CA
Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel.
Nel procedimento ex artt. 283 e 351 cod. proc. civ. iscritto al n. 1698-1/2024 R.G., ha emesso la seguente:
Ordinanza sciogliendo la riserva all'esito dell'udienza del 18.03.2025 ed esaminati gli atti;
vista l'istanza avanzata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva e della già intrapresa esecuzione forzata della sentenza impugnata;
ritenuto che
, in linea generale ed astratta, l'esecuzione forzata costituisce la normale esplicazione degli effetti della sentenza esecutiva e, quindi, la sua attuazione non configura, in sé stessa, i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. per l'adozione del provvedimento di sospensione;
ritenuto che
le ragioni poste a fondamento del presente appello, con particolare riferimento alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva del giudizio nonché all'inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 31 della L.
392/1978 per l'applicazione delle sanzioni ivi previste, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza e delle risultanze documentali, sia pure ad una delibazione preliminare e sommaria, non evidenziano quella “manifesta fondatezza”, in presenza della quale è consentito prescindere da un rigoroso esame del requisito del c.d. "periculum in mora"; ritenuto, così venendo al periculum, che, nella specie, esso non sembra sussistere, non avendo l'appellante prospettato e documentato ragioni di danno grave (ossia tale da eccedere il pregiudizio necessario cui è sottoposto il debitore) ed irreparabile (tale da rendere impossibile, o estremamente difficile, il recupero in caso di vittoria delle somme oggetto di condannatorio), deducendo generiche difficoltà di carattere economico legate alle precarie condizioni di salute del coniuge, alla notifica di due distinti atti di pignoramento presso terzi da parte delle appellate per il medesimo titolo e alle preesistenti trattenute sullo stipendio a seguito della cessione di un quinto in favore di un istituto bancario (v. atti di pignoramento e certificazione Azienda Ospedaliera Universitaria);
1 ritenuto, peraltro, che a ragionare diversamente, si vanificherebbero gli effetti della prevista provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (che evidentemente intende addossare al soccombente il rischio connesso alla durata del processo); ritenuto che, alla luce della preliminare eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalle appellate, le parti vanno invitate a dedurre anche sulla preliminare questione inerente alla tempestività dell'impugnazione;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 4301/2024 pubblicata il
10.09.2024 dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n.
9993/2022 R.G. e rinvia per la trattazione all'udienza già fissata del 22.04.2025 ore 10:30.
Si comunichi alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
2
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel.
Nel procedimento ex artt. 283 e 351 cod. proc. civ. iscritto al n. 1698-1/2024 R.G., ha emesso la seguente:
Ordinanza sciogliendo la riserva all'esito dell'udienza del 18.03.2025 ed esaminati gli atti;
vista l'istanza avanzata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva e della già intrapresa esecuzione forzata della sentenza impugnata;
ritenuto che
, in linea generale ed astratta, l'esecuzione forzata costituisce la normale esplicazione degli effetti della sentenza esecutiva e, quindi, la sua attuazione non configura, in sé stessa, i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. per l'adozione del provvedimento di sospensione;
ritenuto che
le ragioni poste a fondamento del presente appello, con particolare riferimento alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva del giudizio nonché all'inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 31 della L.
392/1978 per l'applicazione delle sanzioni ivi previste, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza e delle risultanze documentali, sia pure ad una delibazione preliminare e sommaria, non evidenziano quella “manifesta fondatezza”, in presenza della quale è consentito prescindere da un rigoroso esame del requisito del c.d. "periculum in mora"; ritenuto, così venendo al periculum, che, nella specie, esso non sembra sussistere, non avendo l'appellante prospettato e documentato ragioni di danno grave (ossia tale da eccedere il pregiudizio necessario cui è sottoposto il debitore) ed irreparabile (tale da rendere impossibile, o estremamente difficile, il recupero in caso di vittoria delle somme oggetto di condannatorio), deducendo generiche difficoltà di carattere economico legate alle precarie condizioni di salute del coniuge, alla notifica di due distinti atti di pignoramento presso terzi da parte delle appellate per il medesimo titolo e alle preesistenti trattenute sullo stipendio a seguito della cessione di un quinto in favore di un istituto bancario (v. atti di pignoramento e certificazione Azienda Ospedaliera Universitaria);
1 ritenuto, peraltro, che a ragionare diversamente, si vanificherebbero gli effetti della prevista provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (che evidentemente intende addossare al soccombente il rischio connesso alla durata del processo); ritenuto che, alla luce della preliminare eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalle appellate, le parti vanno invitate a dedurre anche sulla preliminare questione inerente alla tempestività dell'impugnazione;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 4301/2024 pubblicata il
10.09.2024 dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n.
9993/2022 R.G. e rinvia per la trattazione all'udienza già fissata del 22.04.2025 ore 10:30.
Si comunichi alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
2