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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. AN Liberto CI Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. LI RI Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), da in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Rinaldo,
[...] reclamante contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonietta Di Stefano, reclamata nonché nei confronti di
Controparte_2 in persona del Curatore pro tempore Avv. , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Fabio Barabino Reclamata
1 OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 5/2025, pubblicata in data 1 marzo 2025, di apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
[...]
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato l'8 gennaio 2025, la chiedeva al Tribunale di Controparte_4
Marsala la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 deducendone lo stato di insolvenza.
Nel corso del giudizio di primo grado, la società resistente rimaneva contumace.
Con sentenza n. 5/2025, pubblicata il 1° marzo 2025, il Tribunale di Marsala dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della su istanza della Parte_1 CP_1
creditrice per complessivi euro 37.649,17, fondati su un atto di precetto su assegni
[...]
bancari notificato in data 9.11.2023 e su decreto ingiuntivo n. 3506/2024 del Tribunale di
Catania, dichiarato esecutivo il 10.2.2025.
Il Tribunale rilevava che la debitrice, non costituitasi nel procedimento prefallimentare, non aveva contestato né dimostrato il mancato superamento delle soglie dimensionali e di indebitamento previste dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, comma 5, CCII, accertando la sussistenza di debiti scaduti e non pagati per importo superiore a euro 30.000,00 e lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.
Avverso detta decisione la proponeva reclamo, deducendo in sintesi: la Parte_1 mancata conoscenza del procedimento prefallimentare per asserito guasto del computer aziendale, unico strumento di accesso alla PEC, l'inesistenza del requisito del minimo indebitamento, atteso che parte dei debiti sarebbero stati già soddisfatti o duplicati dalla creditrice;
l'assenza di uno stato di decozione, trattandosi di difficoltà economica meramente temporanea.
Si costituivano, con comparsa di risposta depositata il 5 giugno 2025, la Curatela della
2 liquidazione giudiziale e la chiedendo il rigetto del Parte_1 Controparte_1 reclamo.
La causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio del
18.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la reclamante rappresenta che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado per l'apertura della liquidazione giudiziale, è stata dovuta a causa a lei non imputabile per una temporanea indisponibilità dell'unico PC aziendale.
La censura è infondata.
La notifica a mezzo PEC della domanda di liquidazione giudiziale si è perfezionata regolarmente all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese, come accertato dal
Tribunale.
Secondo consolidata giurisprudenza il corretto inoltro alla casella PEC del destinatario perfeziona la notificazione, a nulla rilevando eventuali disservizi del terminale informatico del ricevente, che non incidono sulla validità della comunicazione.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto la società contumace e, conseguentemente, ha deciso sulla base degli atti ritualmente acquisiti.
Con il reclamo proposto, lamenta inoltre l'insussistenza del credito e del Parte_1 requisito dell'indebitamento minimo.
Anche queste doglianze sono infondate.
Il credito della trova titolo in: decreto ingiuntivo n. 3506/2024 del Tribunale di CP_1
Catania, dichiarato esecutivo in data 10.2.2025, per euro 16.383,59, non opposto e, pertanto, munito di efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; atto di precetto del 9.11.2023, fondato su assegni bancari insoluti per euro 21.265,58, che ha dato luogo ad esecuzione mobiliare presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione del
27.2.2024.
3 Ne consegue che il credito vantato era certo, liquido ed esigibile, e la creditrice pienamente legittimata alla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Le deduzioni della reclamante circa presunti pagamenti in contanti o duplicazioni di voci di credito non trovano riscontro documentale e, comunque, risultano smentite dagli atti del fascicolo monitorio e dell'esecuzione.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la non ha fornito alcuna prova Parte_1 del mancato superamento della soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti e non pagati, che costituisce condizione per l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII.
La soglia dei 30.000,00 va infatti riferita a tutti i debiti dell'imprenditore scaduti e non pagati alla data di emissione della sentenza, e non soltanto al debito nei confronti del creditore istante.
Infatti, alla luce dell'esame della documentazione acquisita in atti, emerge il superamento del limite minimo di € 30.000,00 di cui all'art. 49 co. 5 CCII, confermato dall'esistenza dei debiti scaduti e non pagati e dall'esistenza dei debiti accertati e non contestati, nei confronti dell'Agenzia e di . CP_5 CP_6
Peraltro, ai sensi dell'art. 121 CCII grava sul debitore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'esclusione della liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie, la società rimasta contumace in primo grado, non ha assolto tale onere, né lo ha fatto in sede di reclamo.
In mancanza di tale prova, il debitore deve dunque ritenersi assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in caso di superamento di uno solo dei limiti dimensionali, anche in relazione ad un solo esercizio.
Al riguardo, occorre considerare che l'ultimo bilancio di esercizio depositato dalla reclamante è quello dell'anno 2022 e che dall'esame dello stesso depositato presso il
Registro delle Imprese, emerge chiaramente il superamento dei requisiti dimensionali.
In particolare, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, viene indicato un
4 attivo di € 371.344,00 con conseguente superamento di una delle tre soglie previste di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), CCII.
Con il secondo motivo, la reclamante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza.
La società afferma che la sua situazione di indebitamento non è riferibile ad una situazione irreversibile, ma ad una temporanea difficoltà di fare fronte alle proprie obbligazioni.
La doglianza non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), CCII, l'insolvenza “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, lo stato di insolvenza risulta desumibile: 1) dall'esito parzialmente infruttuoso del tentativo di recupero forzoso dei crediti fondati sugli assegni bancari non pagati;
2) dall'anomala evoluzione del passivo indicato in bilancio (da €
220.983,00 al 31.12.2021 a € 371.344,00 al 31.12.2022); 3) dal mancato deposito del bilancio relativo all'anno 2023; 4) dalla mancata costituzione in giudizio della società resistente.
Tutti gli elementi riferiti consentono di affermare che la debitrice versa in evidente stato di insolvenza, dovendosi escludere che possa trattarsi di una condizione di temporanea e transitoria difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.Rigetta il reclamo proposto da , nella qualità di Amm.re unico e Parte_2
5 legale rappresentante della avverso la sentenza n. 5/2025 del Tribunale Parte_1 di Marsala;
2.Condanna la società reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. di legge, in favore delle reclamate;
3.Dispone la distrazione delle spese in favore dell'Erario, risultando la Curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio il 18.09.2025
Il Consigliere rel.
LI RI
Il Presidente
AN L. CI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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