridetermini correttamente l'ammontare delle rate a scadere attualizzate quantificate dal CTU in €. 858.226,95 (pag. 15) e poi dallo stesso CTU quantificate in €. 1.337.517,78, nella tabella di pag. 19 e 20. Ove trattasi di errore materiale, è comunque certamente non corretta la determinazione del debito a scadere quantificato in €. 1.337.517,78, pari a quasi il doppio di quanto reclamato in ricorso 702 bis pari 819.850,77. Errata è anche la quantificazione in €. 1.699.659,36, nella ipotesi Hp.1 ed €. 2.178.339,52, nella ipotesi Hp.
2. atteso che, come già osservato, trattasi di palese duplicazione di oneri (canoni + indennizzo per il medesimo periodo). Si chiede, altresì, il richiamo del perito
pag. 5/14 incaricato per la stima dell'immobile, ing. , attesa la Persona_4 palese incoerenza del criterio di stima utilizzato già ampiamente contestato.
Gli odierni appellati sig. e sig.ra , così come CP_2 CP_3 rappresentati e difesi insistono in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti
e verbali del presente giudizio, chiedono, preliminarmente, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cpc fintanto che non si definisca il pendente giudizio in Cassazione in ordine alla nullità delle fideiussioni. In subordine, chiedono l'integrale rigetto delle avverse istanze e insistono affinchè la causa venga rimessa sul ruolo con conseguente richiamo del CTU come da quesiti indicati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, rilevare come si palesino inammissibili le deduzioni delle parti che riguardano questioni già decise alla luce del principio in base al quale il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, che assume carattere intangibile (per tutte, v. Cass. n. 29321/2021).
In particolare risultano inammissibili le deduzioni degli appellanti incidentali in merito:
- alla qualifica del rapporto di leasing in causa come traslativo, sull'azione di riduzione e sull'applicazione del criterio di cui all'art. 1526 c.c. o in subordine di quello equitativo, essendosi questa Corte già pronunciata sulla legittimità della clausola penale prevista nell'art. 17 del contratto;
- alla impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna dei fideiussori, avendo questa Corte già affermato la scindibilità della domanda rivolta nei confronti dei fideiussori rispetto a quella di risoluzione del contratto di leasing;
- all'applicazione di un tasso di interessi pari a zero in vece di quello di mora dichiarato nullo, essendosi questa Corte già pronunciata, aderendo alla pacifica pag. 6/14 giurisprudenza (anche successiva a Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n.
19597) che ha precisato che ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (cfr. da ultimo
Cass. 30/12/2024 n.35100).
Parimenti inammissibili risultano le domande rivolte dall'appellante nei confronti della come già statuito nella sentenza Controparte_2
non definitiva.
Nel merito della domanda rivolta nei confronti dei fideiussori, e sempre in via preliminare, va precisato come si palesi contraddittoria la deduzione di parte appellante principale con cui la stessa “ritiene non corretto procedere con una stima dell'immobile oggetto di leasing (nemmeno ad oggi restituito dalla
[...]
ed in ogni caso, inevitabilmente, non ancora riallocato Controparte_2 sul mercato) onde quantificare il dare/avere tra le parti, e ciò perché al contrario occorre prima attendere la riallocazione vera e propria dell'immobile oggetto di leasing e poi procedere con il conguaglio in dare/avere tra le parti, consapevoli che ove il ricavato fosse inferiore alle somme dovute la Concedente maturerebbe un ulteriore credito nei confronti dell'Utilizzatrice”.
Ed invero ove si dovesse applicare siffatto criterio non si potrebbe giungere ad alcuna decisione sulla domanda di condanna formulata dalla stessa parte appellante, mentre questa Corte si è limitata ad applicare il pacifico orientamento della giurisprudenza (richiamata nella sentenza non definitiva) secondo cui, qualora il bene non sia stato restituito, deve essere detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione.
Ciò premesso, al fine di quantificare le somme dovute dai fideiussori alla società concedente, è stata disposta CTU volta sia alla stima del bene oggetto del pag. 7/14 contratto sia alla quantificazione delle somme dovute dai fideiussori ai sensi dell'art. 17 del contratto di leasing.
A seguito del deposito della relazione, le parti hanno sollevato talune osservazioni alle conclusioni raggiunte dai consulenti, su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi.
In particolare parte appellante principale ha dedotto, con riguardo alla stima del valore del capannone, che la stessa è stata eseguita in modo eccessivamente orientato verso una massimizzazione rispetto ad una forchetta di valori offerti dalla dati della Agenzia delle Entrate, sebbene, nel caso di specie il CP_1
fabbricato è stato acquistato dalla società nel 1989 e quindi ha almeno 35 anni, mentre nella perizia nulla si dice di interventi di manutenzione straordinaria atti a giustificare la scelta dei valori più alti;
inoltre l'appellante ritiene non condivisibile la media applicata dal CTU assumendo valori per metro quadro di offerte di vendita e non già di vendite effettivamente realizzate. Con riguardo agli uffici, l'appellante ritiene non ammissibile assumere il valore massimo relativo a immobili a destinazione ufficio, che evidentemente si riferisce ad immobili indipendenti e non a beni inseriti in un contesto di opificio industriale.
Di contro parte appellante incidentale ha rilevato che i beni sono stati oggetto di compravendita per il considerevole importo di €. 5.501.570,11 e ritiene quindi macroscopica la differenza, tra i valori di stima e i valori di acquisto e, pur riconoscendo la correttezza di massima del procedimento di stima adottato dal perito, deduce che sarebbe corretto aggiungere un terzo criterio di valutazione relativo “al costo di costruzione”.
La Corte ritiene siffatte osservazioni parzialmente condivisibili.
Ed invero, quanto all'applicazione del valore di € 350,00 mq per il capannone, il consulente ha ben indicato i motivi per i quali si è assestato sul valore massimo, rilevando, per un verso che trattasi di immobile costruito tra il 1989 e il
1998 (come emerge dalle concessioni edilizie via via rilasciate) e che, in ogni pag. 8/14 caso, lo stato manutentivo dell'immobile è risultato ben fotografato la mattina del sopralluogo, in cui si è constatata l'assenza di fenomeni di degrado, quali infiltrazione di umidità nelle pareti, nelle coperture, né di risalita nella pavimentazione.
Parimenti lo stesso CTU ha correttamente individuato il valore di stima assegnato agli uffici, rilevando che, oltre all'ottimo stato di manutenzione,
l'immobile è staccato dal corpo dei capannoni, dista dai capannoni circa m
66,00, cioè si presenta come un fabbricato autonomo, inoltre dista circa 100,00 metri dalla strada statale in posizione prospiciente cioè senza la presenza di ostacoli. Quindi con semplici operazioni risolvibili con pratiche edilizie e frazionamenti può essere proposto sul mercato in maniera indipendente.
Pertanto la valutazione proposta, che tiene conto del valore massimo pubblicato dall'OMI risulta congrua e pertinente, per condizioni tipologia e zonizzazione.
Con riferimento, inoltre, alle osservazioni di parte appellata la Corte ritiene condivisibili le risposte fornite dal CTU che ha evidenziato come: non si esprime quale è la parte inapplicabile del procedimento di stima;
non è stata rinvenuta nel fascicolo ne è stata sottoposta a questo CTU nessuna perizia di stima che illustri come sia stato stabilito al momento della compravendita il considerevole importo di € 5.501.570,11; il metodo del costo di costruzione non è pertinente alla fattispecie, essendo suggerito per immobili situati in zone dove non è possibile applicare il metodo del confronto per assenza di mercato, e le quotazioni OMI si basano sulle transazioni avvenute nel semestre precedente, posto che l'Agenzia delle Entrate raccoglie i dati attraverso atti notarili, dichiarazioni fiscali e rilevazioni dirette nel mercato, quindi il metodo appare pertinente.
Tuttavia, proprio alla luce di tali precisazioni da parte dei CTU, risulta fondata la contestazione di parte appellante circa la media utilizzata dal consulente con riferimento i prezzi indicati nelle offerte di vendita di capannoni industriali.
pag. 9/14 Ed infatti, premesso che lo stesso CTU ha chiarito che gli annunci economici per capannoni industriali sono rari, ancor più limitati quelli per capannoni industriali nella stessa zona, deve, in ogni caso, rilevarsi che non si può tenere conto dei meri annunci, posto che la stima comparativa va compiuta con riferimento agli effettivi prezzi di vendita e non già alle semplici offerte.
Alla luce, quindi, delle suddette precisazioni il valore di stima del capannone industriale ben può essere determinato in € 1.500.000,00.
In definitiva il valore complessivo dei beni deve essere determinato:
- Corpo uffici € 368.300,00
- Corpo capannoni industriali € 1.500.000
- Gruppo dei terreni € 259.108,50
Totale (€ 368.300,00 + € 1.500.00 + € 259.108,50 = 2.478.421,70) €
2.127.408,50, che può essere arrotondato in € 2.127.400,00
Passando ora all'esame della relazione del CTU contabile, parte appellante ha evidenziato che, in ordine alla quantificazione dell'indennità (pari all'importo del corrispettivo periodico convenuto), dovrebbe tenersi conto della seconda ipotesi di calcolo rassegnata dal CTU, in quanto il corrispettivo è diminuito nel corso del rapporto contrattuale e, dunque, sarebbe più giusto ed equo considerare la media ponderata dei vari canoni previsti, ossia Euro 19.449,46.
Osserva, all'uopo, la Corte che in effetti, se è vero che l'art. 13, al comma 1, secondo capoverso del contratto stabilisce che ”…La restituzione dei beni, anche nel caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria, avviene ….nei termini indicate dalla concedente …” e al comma 2 prosegue: ”L'Utilizzatore prende atto per se e per i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione dei beni come innanzi pattuito … dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto dall'art.3 …”, il predetto art. 3 ha subito modifiche rispetto alla pattuizione originaria ed in particolare con l'atto sottoscritto dalle parti in data 06/04/2011 è stato rimodulato il corrispettivo nei seguenti termini: il pag. 10/14 corrispettivo della locazione finanziaria, determinato sulla base di un costo originariamente complessivo di euro 4.131.656,00 (oltre Iva) è di euro
5.900.004,77 più IVA da pagare in 231 corrispettivi di cui il primo di euro
1.032.914,00 più IVA e i successivi: n. 12 ciascuno di euro 8.248,45 più IVA da pagare dal 11/06/2009 al 11/05/2010; n. 3 ciascuno di euro 27.667,85 più IVA da pagare dal 11/06/2010 al 11/08/2010; n. 132 ciascuno di euro 15.175,53 più IVA da pagare dal 11/09/2010 al 11/08/2021.
Ne consegue che, essendo stato il corrispettivo “spalmato” nel tempo e tenuto conto che già a partire dall'11/09/2011 non è stato più pagato, risulta più equo procedere al calcolo dell'indennità di occupazione considerando la media ponderata dei vari canoni previsti, ossia Euro 19.449,46.
L'indennizzo risulta pertanto pari a complessivi € 2.538.510,20, di cui euro
2.178.339,52 per canoni e euro 360.183,74 per interessi (secondo il prospetto
Hp.2 del CTU)
Risultano, viceversa, infondate le osservazioni mosse da parte appellata.
Quest'ultima, invero, oltre alla critica relativa al tasso di interessi applicato
(ossia quelli corrispettivi) già risolta dalla Corte nella sentenza non definitiva con la motivazione sopra richiamata, ha, innanzitutto, ritenuto errata la quantificazione del debito residuo da parte del CTU in €. 1.337.517,78, posto che nell'atto di citazione in appello ex art. 702 quater (pag. 24) l'appellante principale ha quantificato il debito residuo in linea capitale, alla data di risoluzione del contratto 24.07.2015 (scd. rata 11.07.2015) in €. 819.850,77, abbandonando, di fatto, il criterio di attualizzazione delle rate a scadere.
La critica, tuttavia, è errata, posto che l'appellante ha solo richiamato la quantificazione effettuata nel 2019 nell'estratto di saldaconto, senza in alcun modo rinunciare all'attualizzazione del debito residuo alla data della CTU (2025) ed anzi ha espressamente fatto riferimento, nelle sue conclusioni, alla somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia.
pag. 11/14 Parimenti errata è la considerazione secondo cui, poiché la maxi rata finale avrebbe dovuto corrispondersi entro la data dell'11.08.2021, è da tale momento che deve conteggiarsi l'indennizzo, dimenticando che il contratto di leasing è stato risolto in data 11.08.2015, unica data da cui può farsi decorrere l'obbligo di pagamento dell'indennizzo stesso. Peraltro, seguendo il ragionamento degli appellati, delle due l'una: o si procede al calcolo secondo il criterio corretto seguito dal CTU, ovvero, spostando il momento del calcolo dell'indennizzo all'11.8.2021 dovrebbe di contro aumentare l'importo delle rate scadute e non pagate, facendolo decorrere dall'ultima rata pagata (11/09/2011) alla data dell'11.08.2021, e non già come calcolato dal CTU sino alla data di risoluzione sopra indicata.
Alle luce delle superiori conclusioni, vanno, quindi, determinati gli importi di dare e avere, secondo il seguente calcolo
TOTALE rate scadute e impagate 858.226,95 interessi di mora ricalcolati 303.655,48 rate a scadere attualizzate 1.337.517,78 indennità + mora 2.538.510,20
TOTALE 5.037.910,40
- Valore degli immobili 2.127.400,00
DIFFERENZA 2.910.510,40
Conclusivamente - non potendo trovare accoglimento le domande relative alla risoluzione del contratto di leasing e alla connessa domanda di restituzione dei beni oggetto del contratto nonché di condanna nei confronti della
[...]
(tutte rimesse alla decisione del collegio arbitrale) e già Controparte_2 dichiarata l'autonomia della domanda rivolta nei confronti dei fideiussori e la validità della fideiussione - va accolta la domanda di condanna di CP_2
pag. 12/14 e al pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_3 [...] della somma di 2.910.510,40, come sopra calcolata (a titolo di Controparte_5
canoni di leasing non versati e spese insolute fatturate alla data del 22.05.2019, del credito residuo in linea capitale, di corresponsione dell'indennizzo, e detratto il valore del bene oggetto di leasing), oltre interessi dal 01/01/2025 (essendo state le suddette voci calcolate alla data del 31.01.2024) sino al saldo.
In ordine alle spese, posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, nel caso in esame le stesse vanno compensate nella misura della metà, attesa la soccombenza di parte appellante nei confronti della Controparte_2
mentre la restante metà va posta a carico degli appellati/appellanti
[...]
incidentali e Controparte_2 CP_2 CP_3 soccombenti sulle domande di condanna rivolte nei loro confronti, e liquidate nella misura in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al
DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da esclusivamente in nome Parte_1
e per conto di , Controparte_1 [...]
nei confronti di Controparte_1 [...]
avverso Controparte_2 Controparte_6
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Ragusa in data
16/03/2020, così provvede:
1) condanna , in solido tra loro, al Controparte_6 CP_3 pagamento, in favore di della somma Controparte_5
pag. 13/14 di € 2.910.510,40, oltre interessi al tasso corrispettivo dal 01.01.2025 sino al soddisfo;
2) compensa nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico di Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, la restante metà, che Controparte_6
liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 24.668,00 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 22.100,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) conferma per il resto l'ordinanza impugnata.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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