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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5161/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
24/10/2024 iscritto al N. RG 5161/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
15/01/2025
DA nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. CATERA CodiceFiscale_1
GAETANO;
e nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MISASI GIORGIO;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza 15/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa VE (KR) in data
25/09/1998 deducendo che, in data 14.10.2020, sottoscrivevano accordo in negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/14, autorizzato in data 29.10.2020 dal
Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale Ordinario, e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui al verbale d'udienza 15/01/2025, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5161/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa VE KR il 25/09/1998 tra e alle condizioni dagli Parte_1 CP_1
stessi concordate nel verbale d'udienza del 15/01/2025
dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 05/02/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone