Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3301 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/07/2007 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] CP_1
di Dolianova, anno 2007, numero 8, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. disporre l'affidamento condiviso del figlio , che avrà residenza Per_1 prevalente presso la madre, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Pag. 2 di 3 2. In merito al diritto di visita, salvo diverso accordo, stabilire che il padre potrà stare con il figlio, durante il periodo scolastico per quattro pomeriggi alla settimana, dalle ore 17,30, con pernottamento del minore presso di sé e a fine settimana alternati.
Nel periodo estivo, il figlio starà con il padre a giorni alterni, per l'intera giornata e con pernottamento presso il medesimo e a fine settimana alternati.
Per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Ognuno dei genitori ogni anno trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno.
3. Disporre a carico del GN , quale contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio , l'importo mensile pari ad € Per_1
100,00 (cento/00) da versarsi alla GNa . CP_1
4. Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e previamente concordate.
5. Dare atto che i coniugi hanno stabilito che alla GNa sarà CP_1 assegnato il piano primo della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Dolianova, Via Bacch'e Cardu, 14, attualmente dalla medesima occupata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze per ivi convivere con il figlio e che al Sig. sarà assegnato il piano terra attualmente dal medesimo Pt_1 occupato, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nonché il secondo piano tuttora allo stato grezzo.
6. Dare atto che in ragione del complessivo accordo raggiunto sulle condizioni di divorzio, le parti si impegnano, inoltre, a voler procedere alla formale divisione dell'ex dimora coniugale, rispettando le assegnazioni indicate nel superiore punto n. 5, mediante atto pubblico da formalizzare entro e non oltre il 31.12.2026, con spese da ripartirsi nella misura del 50%.
7. Confermare che, in ragione della reciproca indipendenza economica nessun assegno “divorzile” verrà corrisposto da un coniuge nei confronti dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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