Articolo 5 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 settembre 1978
Art. 5. (Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica)

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336 , convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571 , sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo.
Le dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalita' e criteri che, nel rispetto delle norme vigenti, saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.
Quando i ruoli sono nazionali, i provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertano la conformita' ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978