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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 95/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Russo, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio
Ganci
E
In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
dal 7.01.2019 al 7.06.2019. Controparte_1 pagina 1 di 6 2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla Controparte_3 docente per i 130 giorni di lavoro effettivamente svolti nel periodo di cui sub 1., pari a € 756,60, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.01.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente di scuola primaria, attualmente in servizio presso l' di , Controparte_4 CP_4 conviene in giudizio il dinanzi al Tribunale di Velletri Controparte_1
e, premesso di essere stata destinataria di 9 incarichi temporanei nell'anno scolastico
2019/2020 (per complessivi 130 giorni dal 7.01.2019 al 7.06.2019), lamenta di non avere percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001
(per l'importo mensile di € 164,00 fino al 28.02.2018, di € 174,50 dall'1.03.2018 al
31.12.2021 e di € 184,50 dall'1.01.2022 ad oggi) in quanto corrisposta dall'Amministrazione Scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto, o al 30 giugno -termine delle attività didattiche. Sulla base di tale premessa, chiede che l'Amministrazione scolastica sia condannata al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in € 756,60 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
Il si costituisce tardivamente in giudizio e chiede di Controparte_1 rigettare il ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 2 di 6 Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante al docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito.
Venendo al merito del caso che ci occupa la ricorrente, docente di scuola secondaria, agisce, come detto, per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 art. 7 «con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente”.
La presente controversia si colloca, quindi, all'interno di un filone di contenzioso seriale promosso dai docenti precari destinatari di “supplenze brevi e saltuarie” -conferite ai sensi dell'art. 3 della L. 124/1999- a cui il on ha riconosciuto la RPD sull'assunto che l'art. 81 del CCNL del 24 luglio 2003 (ex art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001) e le norme collettive che l'hanno preceduto (art. 83 CCNL 27 novembre 2007; art. 42 CCNL 26 maggio 1999), assorbendo nella retribuzione professionale docenti il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, pone un limite all'individuazione dei destinatari del trattamento.
Secondo il , infatti, in virtù dell'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 CP_1 all'art. 25 del CCNI del 1999, [laddove dispone che: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»], se ne desume che l'emolumento può essere riconosciuto, ora come allora, solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06).
La giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi negli ultimi anni in materia, a cui questo giudicante ritiene di dover aderire, condividendola, si è espressa, invece, in senso favorevole ai docenti precari (da ultimo ad es. Cass. Ord. 20015/2018) e ciò in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE alla luce della quale la S.C. di Cassazione ha già risolto negli ultimi anni numerose questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale, e del pagina 3 di 6 comparto scuola in particolare (cd spettanza delle progressioni stipendiali;
riconoscimento del servizio pre-ruolo; ecc.), laddove viene riservato un trattamento diverso a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato ovvero a termine.
Ed infatti, secondo i Supremi Giudici, la RPD è un emolumento di natura fissa e continuativa, e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) ragione per cui rientra nelle «condizioni di impiego» in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accoro quadro gli assunti a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Ne discende che non apparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività didattiche tra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di pagina 4 di 6 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Per_1
La Cassazione ha, peraltro, affermato che, poichè l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, questi può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. n.
2468/2016).
Una diversa interpretazione della normativa contrattuale, quindi, oltre a porla in contrasto con i principi del diritto sovrannazionale, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs. n. 297/1994 [che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione], senza contare che ritenere la RPD incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese».
In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
D.lgs. n. 368/2001, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito.
pagina 5 di 6 Ed infatti il nella memoria di costituzione in giudizio non ha fornito la prova di CP_1 significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, né ha provato, ed invero neppure dedotto, l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla docente nel presente giudizio.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per gli incarichi temporanei di supplenza di cui è stata destinataria dal 7.01.2019 al
7.06.2019 (per complessivi 130 giorni tutti nel periodo 1.03.2018/31.12.2021) in relazione ai quali non ha percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti determinata nella somma di € 164,30 lordi mensili (pari a € 5,47 giornalieri) fino al
28.02.2018 (periodo che qui non rileva), incrementata dall'1.03.2018 al 31.12.2021 in €
174,50 mensili (pari a € 5,82 giornalieri), e ulteriormente incrementa dall'1.01.2022
(periodo che qui non rileva) in € 184,50 mensili (pari a € 6,15 giornalieri).
Quanto alla determinazione dell'importo spettante alla docente a titolo di RPD, il calcolo va sviluppato secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del CCNI del 1999, a norma dei quali l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5). Pertanto, tenuto conto dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti di €
5,82 al giorno (€ 174.50:30 giorni dall'1.03.2018 al 31.12.2021) ed essendo provato per tabulas che la ricorrente ha lavorato per complessivi 130 giorni dal 7.01.2019 al 7.06.2019, ne consegue che ha maturato un credito pari alla somma complessiva di € 756,60, oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 95/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Russo, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio
Ganci
E
In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
dal 7.01.2019 al 7.06.2019. Controparte_1 pagina 1 di 6 2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla Controparte_3 docente per i 130 giorni di lavoro effettivamente svolti nel periodo di cui sub 1., pari a € 756,60, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.01.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente di scuola primaria, attualmente in servizio presso l' di , Controparte_4 CP_4 conviene in giudizio il dinanzi al Tribunale di Velletri Controparte_1
e, premesso di essere stata destinataria di 9 incarichi temporanei nell'anno scolastico
2019/2020 (per complessivi 130 giorni dal 7.01.2019 al 7.06.2019), lamenta di non avere percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001
(per l'importo mensile di € 164,00 fino al 28.02.2018, di € 174,50 dall'1.03.2018 al
31.12.2021 e di € 184,50 dall'1.01.2022 ad oggi) in quanto corrisposta dall'Amministrazione Scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto, o al 30 giugno -termine delle attività didattiche. Sulla base di tale premessa, chiede che l'Amministrazione scolastica sia condannata al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in € 756,60 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
Il si costituisce tardivamente in giudizio e chiede di Controparte_1 rigettare il ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 2 di 6 Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante al docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito.
Venendo al merito del caso che ci occupa la ricorrente, docente di scuola secondaria, agisce, come detto, per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 art. 7 «con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente”.
La presente controversia si colloca, quindi, all'interno di un filone di contenzioso seriale promosso dai docenti precari destinatari di “supplenze brevi e saltuarie” -conferite ai sensi dell'art. 3 della L. 124/1999- a cui il on ha riconosciuto la RPD sull'assunto che l'art. 81 del CCNL del 24 luglio 2003 (ex art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001) e le norme collettive che l'hanno preceduto (art. 83 CCNL 27 novembre 2007; art. 42 CCNL 26 maggio 1999), assorbendo nella retribuzione professionale docenti il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, pone un limite all'individuazione dei destinatari del trattamento.
Secondo il , infatti, in virtù dell'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 CP_1 all'art. 25 del CCNI del 1999, [laddove dispone che: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»], se ne desume che l'emolumento può essere riconosciuto, ora come allora, solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06).
La giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi negli ultimi anni in materia, a cui questo giudicante ritiene di dover aderire, condividendola, si è espressa, invece, in senso favorevole ai docenti precari (da ultimo ad es. Cass. Ord. 20015/2018) e ciò in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE alla luce della quale la S.C. di Cassazione ha già risolto negli ultimi anni numerose questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale, e del pagina 3 di 6 comparto scuola in particolare (cd spettanza delle progressioni stipendiali;
riconoscimento del servizio pre-ruolo; ecc.), laddove viene riservato un trattamento diverso a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato ovvero a termine.
Ed infatti, secondo i Supremi Giudici, la RPD è un emolumento di natura fissa e continuativa, e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) ragione per cui rientra nelle «condizioni di impiego» in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accoro quadro gli assunti a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Ne discende che non apparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività didattiche tra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di pagina 4 di 6 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Per_1
La Cassazione ha, peraltro, affermato che, poichè l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, questi può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. n.
2468/2016).
Una diversa interpretazione della normativa contrattuale, quindi, oltre a porla in contrasto con i principi del diritto sovrannazionale, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs. n. 297/1994 [che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione], senza contare che ritenere la RPD incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese».
In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
D.lgs. n. 368/2001, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito.
pagina 5 di 6 Ed infatti il nella memoria di costituzione in giudizio non ha fornito la prova di CP_1 significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, né ha provato, ed invero neppure dedotto, l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla docente nel presente giudizio.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per gli incarichi temporanei di supplenza di cui è stata destinataria dal 7.01.2019 al
7.06.2019 (per complessivi 130 giorni tutti nel periodo 1.03.2018/31.12.2021) in relazione ai quali non ha percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti determinata nella somma di € 164,30 lordi mensili (pari a € 5,47 giornalieri) fino al
28.02.2018 (periodo che qui non rileva), incrementata dall'1.03.2018 al 31.12.2021 in €
174,50 mensili (pari a € 5,82 giornalieri), e ulteriormente incrementa dall'1.01.2022
(periodo che qui non rileva) in € 184,50 mensili (pari a € 6,15 giornalieri).
Quanto alla determinazione dell'importo spettante alla docente a titolo di RPD, il calcolo va sviluppato secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del CCNI del 1999, a norma dei quali l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5). Pertanto, tenuto conto dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti di €
5,82 al giorno (€ 174.50:30 giorni dall'1.03.2018 al 31.12.2021) ed essendo provato per tabulas che la ricorrente ha lavorato per complessivi 130 giorni dal 7.01.2019 al 7.06.2019, ne consegue che ha maturato un credito pari alla somma complessiva di € 756,60, oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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