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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 4407/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf./P.Iva P.IVA_1
con l'avv. FRANCESCA RICCIARDI
CONVENUTO: (già Controparte_1 [...]
Controparte_2
),
[...]
(cf./P.Iva P.IVA_2 in proprio e quale mandataria di
[...] (cf./P.Iva Controparte_3
). P.IVA_3 con l'avv. GIANCARLO CARLETTI
NELSON PAUL FRACCARO
CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
1
“Voglia il Tribunale adito, in parziale Parte_1 ice di Pace di Treviso, resa al termine del giudizio n. 326/2022 R.G., depositata il 18.01.2022, non notificata, disattesa ogni diversa istanza, così giudicare: NEL MERITO Previa ogni declaratoria di rito, in accoglimento dei motivi di appello svolti da nel presente atto, previa del caso ammissione Parte_1
articolate e non ammesse in primo grado, riformarsi la sentenza gravata e conseguentemente condannarsi le parti appellate, in via solidale tra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.149,00 di cui € 317,00 iva inclusa per noleggio auto sostitutiva,
€ 300,00 per svalutazione del mezzo ed € 532,00 a titolo di residuo spese di assistenza stragiudiziale, oltre rivalutazione e interessi dal dì del sinistro al saldo, o della diversa somma ritenuta di equità e giustizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con rigetto di ogni altra eventuale domanda avversaria ,
In accoglimento, anche parziale del presente gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza condannarsi le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 646,40 a titolo di refusione dei costi di consulenza tecnica di parte e di assistenza nella CTU oltre rivalutazione e interessi dal dì del sinistro al saldo, o della diversa somma ritenuta di equità e giustizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con rigetto di ogni altra eventuale domanda avversaria ,
in accoglimento totale o parziale del presente appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare le parti appellate, in via solidale tra di loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio rideterminate in euro 1.353,88 (di cui euro 148,88 per anticipazioni) come da tariffa forense – somma da cui detrarre gli importi riconosciuti a tale titolo dalla sentenza di primo grado - oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché di quelle del presente grado, accessori di legge inclusi. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere le prove orali richieste in memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. depositata il 22.06.21 e qui ritrascritte:
1) “Vero che a seguito del sinistro del 19.10.19 il veicolo Honda Civic targato FW398WD di proprietà del signor veniva ricoverato presso Parte_2 la per l sarie?”. Parte_1
2) o presentava danni come individuati nei docc. 1, 11 nonché nelle fotografie prodotte sub doc. 20?”. 3) “Vero in particolare che le fotografie prodotte al doc. 20, che le si mostrano, rappresentano i danni riportati dal veicolo Honda Civic targato FW398WD del 19.10.19?”.
4) “Vero che per eseguire le riparazioni del predetto veicolo venivano impiegate circa 39 ore di lavoro?”
5) “Vero che a seguito delle riparazioni del predetto veicolo
[...] emetteva la fattura n 1585 del 31.12.19 - ch Parte_1
ricevuto e di cui alla fattura1412/19 per il costo delle riparazioni e per il noleggio dell'auto sostitutiva che le si mostrano (doc9 e 11)?”
2 6) “Vero che le riparazioni effettuate sono quelle analiticamente indicate nella fattura n. 1585 (doc. 11) che le si mostra?”.
7) Vero che il signor sottoscriveva il contratto di noleggio per Parte_2 utilizzo di auto so urata delle riparazioni conseguenti al sinistro del 19.10.19 che le si mostra ( doc. 13)?”
8) “Vero che il signor necessitava dell'autovettura sostitutiva per Parte_2 esigenze lavorative e c veva la dichiarazione che le si mostra?” Si indica a teste: sui capitoli da sub 1) a sub 8) il sig. e la sig.ra CP_4 Testimone_1 dipendenti di Parte_1
9) “Vero che, quale cessionaria Parte_1 del credito vantato dal signor , conferiva mandato di Parte_2 rappresentanza a con ciò autorizzandola al Parte_3 compimento di ogni rcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 19.10.19 (doc. 4)?”.
10) “Vero che Centro Tecnico Peritale, con comunicazione pec del 06.11.19 inviava una prima denuncia sinistro con comunicazione della cessione del credito e messa in mora a e IC Insurance MP (doc. Controparte_3 5)?”.
11) Vero che in data 08.11.19 riscontrava Centro Tecnico Peritale CP_3 negando il risarcimento (doc. in data 26.11.19 inviava CP_1 comunicazione di offerta di euro 5500,00 “a completa definizio gni diritto e pretesa” come da lettera che le si mostra (doc. 7)
12) “Vero che successivamente al versamento della prima offerta, nel mese di dicembre del 2019, Centro Tecnico Peritale prendeva contatti telefonici con il liquidatore di per ottenere offerta integrativa?”; CP_1
13) “vero che 10.01.20, Centro Tecnico Peritale inviava ulteriore diffida ad e con puntuale quantificazione delle spese al fine di ottenere il CP_3 CP_1 ris nt anni tutti subiti dal veicolo di proprietà del signor Parte_2 nel sinistro del 19.10.19 (doc.10)?”.
14)“Vero che Centro Tecnico Peritale in data 20.01.20, dopo aver conferito nuovamente con il liquidatore, inviava ad e copia del contratto di CP_3 CP_1 noleggio e dichiarazione di necessità a f e r (come da Parte_2 doc. 12 che le si mostra)?”;
15) Vero che inviava quindi a centro Tecnico Peritale seconda CP_1 comunicazione rta, datata 18.02.20, per ulteriori euro 2.266,23, come da doc. 15 che le si mostra?”;
16) Vero che Centro Tecnico Peritale per l'attività prestata, richiedeva a il pagamento dell'importo di € 600,00 oltre iva (doc. Parte_1 effettuato dall'attrice come da fattura allegata?”. Si indica a teste sui capitolo di prova da sub 9) a sub 16):
-Sig.ra c/o Tes_2 Parte_3
-Sig.ra c/ Persona_1 Parte_3 IN OG e e del presente grado di appello rifusi, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA”.
3 ZURICH: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: NEL MERITO:
1. Rigettare le domande tutte della appellante in quanto infondate in fatto e diritto.
2. Confermare nella sua integralità la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 34/2022 oggi appellata, in quanto esente da tutti i lamentati vizi.
3. In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese risarcitorie avanzate dall'odierna appellante, ridurre le stesse negli stretti limiti delle risultanze istruttorie, tenuto conto della somma di € 7.766,23= già versata da
[...] sin dalla fase stragiudiziale a copertura del medesimo danno Controparte_2 nonché dell'ulteriore somma di € 2.165,47= pagata dalla medesima compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per entrambi i gradi del giudizio”.
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. (la “ ”, nel prosieguo) – Parte_1 Parte_1 cessionaria, in forza dell'atto del 5.11.2019, del credito vantato da
[...]
nei confronti di per i danni subiti dal mezzo Parte_2 Parte_4 del primo (assicurato da in forza della polizza n. Controparte_1 36787095) nel sinistro verificatosi il 19.10.2019 a Rossano Veneto per esclusiva responsabilità del secondo (alla guida di un veicolo assicurato da
) – ha proposto appello avverso la sentenza n. Controparte_3
34/2022 del Giudice di Pace di Treviso (dep. 11.01.2022 – pubb. 18.01.2022), che – ritenuta l'ammissibilità della costituzione in giudizio di
anche in nome e per conto della convenuta e tenuto conto degli CP_1 CP_3 acconti già corrisposti – ha accolto la domanda proposta dalla stessa ex art. 144 CdA, limitatamente alla somma di € 530,00 (di cui, € Parte_1
330,00 per residuo riparazioni ed € 200,00 per tentativo stragiudiziale di recupero del credito), con vittoria delle spese di lite.
Ha affidato il gravame ai seguenti motivi: I. omessa pronunica: error in iudicando: violazione dell'art. 105 cpc., lamentando l'integrale omessa pronuncia del primo giudice in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da CP_1
(già in causa in nome e per conto della convenuta ) e di carenza di CP_3 interesse della stessa Compagnia ad intervenire in giudizio ex art. 105 cpc.; II. errata pronuncia in ordine al mancato riconoscimento del risarcimento per il costo di noleggio dell'auto sostitutiva, avendo ritenuto il giudice di pace non “compiutamente provata” la necessità di un mezzo sostitutivo, a fronte invece della produzione in atti sia della dichiarazione di necessità del cedente, sia del contratto di noleggio (docc. 13 e 14), ed avendo inoltre il CTU ritenuto necessario il fermo tecnico per 5 giorni, stimando il costo di € 50,00/die per il noleggio di un veicolo sostitutivo, corrispondente – di fatto – a quanto fatturato dalla stessa allo a tale Parte_1 Parte_2 titolo (€ 260,00 oltre Iva); III. errata pronuncia in ordine al mancato riconoscimento del danno da svalutazione commerciale per errata dichiarazione di mancanza di legittimazione attiva da parte della “non rientrando tale voce nel Parte_1 contratto di cessione del credito”, essendo invece tale danno accessorio a quello risarcitorio, e quindi trasferito ex art. 1263 cc. alla cessionaria;
IV. errata pronuncia in ordine al parziale riconoscimento del risarcimento delle spese per l'assistenza stragiudiziale svolta da in Parte_3 favore della (€ 200,00 in luogo dei 732,00 richiesti), essendo Parte_1 stata l'attività utile al danneggiato, stante l'ottenimento di due acconti da parte della Compagnia;
5 V. conseguente riforma del regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio – liquidate in € 750,00, di cui € 150,00 per spese, “stante il parziale accoglimento della domanda e la semplicità dell'istruttoria” – da rideterminare sul diverso presupposto del totale accoglimento dell'originaria domanda;
VI. omessa pronuncia sulle spese di CTP sostenute dalla . Parte_1
Per tutti questi motivi, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
2. Si è costituita in giudizio (già Controparte_1
che ha resistito al gravame avversario Controparte_5 chiedendone l'integrale rigetto e sostenendo l'infondatezza dei motivi – tutti – di appello.
3. La causa – documentalmente istruita – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
4. L'appello non è fondato, per le ragioni che seguono.
5. Non è fondato, anzitutto, il primo motivo di appello, in quanto – secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide e fa proprio – l'intervento volontario di ex art. 105 CP_1 cpc. va qualificato come intervento adesivo autonomo, che non danneggia la posizione processuale o sostanziale del danneggiato/cessionario, perché, sul piano sostanziale, per effetto della delegazione, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo mentre, sul piano processuale, l'intervento volontario del terzo produce l'automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria (vd. Cass. 17954/2008).
L'apprezzabile interesse alla partecipazione in giudizio è però conseguentemente limitato – come è stato nel caso di specie – alla determinazione del quantum debeatur, essendo il soggetto CP_1 concretamente tenuto, in caso di eventuale condanna, all'esborso dovuto ai danneggiati a titolo di risarcimento, alla luce della regolamentazione contenuta nella già Convenzione CP_6
Va quindi ritenuta la piena ammissibilità dell'intervento in causa di;
CP_1 peraltro, poiché la Compagnia si è costituita in giudizio anche quale mandataria di , va revocata la Controparte_7 declaratoria di contumacia di quest'ultima di cui al verbale di udienza del 21.12.2022.
6 6. Quanto al merito della domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale non fondati i motivi di appello da II a IV:
- ravvisandosi nella documentazione prodotta dalla a Parte_1 comprova del danno da fermo tecnico contraddizioni tali da ingenerare dubbi sull'effettivo ricorso al noleggio di un mezzo sostitutivo da parte del cedente
, così come dedotto;
in particolare: mentre nella fattura prodotta Parte_2 sub. doc. 11 sono stati genericamente indicati 4 giorni di noleggio, nel relativo contratto del 25.11.2019 (doc. 13) – nel quale peraltro non è fatto riferimento alcuno all'onerosità del servizio di noleggio, né è indicato l'eventuale costo dello stesso – è specificato, in calce alla prima pagina, che il veicolo sostitutivo è stato effettivamente restituito il 12.12.2019 (in luogo del previsto 28.11.2019), quindi 18 giorni dopo;
inoltre, la dichiarazione di necessità (doc. 14) – del 5.11.2019 (quindi antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto in atti) – fa riferimento ad un noleggio già avvenuto (“l'auto a noleggio richiesta … mi era necessaria”); infine, nella fattura prodotta sub. doc. 11 il costo di noleggio è indicato in € 65,00/die, mentre nella fattura prodotta sub doc. 22 (pur non afferente al caso di specie, ma prodotta a soli fini comparativi), per lo stesso veicolo (Volkswagen Polo) il costo di noleggio è indicato in € 25,00/die; contraddizioni – tutte – che non potrebbero essere superate, eventualmente, dalle risultanze della prova orale richiesta sul punto;
- apparendo condivisibile quanto sostenuto dal primo giudice circa il contenuto del credito risarcitorio ceduto, espressamente limitato agli oneri di riparazione, traino ed auto sostitutiva, non anche alla pretesa svalutazione commerciale – che, in ogni caso, non integra un “accessorio”, nel senso proprio inteso dall'art. 1263/1 cc.;
- non essendovi – in via dirimente – prova dell'avvenuto pagamento della pretesa fattura emessa dal Centro Tecnico Peritale, ed avendo quindi il primo giudice liquidato la minor somma nell'esercizio dei propri poteri equitativi.
7. Per queste stesse ultime ragioni non è fondato il sesto motivo di appello;
inoltre, il preavviso di fattura sub doc. 24 – del quale, si ripete, non è provato l'avvenuto pagamento – è stato emesso dal Centro Tecnico Peritale, ma non vi è giustificazione alcuna del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il CTP nominato, dott. . Persona_2
8. Alla luce di questo, risulta pertanto coerente e condivisibile la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
7 9. Per tutti questi motivi – ed in definitiva – l'appello proposto da deve essere rigettato, con integrale conferma della Parte_1 sentenza gravata.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al petitum) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
nulla per la fase istruttoria, non celebrata.
Nulla è dovuto a tale titolo in favore della parte contumace.
11. Si dà atto, infine, che ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, a fronte dell'integrale rigetto dell'appello, la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. REVOCA la dichiarata contumacia di Controparte_7
[...]
2. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. CONDANNA a pagare in favore di Parte_1 le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi €1.701,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
4. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Treviso, 31 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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