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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/07/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1485/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'1/7/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi residente, in Parte_1 C.F._1
Via Garibaldi 93, elettivamente domiciliato in Noto, Via Cavour n. 129, presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Scala, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e residente, in Noto, Parte_2 C.F._2
Via Garibaldi 93, elettivamente domiciliata in Noto, Via Napoli 49, presso lo studio dell'avv. Corrado
Valvo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Noto, il giorno 1/03/2000 (Atto n. 4, Parte 2,
Serie A - Anno 2000);
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Noto, in data 5/7/2000), ad oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, (a Noto, in data 14/03/2003) ad maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente e (a Noto, in data 14/06/2012) ad oggi minorenne. Per_3
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21/04/2024, le parti hanno pagina1 di 2 congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
-Comparsi all'udienza dell'1/7/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 19/07/2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e, in particolare, della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e ravvisato che le clausole Per_1 relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti Per_3
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Noto, il giorno 1/03/2000 (Atto n. 4, Parte
2, Serie A - Anno 2000), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOTO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
23/07/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1485/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'1/7/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi residente, in Parte_1 C.F._1
Via Garibaldi 93, elettivamente domiciliato in Noto, Via Cavour n. 129, presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Scala, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e residente, in Noto, Parte_2 C.F._2
Via Garibaldi 93, elettivamente domiciliata in Noto, Via Napoli 49, presso lo studio dell'avv. Corrado
Valvo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Noto, il giorno 1/03/2000 (Atto n. 4, Parte 2,
Serie A - Anno 2000);
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Noto, in data 5/7/2000), ad oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, (a Noto, in data 14/03/2003) ad maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente e (a Noto, in data 14/06/2012) ad oggi minorenne. Per_3
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21/04/2024, le parti hanno pagina1 di 2 congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
-Comparsi all'udienza dell'1/7/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 19/07/2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e, in particolare, della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e ravvisato che le clausole Per_1 relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti Per_3
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Noto, il giorno 1/03/2000 (Atto n. 4, Parte
2, Serie A - Anno 2000), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOTO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
23/07/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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