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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2720/2025, esaminati gli atti di causa, alle 12.55, orario successivo a quello di chiusura al pubblico della cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 2720/2025, pendente: tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Parte_1 P.IVA_1
Meglio (CF: ), giusta procura come in atti;
C.F._1 appellante e
(P.IVA ); Parte_2 P.IVA_2 appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - premesso che, con citazione notificata in data 17/06/2025, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3472/2025 del Tribunale di
Napoli, depositata il 07.4.2025, con la quale essa era stata condannata a pagare, in favore della la somma di euro Parte_2
81.772,43, oltre accessori;
- rilevato che, pur avendo ricevuto, in data 17/06/2025, la notifica dell'appello, metteva di costituirsi;
Parte_2
- rilevato che, con istanza depositata in data 10.7.2025, l'appellante, sulla premessa che le parti nelle more avevano definito transattivamente la causa, dichiarava, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo che ne fosse dichiarata l'estinzione;
- rilevato che, non essendosi l'appellata costituita, la rinuncia agli atti del giudizio determini l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria l'accettazione della controparte;
- rilevato che alcuna statuizione sulle spese del giudizio di appello debba essere adottata, stante la contumacia dell'appellata;
- ritenuto che non sussistano i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non essendosi al cospetto di una pronuncia di rigetto o di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ SEZ. CIV., in data 17.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 2/3 pag. 3/3
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2720/2025, esaminati gli atti di causa, alle 12.55, orario successivo a quello di chiusura al pubblico della cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 2720/2025, pendente: tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Parte_1 P.IVA_1
Meglio (CF: ), giusta procura come in atti;
C.F._1 appellante e
(P.IVA ); Parte_2 P.IVA_2 appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - premesso che, con citazione notificata in data 17/06/2025, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3472/2025 del Tribunale di
Napoli, depositata il 07.4.2025, con la quale essa era stata condannata a pagare, in favore della la somma di euro Parte_2
81.772,43, oltre accessori;
- rilevato che, pur avendo ricevuto, in data 17/06/2025, la notifica dell'appello, metteva di costituirsi;
Parte_2
- rilevato che, con istanza depositata in data 10.7.2025, l'appellante, sulla premessa che le parti nelle more avevano definito transattivamente la causa, dichiarava, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo che ne fosse dichiarata l'estinzione;
- rilevato che, non essendosi l'appellata costituita, la rinuncia agli atti del giudizio determini l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria l'accettazione della controparte;
- rilevato che alcuna statuizione sulle spese del giudizio di appello debba essere adottata, stante la contumacia dell'appellata;
- ritenuto che non sussistano i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non essendosi al cospetto di una pronuncia di rigetto o di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ SEZ. CIV., in data 17.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 2/3 pag. 3/3