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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
N.1150/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2023 del R.G.A.C.
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di Parte_1 citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Maria Esposito, con la quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, via Mandrile n. 47
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura conferita su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Fiordoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Torre Annunziata, via L. Zuppetta n. 21
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 comma 1c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.2.2024 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive note e difese, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ratto di citazione regolarmente notificato in data 18.2.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 1.2.2023 ad istanza del
. con il quale le veniva intimato, quale erede di CP_1 Controparte_2 Per_1
, il pagamento della complessiva somma di € 103.218,70, in forza del decreto
[...] ingiuntivo n. 25/2011 reso dal tribunale di Torre Annunziata. Eccepiva l'istante di non essere erede della propria madre , e ciò in quanto, con testamento Persona_1 2
olografo del 26.5.2008, pubblicato dal notaio in data 24.5.2021, era stato istituito Per_2 erede testamentario il proprio fratello , né avendo essa opponente Controparte_3 mai accettato di essere erede legittima della defunta madre, essendo altresì ampiamente decorso il termine decennale di cui all'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità.
Eccepiva, inoltre, l'irregolarità del precetto, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo. In tali termini concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva il . in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 evidenziando di aver appreso dell'esistenza del testamento soltanto in occasione della notifica dell'odierno atto di opposizione a precetto, non risultando trasmesso il menzionato testamento all'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Torre
Annunziata. Dichiarava, pertanto, di rinunziare al precetto in questione.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del 6.2.2024, avendo le parti dichiarato al Giudice la sostanziale cessazione della materia del contendere, insistendo l'opponente per la condanna alle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale e della previsione di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, come riconosciuto dalle stesse parti alle udienze celebratesi in data 20.6.2023 e 18.7.2023, Cont avendo riconosciuto la difesa del fallimento il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva dell'opponente per effetto del testamento olografo pubblicato Parte_1 in data 24.5.2021. Non avendo le parti raggiunto accordo alcuno circa la regolamentazione delle spese, benché a tanto ripetutamente invitate dallo scrivente, chiedevano decidersi la causa, insistendo l'opponente nell'applicazione del principio della soccombenza virtuale e della previsione di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c..
Tanto premesso, rileva lo scrivente che il Giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una eventuale situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo egli provvedere sulle stesse
Proc. n. 1150/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
secondo il principio della soccombenza virtuale. Si è, infatti, affermato al riguardo che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ. 8.6.2005
n. 11962; conf., ex multis, Cass. civ.
2.8.2004 n. 14775; 17.8.2005 n. 17334; Trib. Roma
17.7.2019; Trib. Perugia 2.8.2019) Nel caso che ci occupa, come detto, le parti, nonostante un breve differimento dell'udienza di prima trattazione, non addivenivano ad un accordo circa la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, con conseguente necessità, in ossequio ai principi sopra richiamati, di una pronuncia giurisdizionale che risolvesse siffatta questione sulla scorta del menzionato principio della soccombenza virtuale. Orbene, sulla scorta della documentazione versata in atti anche da parte ricorrente, emerge la piena fondatezza delle doglianze denunciate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, attesa l'innegabile insussistenza della qualità di erede di in capo alla opponente . Si ricava, altresì, dalla Persona_1 Parte_1 stessa produzione di parte opposta, la regolare comunicazione, in data 7.6.2021, all'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Torre Annunziata, dell'avvenuta pubblicazione del testamento olografo della de cuius , sicchè, sul Persona_1 punto, la difesa del Fallimento opposto risulta smentita. L'invocata condanna al pagamento delle spese di giudizio, dunque, non può che essere pienamente accolta, pur tenendosi presente la collaborativa condotta processuale serbata dalla difesa di parte opposta, ai fini della immediata conciliazione della lite.
Tali spese, dunque, vanno liquidate, in favore di ed a carico del Parte_1
. in persona del legale rappresentante p.t., conformemente CP_1 Controparte_2 alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto della nota specifica e del valore dichiarato della lite (€ 103.218,70, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00) in complessivi € 4.186,00, di cui
€ 786,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Proc. n. 1150/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del legale
[...] CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.186,00, di cui € 786,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7.2.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 1150/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2023 del R.G.A.C.
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di Parte_1 citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Maria Esposito, con la quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, via Mandrile n. 47
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura conferita su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Fiordoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Torre Annunziata, via L. Zuppetta n. 21
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 comma 1c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.2.2024 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive note e difese, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ratto di citazione regolarmente notificato in data 18.2.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 1.2.2023 ad istanza del
. con il quale le veniva intimato, quale erede di CP_1 Controparte_2 Per_1
, il pagamento della complessiva somma di € 103.218,70, in forza del decreto
[...] ingiuntivo n. 25/2011 reso dal tribunale di Torre Annunziata. Eccepiva l'istante di non essere erede della propria madre , e ciò in quanto, con testamento Persona_1 2
olografo del 26.5.2008, pubblicato dal notaio in data 24.5.2021, era stato istituito Per_2 erede testamentario il proprio fratello , né avendo essa opponente Controparte_3 mai accettato di essere erede legittima della defunta madre, essendo altresì ampiamente decorso il termine decennale di cui all'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità.
Eccepiva, inoltre, l'irregolarità del precetto, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo. In tali termini concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva il . in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 evidenziando di aver appreso dell'esistenza del testamento soltanto in occasione della notifica dell'odierno atto di opposizione a precetto, non risultando trasmesso il menzionato testamento all'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Torre
Annunziata. Dichiarava, pertanto, di rinunziare al precetto in questione.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del 6.2.2024, avendo le parti dichiarato al Giudice la sostanziale cessazione della materia del contendere, insistendo l'opponente per la condanna alle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale e della previsione di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, come riconosciuto dalle stesse parti alle udienze celebratesi in data 20.6.2023 e 18.7.2023, Cont avendo riconosciuto la difesa del fallimento il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva dell'opponente per effetto del testamento olografo pubblicato Parte_1 in data 24.5.2021. Non avendo le parti raggiunto accordo alcuno circa la regolamentazione delle spese, benché a tanto ripetutamente invitate dallo scrivente, chiedevano decidersi la causa, insistendo l'opponente nell'applicazione del principio della soccombenza virtuale e della previsione di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c..
Tanto premesso, rileva lo scrivente che il Giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una eventuale situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo egli provvedere sulle stesse
Proc. n. 1150/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
secondo il principio della soccombenza virtuale. Si è, infatti, affermato al riguardo che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ. 8.6.2005
n. 11962; conf., ex multis, Cass. civ.
2.8.2004 n. 14775; 17.8.2005 n. 17334; Trib. Roma
17.7.2019; Trib. Perugia 2.8.2019) Nel caso che ci occupa, come detto, le parti, nonostante un breve differimento dell'udienza di prima trattazione, non addivenivano ad un accordo circa la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, con conseguente necessità, in ossequio ai principi sopra richiamati, di una pronuncia giurisdizionale che risolvesse siffatta questione sulla scorta del menzionato principio della soccombenza virtuale. Orbene, sulla scorta della documentazione versata in atti anche da parte ricorrente, emerge la piena fondatezza delle doglianze denunciate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, attesa l'innegabile insussistenza della qualità di erede di in capo alla opponente . Si ricava, altresì, dalla Persona_1 Parte_1 stessa produzione di parte opposta, la regolare comunicazione, in data 7.6.2021, all'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Torre Annunziata, dell'avvenuta pubblicazione del testamento olografo della de cuius , sicchè, sul Persona_1 punto, la difesa del Fallimento opposto risulta smentita. L'invocata condanna al pagamento delle spese di giudizio, dunque, non può che essere pienamente accolta, pur tenendosi presente la collaborativa condotta processuale serbata dalla difesa di parte opposta, ai fini della immediata conciliazione della lite.
Tali spese, dunque, vanno liquidate, in favore di ed a carico del Parte_1
. in persona del legale rappresentante p.t., conformemente CP_1 Controparte_2 alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto della nota specifica e del valore dichiarato della lite (€ 103.218,70, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00) in complessivi € 4.186,00, di cui
€ 786,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Proc. n. 1150/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del legale
[...] CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.186,00, di cui € 786,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7.2.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 1150/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4