CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, LA
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013443883801 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5043/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate l'11 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato lunedì 10 febbraio 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte l'11 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83801, notificatagli l'11 dicembre 2024 ed avente ad oggetto l'IVA per l'annualità 2019. A detrimento di tale atto, recante un ammontare dovuto di 36.683,59 euro ed asseritamente scaturente dalla cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83 000 emessa nei confronti della Società_1 s.n.c. di cui l'odierno ricorrente era socio, egli ha lamentato che quest'ultima cartella, dopo la sua impugnazione, aveva formato oggetto di due sgravi parziali, con conseguente declaratoria di estinzione del relativo giudizio da parte di questa stessa Corte;
e che, quindi, l'ammontare dell'atto qui impugnato non poteva equivalere a quello della cartella riguardante la predetta società.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della cartella di pagamento qui impugnata.
2. Con deduzioni depositate l'11 aprile 2025 si è costituita l'Agenzia, eccependo l'inammissibilità dell'odierno ricorso, perché privo di motivazioni nuove rispetto a quelle mosse dalla società avverso la cartella a proprio carico.
3. All'udienza del 13 ottobre 2025 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, facendo riferimento agli allegati all'odierno ricorso, va osservato che nel ricorso (all. 2) presentato dalla società avverso la cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83 000 (all. 3) a proprio carico, invero perfettamente identica rispetto a quella qui impugnata (all. 1), veniva lamentato che, in virtù di alcuni versamenti effettuati dalla società stessa, quella cartella fosse “… parzialmente priva di titolo dal momento che l'IVA dovuta non ammonta ad €. 25.600,00, ma al minore importo di 19.172,00, cui vanno rapportati sanzioni e interessi”.
In realtà i due sgravi disposti dall'Agenzia il 25 giugno 2024 (all. 4) ed il 5 dicembre di quello stesso anno
(all. 8) avevano comportato una riduzione dapprima a 17.151,65 euro e, poi, a 15.956,18 euro dell'imposta iscritta a ruolo, rispetto al predetto ammontare di 25.600 euro originariamente iscritto a ruolo. Rettamente quindi, con sentenza n° 4932/2025, questa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al giudizio proposto dalla società: perché l'imposta rimasta dovuta risultava addirittura inferiore rispetto a quanto ivi postulato dalla società.
5. Ciò posto, è dato reputare che l'Agenzia abbia omesso di comunicare all'AdER quei due sgravi;
o, altrimenti, che l'AdER abbia mancato di recepirli. Purtuttavia è incontestato che almeno la minor imposta di 15.956,18 euro sia dovuta dalla società; e quindi, a titolo di responsabilità solidale, anche dall'odierno ricorrente.
Perciò l'accoglimento del ricorso implica che tale minor cifra sia quella dovuta in via residuale dalla società e, dunque, dal Ricorrente_1. Né rileva che tale residua imposta di 15.956,18 euro sia stata poi pagata: perché, comunque, si tratterebbe di una circostanza posteriore rispetto all'iscrizione a ruolo, oltreché indimostrata in questa sede, in disparte la vaga affermazione dell'Agenzia secondo cui attualmente nulla sarebbe dovuto.
6. L'indubbia peculiarità della vicenda e, comunque, la parziale legittimità della cartella impugnata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, riduce da 25.600 a 15.956,18 euro l'imposta dovuta in virtù della cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83801, altresì con proporzionale riduzione della sanzione e degli interessi;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN ME) (NE RG)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, LA
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013443883801 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5043/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate l'11 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato lunedì 10 febbraio 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte l'11 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83801, notificatagli l'11 dicembre 2024 ed avente ad oggetto l'IVA per l'annualità 2019. A detrimento di tale atto, recante un ammontare dovuto di 36.683,59 euro ed asseritamente scaturente dalla cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83 000 emessa nei confronti della Società_1 s.n.c. di cui l'odierno ricorrente era socio, egli ha lamentato che quest'ultima cartella, dopo la sua impugnazione, aveva formato oggetto di due sgravi parziali, con conseguente declaratoria di estinzione del relativo giudizio da parte di questa stessa Corte;
e che, quindi, l'ammontare dell'atto qui impugnato non poteva equivalere a quello della cartella riguardante la predetta società.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della cartella di pagamento qui impugnata.
2. Con deduzioni depositate l'11 aprile 2025 si è costituita l'Agenzia, eccependo l'inammissibilità dell'odierno ricorso, perché privo di motivazioni nuove rispetto a quelle mosse dalla società avverso la cartella a proprio carico.
3. All'udienza del 13 ottobre 2025 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, facendo riferimento agli allegati all'odierno ricorso, va osservato che nel ricorso (all. 2) presentato dalla società avverso la cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83 000 (all. 3) a proprio carico, invero perfettamente identica rispetto a quella qui impugnata (all. 1), veniva lamentato che, in virtù di alcuni versamenti effettuati dalla società stessa, quella cartella fosse “… parzialmente priva di titolo dal momento che l'IVA dovuta non ammonta ad €. 25.600,00, ma al minore importo di 19.172,00, cui vanno rapportati sanzioni e interessi”.
In realtà i due sgravi disposti dall'Agenzia il 25 giugno 2024 (all. 4) ed il 5 dicembre di quello stesso anno
(all. 8) avevano comportato una riduzione dapprima a 17.151,65 euro e, poi, a 15.956,18 euro dell'imposta iscritta a ruolo, rispetto al predetto ammontare di 25.600 euro originariamente iscritto a ruolo. Rettamente quindi, con sentenza n° 4932/2025, questa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al giudizio proposto dalla società: perché l'imposta rimasta dovuta risultava addirittura inferiore rispetto a quanto ivi postulato dalla società.
5. Ciò posto, è dato reputare che l'Agenzia abbia omesso di comunicare all'AdER quei due sgravi;
o, altrimenti, che l'AdER abbia mancato di recepirli. Purtuttavia è incontestato che almeno la minor imposta di 15.956,18 euro sia dovuta dalla società; e quindi, a titolo di responsabilità solidale, anche dall'odierno ricorrente.
Perciò l'accoglimento del ricorso implica che tale minor cifra sia quella dovuta in via residuale dalla società e, dunque, dal Ricorrente_1. Né rileva che tale residua imposta di 15.956,18 euro sia stata poi pagata: perché, comunque, si tratterebbe di una circostanza posteriore rispetto all'iscrizione a ruolo, oltreché indimostrata in questa sede, in disparte la vaga affermazione dell'Agenzia secondo cui attualmente nulla sarebbe dovuto.
6. L'indubbia peculiarità della vicenda e, comunque, la parziale legittimità della cartella impugnata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, riduce da 25.600 a 15.956,18 euro l'imposta dovuta in virtù della cartella di pagamento n° 100 2024 00134438 83801, altresì con proporzionale riduzione della sanzione e degli interessi;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN ME) (NE RG)