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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6451 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 25759 /2024 promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Daniela Ferraro, C.F.: , ed elett.te C.F._2 dom.ta presso il suo studio in Acerra (Na), alla via Santolo Riemma, 4, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Part l (cod. fisc. 78 75 05 87) in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Amodio Persona_1
Marzocchella (P.E.C. t – cod. fisc. Email_2 [...]
) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso la sede C.F._3 CP_1 di LI, Via A. De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_1
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del TU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il TU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza depositata telematicamente.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto in sede di TU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Si legge, in particolare, che si possono “riconoscere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità comma 3 art 3 L. 104/92 dalla data di prescrizione
2 della sedia a rotelle (18.3.25), retrodatando la decorrenza delle prestazioni ad epoca ragionevolmente antecedente (gennaio 2025).”
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va parzialente accolta riconoscendo la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave a far data dal gennaio 2025.
Per quanto sopra, le spese di lite si compensano per 1/3 e l va condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave a far data dal gennaio 2025.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi € 1200,00, oltre IVA CPA e spe generali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
LI, 22/09/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 25759 /2024 promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Daniela Ferraro, C.F.: , ed elett.te C.F._2 dom.ta presso il suo studio in Acerra (Na), alla via Santolo Riemma, 4, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Part l (cod. fisc. 78 75 05 87) in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Amodio Persona_1
Marzocchella (P.E.C. t – cod. fisc. Email_2 [...]
) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso la sede C.F._3 CP_1 di LI, Via A. De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_1
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del TU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il TU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza depositata telematicamente.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto in sede di TU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Si legge, in particolare, che si possono “riconoscere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità comma 3 art 3 L. 104/92 dalla data di prescrizione
2 della sedia a rotelle (18.3.25), retrodatando la decorrenza delle prestazioni ad epoca ragionevolmente antecedente (gennaio 2025).”
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va parzialente accolta riconoscendo la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave a far data dal gennaio 2025.
Per quanto sopra, le spese di lite si compensano per 1/3 e l va condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave a far data dal gennaio 2025.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi € 1200,00, oltre IVA CPA e spe generali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
LI, 22/09/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
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