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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 361 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 47/E, presso lo studio dell'Avv. Fausta Antonella Cirillo, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. , P_ C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Gambardella n. 120, presso lo studio dell'Avv. Silvia Maltese, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 08.07.2025 le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto.
1 Il P.M., in data 25.07.2025, ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con recepimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , P_ in Torre Annunziata in data 24.05.1979, dalla cui unione erano nati tre figli: in Per_1
Per_ data 11.11.1979, , in data 06.05.1982, , in data 16.05.1989, tutti e tre Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 19.04.2021, allorquando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 3117/2021, a seguito della comparizione degli stessi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 17.03.2021, ai seguenti patti e condizioni: “
1. i coniugi vivranno separati e precisamente la sig.ra abiterà la casa coniugale, P_ unitamente ai beni mobili costituenti l'arredamento della suddetta abitazione, i quali resteranno in pieno possesso e godimento della stessa, mentre il sig. si Parte_1 impegna a lasciare definitivamente la casa coniugale, nella piena ed esclusiva disponibilità della moglie, entro sessanta giorni dall'udienza presidenziale, e sarà libero di risiedere dove riterrà opportuno;
2. verserà la somma di euro 100,00 mensili Parte_1 rivalutata all'inizio di ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T, a favore della sig.ra P_
a titolo di mantenimento della stessa, non economicamente autosufficiente. Tale
[...] importo verrà versato su un Conto corrente intestato a , entro il 25 di ogni P_ mese;
3. abiterà nella casa coniugale, sita in Torre Annunziata (NA) alla via P_
Maresca n. 48, piano quinto, interno n. 13, acquistata in comproprietà con il marito senza dover corrispondere nulla allo stesso. Il si impegna, fino alla data in cui si T_ allontanerà definitivamente dalla casa coniugale, a pagare tutte le spese di qualsiasi genere e natura inerenti al suddetto immobile, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le quote condominiali ordinarie e straordinarie, tutte le tasse ricadenti sull'immobile, nonché tutti i consumi derivanti dalle utenze ivi presenti. In ogni caso, il
anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale provvederà sempre a pagare T_ nei limiti di euro 1.000,00 annui le eventuali quote condominiali straordinarie ricadenti sulla Casa coniugale. Resta inteso tra le parti che il 50% di tutto quanto anticipato dal sig. in merito alle suddette quote condominiali straordinarie verrà allo stesso T_ restituito al momento della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale;
4. i coniugi, inoltre, si impegnano a vendere il vano garage di cui sono comproprietari per acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione del sig. . Resta inteso tra le parti la Parte_1 quota parte del prezzo della vendita del garage verrà restituito alla sig.ra al P_ momento della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale. Il si impegna, T_
2 comunque, a pagare in modo esclusivo tutte le spese di qualsiasi natura e genere ricadenti sul garage, fino a quando lo stesso non verrà venduto”.
Il ricorrente chiedeva, dunque, a modifica di quanto concordato nella separazione consensuale, di non prevedere alcuna somma a titolo di assegno divorzile in favore della resistente. A sostegno di tale domanda, il rappresentava di essere in pensione T_
a far data dal 01.01.2020 e di percepire una pensione mensile pari a circa euro 1.400,00; di avere una stabile relazione con un'altra donna e di essersi trasferito con quest'ultima in Codigoro (FE), pagando per il fitto dell'immobile in cui vive la somma di euro 600,00 mensili;
infine, deduceva che la percepiva la pensione e che abitava nella casa P_ coniugale in comproprietà con il ricorrente senza pagare alcunché a titolo di canone e che, dunque, la stessa era economicamente autosufficiente.
, nel costituirsi in giudizio, concordava con il ricorrente sulla P_ cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di confermare quanto concordato dai coniugi in sede di separazione e, dunque, di porre l'obbligo a carico del di corrisponderle la somma mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile. T_
Nella denegata ipotesi in cui non vi fossero le condizioni per confermare integralmente le condizioni della separazione consensuale (ed in particolare il godimento della ex casa coniugale), la chiedeva di aumentare l'assegno divorzile in suo favore nella P_ somma di euro 600,00.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 08.07.2025, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, dunque, il Giudice delegato dal
Presidente disponeva, in via provvisoria, che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui alla separazione consensuale e riservava, infine, la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere di sua competenza.
Il P.M., in data 25.07.2025, concludeva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con recepimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza comparizione delle parti (17.03.2021) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 3117/2021 del 19.04.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata
3 l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che il pensionato con una pensione pari ad euro 1.500,00 circa, T_ attualmente vive a Codigoro, in provincia di Ferrara, con la sua nuova compagna in una casa in fitto, ad un canone di euro 600,00 mensili. Il ricorrente ha dichiarato di non avere altre fonti di reddito e di essere comproprietario con la della ex casa P_ coniugale e del garage sottostante a Torre Annunziata. Di contro, la ha dichiarato P_ di vivere da sola nella ex casa coniugale e di percepire unicamente una pensione sociale pari ad euro 650,00, oltre al mantenimento pari ad euro 100,00.
Per ciò che concerne i figli della coppia, dalle allegazioni delle parti è emerso che questi ultimi sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e dell'assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da T_
e in Torre Annunziata in data 24.05.1979;
[...] P_
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 110, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979);
4 c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 P_ titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere alla entro il P_ giorno 25 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla medesima;
d) dà atto che per accordo tra le parti la casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla via Maresca n. 48, piano quinto, interno n. 13, di proprietà comune dei coniugi, rimarrà nella esclusiva disponibilità di , senza obbligo alcuno di P_ corrispettivo nei confronti di abiterà la casa Parte_1 P_ coniugale unitamente a tutti i beni mobili costituenti l'arredamento della suddetta abitazione, i quali resteranno in pieno possesso e godimento della stessa;
e) dà atto che le spese ordinarie relative all'immobile sopra indicato, (ossia utenze ed oneri condominiali ordinari) saranno ad esclusivo carico della . Il P_ T_ si impegna a sostenere anche la quota di spettanza della nei limiti di euro P_
1.000,00 annui, in merito ad eventuali quote condominiali straordinarie relative alla suddetta casa coniugale;
f) dà atto che è espressamente convenuto tra le parti che il 50% delle somme versate dal per tali spese straordinarie saranno a lui restituite al momento della T_ futura vendita dell'immobile o del garage. Le imposte e le tasse ricadenti sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi verranno ripartite secondo legge;
g) dà atto che le parti convengono, quindi, che le eventuali spese di ristrutturazione del condominio, nonché tutte le quote straordinarie condominiali per interventi di riparazione successive all'allontanamento definitivo dalla casa coniugale del di cui si è fatto carico lo stesso, nella misura del 50% delle spese T_ straordinarie (ossia solo quella a carico della ), verranno trattenute dallo P_ stesso dall'importo della vendita della casa coniugale, previa esibizione delle relative ricevute condominiali e del documento corrispondente attestante il concreto versamento del al Condominio;
T_
h) dà atto che le parti concordano di procedere alla vendita del vano garage di loro comproprietà. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un nuovo immobile da adibire a residenza di;
Parte_1
i) dà atto che la quota parte spettante a del ricavato della vendita del P_ garage le sarà restituita al momento della futura vendita della casa coniugale;
5 j) dà atto che il si impegna inoltre a farsi interamente carico di tutte le T_ spese, imposte e oneri di qualsiasi natura relativi al suddetto garage, fino alla sua effettiva vendita;
k) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 10.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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