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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12053/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Tania Nicolini e dall'avv. C.F._2
Cristiana Corsini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono riportandosi al ricorso, chiedendo l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 18 marzo 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il giorno 11 ottobre
2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 18 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 5 settembre 2015 a OG (Bologna) e che dalla loro unione sono nate a Bologna due figlie, (il 1° dicembre 2006) e (il 28 febbraio 2009); Per_1 Per_2
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore , in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto Per_2
di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ 11) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i SInori nata a [...] Parte_1
(Giappone) il 29 dicembre 1973 e residente in OG (BO) fraz. Castello di
Serravalle via John Lennon n.16 (CF ), e , nato a C.F._1 Parte_2
Bologna il 14 agosto 1974 e residente in [...] (CF ), convengono di effettuare il seguente C.F._2
trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa di separazione
I. CONSENSO ED OGGETTO
2 La SInora con l'emanazione della sentenza di omologa di separazione Parte_1
cede e trasferisce al SInor che accetta ed acquista, il diritto di comproprietà Parte_2
in ragione di un mezzo, il cui restante un mezzo è già di sua proprietà, divenendo così' unico ed esclusivo proprietario del seguente immobile:
- porzione del fabbricato urbano a uso civile abitazione posto in Comune di Bellaria –
Igea Marina, località Cagnona, alla via Fratelli Cairoli n. 17, costituita da un appartamento al primo piano e pertinenziale vano ad uso garage al piano terra, facente parte del condominio denominato “Villa Serena”, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del predetto Comune – a seguito della variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in data 15 maggio 2019 prot. N. RN0025303, in riferimento al sub.18 come segue:
- Foglio 1, particella 120 sub. 18, via Fratelli Cairoli n. 17, p.1 int. 1, z.c. 1, cat A/3, cl.
3, vani 4, totale superficie catastale mq. 58 ( superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 53) , rendita euro 309,87;( appartamento)
-Foglio 1 particella 120 sub. 12; via Fratelli Cairoli n. 17, p. T, z.c. 1, cat C/6 cl. 3, consistenza mq 15, superficie catastale mq18 , rendita euro 66,62 ( autorimessa); in confine con: predetta via, ragioni comuni e unità similari.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
II. PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 21 dicembre 2020 repertorio n. 45743-22594 Persona_3
registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Bologna in data 18 gennaio 2021 al n. 2308 serie 1T e trascritto a Rimini in data 19 gennaio
2021 al reg.part. n. 467 e reg.gen.n.662 .
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, unitamente ad ogni suo accessorio accessione , pertinenza servitù se e come legalmente esistente, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova ben noto alla parte acquirente, e con tutti i patti gli obblighi e le parti comuni descritti e individuati nel
3 rogito di provenienza, a cui le parti fanno espressamente rinvio ivi compreso il terreno coperto e scoperto pertinenziale distinto al catasto terreni foglio1 particella 120 ente urbano mq1328 e al foglio 1 particella n.484 Semin.Arbor classe 5 mq122.
III. GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
IV. DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati , la parte cedente SInora Pt_1
dichiara:
[...]
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in conformità alla Licenza Edilizia rilasciata in data 20 novembre 1974, prot.
N. 309 e variante di intestazione del 8 aprile 1976 prto.n.246 , con abitabilità in data
11 agosto 1976 prot.n.17;
- per le parti comuni è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria in data 14 ottobre
1997, prot. N. 33169, relativa alla pratica di concessione edilizia del 29 marzo 1986, prot. N. 1377/B;
- in data 4 giugno 2019, prot. N. 21763, è stata presentata Comunicazione di inizio lavori asseverata ( ) a sanatoria P.E. N. 326/2019; CP_1
- dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi
4 tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
V. CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 il cedente SInora Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate, rispettivamente in data 16 maggio 2019 protocollo n.RN0025303 per l' appartamento che si allega al presente verbale sotto la lettera A) e in data 17 maggio
2019 prot n. RN0025635 per autorimessa che sia allega sotto la lettera B) da far parte integrante;
- dichiara, e il cessionario SInor ne prende atto, che i dati catastali e le Pt_2
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
VI. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera C) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 03418-027835-
2019 rilasciato in data 17.04.2019 dal Dott. Arch. La parte Persona_4
cedente dichiara che l'attestato non è scaduto né decaduto e la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
VII. ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè
5 dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro
VIII. RINUNCIA ALL' IPOTECA LEGALE
La parte cedente SInora rinuncia all'ipoteca legale. Pt_1
IX. EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
X. RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, Pt_1 Pt_2
tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione
(o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data
21 febbraio 2014.
Le parti si danno reciproco atto che quanto qui contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessiva regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra le parti anche in conseguenza dello scioglimento della comunione esistente sui beni e in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio;
XI. Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
12) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore commerciale dell'immobile oggetto del trasferimento non è mutato dal momento dell'acquisto ed è pari ad euro 142.000,00.
13) Con riferimento alla casa coniugale, sita in OG (BO), fraz. Castello di
Serravalle, alla via John Lennon n. 16, di proprietà esclusiva del SI. , ma all'acquisto Pt_2
6 della quale la SI.ra ha partecipato con la somma di 100.000,00 euro (a fronte dei Pt_1
220.000,00 euro versati dal marito), le parti concordano quanto segue, per il momento in cui verrà meno l'assegnazione dell'immobile e il marito voglia tornare in possesso dell'abitazione chiedendo alla moglie di liberare l'immobile: a) qualora il SI. Pt_2
dovesse decidere di vendere l'immobile, si impegna a versare alla SI.ra una somma Pt_1
pari al 31,25 % del ricavato, quale riconoscimento del contributo economico di quest'ultima; in alternativa b) nel caso in cui il SI. decidesse di tornare a vivere lui Pt_2
stesso nella casa coniugale o di concederla in locazione a terzi, il marito riconoscerà alla moglie l'importo di euro 100.000,00 oltre rivalutazione ISTAT decorrente da luglio 2024, sempre a titolo di riconoscimento del contributo economico della SI.ra ”; Pt_1
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 30 ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 4 marzo 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Giappone) il 29 dicembre 1973 e , nato a [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a OG (Bologna) il 5 settembre 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OG al n. 39, parte I, anno
2015;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OG di procedere all'annotazione della sentenza;
7 C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, sulla base di comune accordo;
2) alla moglie, quale genitore convivente con le figlie e prevalentemente collocatario di , viene assegnata la casa coniugale, sita in OG (BO), fraz. Castello di Per_2
Serravalle, alla via John Lennon n. 16. Il SI. ha già trasferito la propria residenza Pt_2
in OG (BO), fraz. Bazzano, alla via Monteveglio n. 54;
3) la figlia , minorenne, rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute della figlia saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno la figlia;
4) il padre potrà vedere liberamente, previo accordo con la stessa e Per_2
compatibilmente con i suoi impegni sportivi e scolastici;
in caso di disaccordo, la terrà con sé con le seguenti modalità:
- i pomeriggi infrasettimanali andrà a prenderla da scuola o a casa dei nonni paterni per accompagnarla a casa della madre;
- a fine settimana alternati;
5) , inoltre, trascorrerà, salvo diverso accordo: Per_2
vacanze natalizie: alternativamente, con un genitore il 24/12 e il 31/12 e con l'altro il
25/12 e 26/12; i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno regolamentati liberamente previo accordo tra i genitori e la figlia;
vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
8 vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre, nei dispari la madre;
i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
il rispettivo giorno del compleanno con ciascun genitore.
Resta inteso che per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi
(anche solo tramite messaggio cellulare) diversamente, purché con congruo anticipo, nel rispetto delle eSIenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
6) il SI. contribuirà al mantenimento ordinario di e mediante Pt_2 Per_1 Per_2
versamento alla madre della somma complessiva di € 607,80 mensili (euro seicentosette/ottanta), pari a € 303,90 mensili (euro trecento/novanta) per ciascuna figlia, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 6 di ogni mese tramite bonifico.
Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prossima rivalutazione gennaio 2026). Oltre all'anzidetto contributo, per espressa pattuizione tra le parti il SInor si farà integralmente carico delle spese relative all'abbigliamento Pt_2
delle figlie;
7) il padre, inoltre, sosterrà anche il 60% delle spese straordinarie in favore delle figlie secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato, ricomprendendo fra le medesime quelle mediche non mutuabili (quali, a mero titolo esemplificativo, visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), quelle scolastiche (libri, materiale scolastico, tasse universitarie, master e/o corsi di lingua straniera, eventuali lezioni di recupero, eventuali abbonamenti al treno e/o all'autobus e/o biglietti per il treno e/o l'autobus), e comunque il 60% di ogni altra spesa avente carattere straordinario, purché previamente concordata tra i genitori, salvo quanto appresso precisato.
9 Per espresso accordo tra le parti, il padre contribuirà nella stessa misura (60%) alla paghetta delle figlie, mentre il restante 40% sarà a carico della madre;
8) i ricorrenti concordano sin da ora che ciascun genitore si occuperà integralmente delle ricariche telefoniche di una delle due figlie: il SI. provvederà a quelle di Pt_2
e la SI.ra a quelle di Per_1 Pt_1 Per_2
9) l'assegno unico per le figlie verrà integralmente percepito dalla SI.ra quale Pt_1
genitore prevalentemente collocatario e comunque convivente con le figlie;
10) sebbene le parti abbiano contratto matrimonio in regime di comunione dei beni si precisa e si stabilisce che, come criterio da applicarsi ad ogni rapporto bancario/finanziario/assicurativo, ciascuno dei coniugi rimane esclusivo titolare del relativo rapporto solo a se stesso intestato e quindi proprietario esclusivo delle somme ivi depositate.
Quindi la SInora rimarrà l'unica titolare dei conti correnti e di tutti gli Pt_1
investimenti a lei intestati in essere presso la Zurich Bank e, allo stesso modo, il SI.
rimarrà l'unico titolare dei conti correnti e di tutti gli investimenti a lui intestati Pt_2
in essere presso la stessa Zurich Bank.
Lo stesso criterio andrà applicato anche alla proprietà di beni mobili registrati, tale per cui ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo della vettura allo stesso intestata.
In ragione di ciò la SInora rimarrà proprietaria della vettura Mini Cooper D Pt_1
All4 e il SI. della vettura Land Rover Discovery Sport. Pt_2
Per quanto riguarda invece il rapporto cointestato presso la Zurich Bank, le parti concordano che la liquidità ivi presente, essendo interamente della SI.ra Pt_1
rimanga nella disposizione di quest'ultima.
11) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i SInori nata a [...] Parte_1
(Giappone) il 29 dicembre 1973 e residente in OG (BO) fraz. Castello di
Serravalle via John Lennon n.16 (CF ), e , nato a C.F._1 Parte_2
10 Bologna il 14 agosto 1974 e residente in [...] (CF ), convengono di effettuare il seguente C.F._2
trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa di separazione”.
“La SInora con l'emanazione della sentenza di omologa di separazione Parte_1
cede e trasferisce al SInor che accetta ed acquista, il diritto di comproprietà Parte_2
in ragione di un mezzo, il cui restante un mezzo è già di sua proprietà, divenendo così' unico ed esclusivo proprietario del seguente immobile: - porzione del fabbricato urbano a uso civile abitazione posto in Comune di Bellaria – Igea Marina, località Cagnona, alla via Fratelli Cairoli n. 17, costituita da un appartamento al primo piano e pertinenziale vano ad uso garage al piano terra, facente parte del condominio denominato “Villa Serena”, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del predetto Comune
– a seguito della variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in data 15 maggio 2019 prot. N. RN0025303, in riferimento al sub.18 come segue: - Foglio 1, particella 120 sub. 18, via Fratelli Cairoli n. 17, p.1 int. 1, z.c. 1, cat A/3, cl. 3, vani 4, totale superficie catastale mq. 58 ( superficie catastale totale escluse aree scoperte mq
53) , rendita euro 309,87;( appartamento) -Foglio 1 particella 120 sub. 12; via Fratelli
Cairoli n. 17, p. T, z.c. 1, cat C/6 cl. 3, consistenza mq 15, superficie catastale mq18 , rendita euro 66,62 ( autorimessa); in confine con: predetta via, ragioni comuni e unità similari. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”.
Le parti dichiarano che “per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cedente SInora rinuncia all'ipoteca legale”. Pt_1
“Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore commerciale dell'immobile oggetto del trasferimento non è mutato dal momento dell'acquisto ed è pari ad euro
142.000,00”. “Con riferimento alla casa coniugale, sita in OG (BO), fraz.
Castello di Serravalle, alla via John Lennon n. 16, di proprietà esclusiva del SI. , ma Pt_2
all'acquisto della quale la SI.ra ha partecipato con la somma di 100.000,00 euro (a Pt_1
11 fronte dei 220.000,00 euro versati dal marito), le parti concordano quanto segue, per il momento in cui verrà meno l'assegnazione dell'immobile e il marito voglia tornare in possesso dell'abitazione chiedendo alla moglie di liberare l'immobile: a) qualora il SI.
dovesse decidere di vendere l'immobile, si impegna a versare alla SI.ra una Pt_2 Pt_1
somma pari al 31,25 % del ricavato, quale riconoscimento del contributo economico di quest'ultima; in alternativa b) nel caso in cui il SI. decidesse di tornare a vivere lui Pt_2
stesso nella casa coniugale o di concederla in locazione a terzi, il marito riconoscerà alla moglie l'importo di euro 100.000,00 oltre rivalutazione ISTAT decorrente da luglio 2024, sempre a titolo di riconoscimento del contributo economico della SI.ra . Il tutto Pt_1
come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 18 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile, il giorno
18 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
12