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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3301/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3301 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso del 28.11.2024, avente ad oggetto: la separazione consensuale e vertente tra
TRA
nata a [...] il [...], CF.: Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
20.03.1965, C.F.: ,entrambi residenti in C.F._2
Afragola (NA) alla Via Friuli n°9 ed ivi elettivamente domiciliati alla Via Alcide De Gasperi n.72 presso lo studio dell'Avv. Filomena Lanzano che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con nota congiunta depositata in data 11.09.2024, le parti hanno chiesto la separazione consensuale ai patti e alle condizioni di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03.09.2024, i ricorrenti, come sopra generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola in data 03.12.1990, dal quale sono nate due figlie attualmente maggiorenni, (economicamente autosufficienti, conviventi more uxorio) chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate di cui al ricorso:
A. I coniugi vivranno separatamente;
B. La casa coniugale sita in Cardito, alla via Giuseppe Candido,
n.
9-tolta in locazione-verrà' ad essere occupata esclusivamente dalla sig.ra , mentre il sig. , lascerà la casa Pt_1 Pt_2
coniugale e si trasferirà in altra dimora, entro e non oltre 10 giorni a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente. Si precisa che il sig. , Parte_2
all'atto del trasferimento, porterà con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.
Pag. 2 di 4 C. La sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa economica Pt_1
nei confronti del sig. . Parimenti eseguirà il sig. Pt_2 Pt_2
che rinuncerà ad avanzare istanza di assegno di alimenti e/o di mantenimento, nei confronti della moglie.
D. I coniugi dichiarano che non vi sono immobili in comproprietà e che hanno concordato che i beni mobili, con esclusione di quelli strettamente personali, saranno suddivisi tra gli stessi secondo separato accordo.
Con nota congiunta, depositata in data 11.09.2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., del
28.11.2024.
La Giudice, con ordinanza del 07.01.2025, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 8.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Pag. 3 di 4 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_2
il 20/03/1965, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola
(Atto n. 314, parte II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno1990) la trascrizione, e annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. annotazione di cui all'art. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese
Così deciso in camera di consiglio del 4/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3301/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3301 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso del 28.11.2024, avente ad oggetto: la separazione consensuale e vertente tra
TRA
nata a [...] il [...], CF.: Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
20.03.1965, C.F.: ,entrambi residenti in C.F._2
Afragola (NA) alla Via Friuli n°9 ed ivi elettivamente domiciliati alla Via Alcide De Gasperi n.72 presso lo studio dell'Avv. Filomena Lanzano che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con nota congiunta depositata in data 11.09.2024, le parti hanno chiesto la separazione consensuale ai patti e alle condizioni di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03.09.2024, i ricorrenti, come sopra generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola in data 03.12.1990, dal quale sono nate due figlie attualmente maggiorenni, (economicamente autosufficienti, conviventi more uxorio) chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate di cui al ricorso:
A. I coniugi vivranno separatamente;
B. La casa coniugale sita in Cardito, alla via Giuseppe Candido,
n.
9-tolta in locazione-verrà' ad essere occupata esclusivamente dalla sig.ra , mentre il sig. , lascerà la casa Pt_1 Pt_2
coniugale e si trasferirà in altra dimora, entro e non oltre 10 giorni a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente. Si precisa che il sig. , Parte_2
all'atto del trasferimento, porterà con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.
Pag. 2 di 4 C. La sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa economica Pt_1
nei confronti del sig. . Parimenti eseguirà il sig. Pt_2 Pt_2
che rinuncerà ad avanzare istanza di assegno di alimenti e/o di mantenimento, nei confronti della moglie.
D. I coniugi dichiarano che non vi sono immobili in comproprietà e che hanno concordato che i beni mobili, con esclusione di quelli strettamente personali, saranno suddivisi tra gli stessi secondo separato accordo.
Con nota congiunta, depositata in data 11.09.2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., del
28.11.2024.
La Giudice, con ordinanza del 07.01.2025, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 8.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Pag. 3 di 4 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_2
il 20/03/1965, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola
(Atto n. 314, parte II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno1990) la trascrizione, e annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. annotazione di cui all'art. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese
Così deciso in camera di consiglio del 4/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4