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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8291 del R.G. 2016, riservata per la decisione con ordinanza del 14.03.2025 ed avente ad oggetto: “separazione giudiziale”,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Daniela Meoli, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via Giuseppe Mazzini n. 64, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Matilde Massagli, presso il cui studio, sito in Taranto alla via
Mezzetti n. 21, è elettivamente domiciliata;
-resistente –
Nonché il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025. Con ordinanza del 14.03.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
1 Con ricorso depositato in data 22.11.2016, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, a San Marzano di San Giuseppe (TA), in data 27.09.2014, con la sig.ra dalla cui unione era nato il figlio (il 10.02.2015), CP_1 Per_1 proponeva domanda di separazione personale con addebito alla moglie, responsabile della fine dell'unione per avere tollerato e alimentato le continue e insistenti ingerenze dei suoi genitori, in relazione al management familiare e al modo di provvedere alla cura del piccolo (orario di uscita dall'asilo, farlo pranzare, cenare e dormire presso di Per_1 loro, adottare di comune accordo con la figlia ogni decisione concernente il minore), limitandolo di fatto nel suo diritto di vedere e tenere con sé il figlio.
In particolare, lamentava che la moglie imponeva in via autoritaria le sue scelte sulla residenza familiare, avendo i coniugi iniziato a convivere al piano superiore dell'immobile in proprietà dei suoi genitori, concessole in comodato;
decideva lei di trascorrere le vacanze presso la residenza estiva dei propri genitori;
impediva al minore di avere rapporti anche con i nonni paterni, affidando il bambino, quando era impegnata al lavoro, solo a sua madre, sig.ra che replicava l'atteggiamento Controparte_2 rifiutante della figlia, rispetto al desiderio del padre di vedere . Per_1
Per tali ragioni, in più occasioni era stato costretto a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, anche perché la moglie gli aveva ingiustificatamente sottratto le chiavi della casa familiare e durante le discussioni del 04.10.2015 e del 12.10.2016, aveva anche subito percosse e lesioni dalla . CP_1
Evidenziava che le condotte ostruzionistiche e denigratorie della madre avevano determinato nel minore un vero e proprio stato di “alienazione parentale”, creando uno stato di smarrimento e allontanamento emotivo dalla figura paterna.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito all'altro coniuge e l'affidamento esclusivo a sé del minore, con regolamentazione degli incontri madre- figlio come disciplinati in ricorso;
nulla disporsi a titolo di mantenimento per il figlio, atteso che, lavorando entrambi, i genitori vi avrebbero concorso in via diretta;
la divisione in parti uguali del saldo del conto corrente acceso presso la Credem, cointestato tra i coniugi. In subordine, disporre l'affidamento condiviso del minore, assumendo ogni provvedimento che ne garantisca la crescita costante ed equilibrata con entrambi i genitori.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 17.07.2017, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma CP_1 contestava le accuse nei suoi confronti. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso,
2 infatti, era il l'unico responsabile della separazione “per non aver mai voluto Pt_1 creare l'unione coniugale formando una famiglia con la moglie, per aver continuato ad avere e vivere in maniera ossessiva il legame con la famiglia d'origine, per aver sottoposto la moglie ed il figlio ai suoi continui scatti d'ira e violenza, per aver vessato la moglie continuamente, per averla minacciata anche di morte solo per ottenere
l'assoluta ubbidienza, per averla denigrata e per aver tentato di annientarne la personalità”.
Precisava che il 12.10.2016, il marito aveva avuto uno dei suoi soliti scatti d'ira e di violenza e decise di allontanarsi per qualche giorno e, invece, non vi fece più ritorno;
inoltre, numerose erano state le aggressioni subite dal , sia in costanza di Pt_1 matrimonio e durante la gravidanza, che dopo la separazione di fatto.
Quanto ai profili economici, evidenziava la sussistenza di una netta sproporzione fra le posizioni reddituali delle parti, in quanto il marito, oltre a percepire redditi per un importo pari al triplo rispetto al suo, si era impossessato delle somme giacenti sul conto corrente loro cointestato.
Pertanto, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio a sé, con regolamentazione delle modalità di incontro col padre, l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, con previsione, a carico del , di un assegno a titolo di mantenimento, a favore Pt_1 della resistente, pari ad € 500,00 mensili, oltre che di un assegno mensile a titolo di mantenimento, a favore del figlio , pari ad € 700,00, da aumentare ad € 1.200 in Per_1 caso di rigetto della domanda di concorso al mantenimento della resistente, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione coniugi del 17.07.2017, con ordinanza del 07.09.2017, il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre e regolamentazione del c.d. diritto di visita del padre (il martedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, prelevando il minore dall'asilo ed ivi riportandolo il giorno successivo;
nonché il primo e terzo fine settimana dalle ore 14,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì, con prelevamento ed accompagnamento del minore all'asilo. Inoltre il minore trascorrerà con il genitore non affidatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre (ore 15,00) al 30 dicembre successivo (ore 20,00) negli anni pari, dal
30 dicembre (ore 15,00) al 6 Gennaio (ore 20,00) negli anni dispari;
dalle ore 15,00 del giovedì Santo alle ore 20,00 del martedì successivo negli anni dispari;
venti giorni
3 consecutivi durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno anno per anno entro il mese di giugno); con obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere a titolo mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimettendo le parti innanzi al Giudice istruttore, per il prosieguo.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in data 19.11.2017, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 07.09.2017, la resistente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre e una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno;
chiedeva, inoltre, l'espletamento di una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali del . Pt_1
A fondamento dell'istanza, deduceva che il ricorrente, già resosi responsabile di fatti gravissimi in danno della resistente e sottoposto, con provvedimento del G.I.P. di Taranto del 14.07.2017, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da e dai genitori della stessa, con obbligo di restare ad una CP_1 distanza di almeno 200 mt. e di non comunicare con gli stessi, poneva in essere comportamenti sistematicamente contrari all'interesse del minore e al regime dell'affidamento condiviso.
Fissata per la discussione dell'istanza in contraddittorio, l'udienza del 12.12.2017, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 29.01.2018 il G.I. confermava l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, eliminando il pernotto infrasettimanale presso il padre;
evidenziando l'opportunità dell'avvio di un percorso familiare per i coniugi, al fine di elaborare i propri vissuti e trovare un canale di comunicazione.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 12.03.2018, il ricorrente chiedeva, dunque, la revoca la revoca dell'ordinanza emessa in data 29.01.2018, in quanto del tutto infondata e gravemente lesiva dell'interesse del minore, e, per l'effetto, confermare i provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale del 07.09.2017.
Espletata la CTU psicologica con la dr.ssa , volta tra l'altro ad accertare le Persona_2 cause del conflitto tra e , la capacità genitoriale di Parte_1 CP_1 entrambi, le dinamiche relazionali tra ciascun genitore e il figlio minore ed acquisito l'elaborato peritale, con ordinanza del 13.12.2018, il G.I., nelle more subentrato nell'assegnazione del procedimento, confermava il l'ordinanza del 29.1.2018, con riferimento alle modalità di esercizio delle prerogative genitoriali del e Pt_1 prescriveva ai coniugi l'avvio del percorso di “setting terapeutico” indicato dal CTU.
4 Acquisita la relazione della Asl di Taranto – Servizio di Psicologia Clinica e preso atto dell'avvio, da parte dei coniugi, di un percorso di sostegno alla genitorialità, all'udienza del 16.10.2019, le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status; dichiarata la separazione personale dei coniugi (sent. n. 2773/2019
– pubbl. il 07.11.2019), la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per le statuizioni accessorie.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e subentrata la scrivente al precedente
Giudice istruttore, con ricorso depositato in data 29.07.2021, la resistente rappresentava che con ordinanza del 30.6.2021 del G.I.P. di Taranto, al era stata applicata la Pt_1 misura cautelare coercitiva della custodia in carcere (poi sostituita, all'esito del riesame, col divieto di avvicinamento alla con la prescrizione di osservare una distanza di CP_1 almeno 20 mt. e di non comunicare in alcun modo con la stessa). Pertanto, attesa l'indole violenta del e i gravi comportamenti dallo stesso posti in essere, anche alla Pt_1 presenza del piccolo , coinvolto, tra l'altro, nei violenti e continui litigi avvenuti Per_1 tra il padre e lo zio contro i genitori a causa della continua richiesta di danaro, CP_3 chiedeva la sospensione degli incontri padre-figlio e la revoca della responsabilità genitoriale del , adottando ogni ulteriore provvedimento a tutela dell'interesse Pt_1 del minore.
Instaurato il contraddittorio sull'istanza, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
06.09.2021, gli incontri, allo stato, venivano sospesi, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti, di svolgere indagini sociali nei confronti di . Pt_1
Nelle more, con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato il 13.12.2021, la resistente esponeva che, in data 24.11.2021, il Tribunale di Lecce aveva applicato al , Pt_1 ritenuto socialmente pericoloso, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, della durata di due anni, prescrivendogli tra l'altro, il divieto di avvicinamento alla , di comunicare con la stessa e l'obbligo di seguire un piano CP_1 terapeutico diretto a contenere le pulsioni violente.
Evidenziava, altresì, che il ricorrente non versava alcuna somma per il mantenimento del figlio, in violazione di quanto disposto con ordinanza del 07.09.2017.
Chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento super esclusivo a sé del figlio , oltre Per_1 che la revoca, in via definitiva, della responsabilità genitoriale del ricorrente e la conferma della sospensione degli incontri tra padre e figlio.
Con ordinanza del 21.02.2022 veniva, dunque, disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, confermando la temporanea sospensione degli incontri tra il padre e
5 ; inoltre, veniva disposta la presa in carico del minore da parte del Servizio Per_1 Per_1 di Psicologia clinica, al fine di valutare la sussistenza o meno di eventuali pregiudizi per il minore nel ripristino degli incontri con il padre. Quanto alle statuizioni economiche,
l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento (cfr. atto di precetto del 22.05.2021 e atto di pignoramento dell'11.06.2021), posto a carico del ricorrente, giustificava l'ordine alla CREDEM di pagamento diretto della somma mensile di € 400,00.
Espletata l'istruttoria orale e acquisite le relazioni aggiornate dai Servizi incaricati, all'udienza del 13.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c; con ordinanza del 14.03.2025, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi.
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di separazione personale tra i coniugi con sentenza non definitiva 2773/2019 – pubbl. il 07.11.2019, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
3. Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha allegato che la crisi coniugale è stata causata dalla condotta del coniuge, che nel corso del matrimonio ha sottoposto la moglie e il figlio ai suoi continui scatti di ira e violenza, ha vessato la moglie continuamente e l'ha minacciata anche di morte solo per ottenerne l'assoluta ubbidienza (…) e ha aggiunto che la moglie doveva attenersi alle sue decisioni ed imposizioni, altrimenti sono urla, aggressioni, offese e minacce e tanto
è accaduto sia durante la gravidanza sia alla presenza del piccolo (…). Numerose Per_1 sono state anche le aggressioni subite dalla resistente ad opera del marito e non solo durante il matrimonio e la gravidanza, ma anche dopo la separazione di fatto (…).
I fatti posti dalla resistente a base della domanda di addebito hanno trovato riscontro nella documentazione sanitaria prodotta (all.1 relazione di pronto soccorso del 12.10.2016; all.2 relazione di pronto soccorso del 29.10.2016; all.3 relazione medica del 07.12.2016; all.4 relazione del pronto soccorso del 01.02.2017; all.5 relazione del 118 del 24.03.2017; all.7 relazione del 118 del 13.06.2017; all.8 relazione del 118 del 27.06.2017; all.9 relazione del pronto soccorso del 05.07.2017) e nella misura cautelare emessa dal G.I.P. di Taranto il 14.07.2017 del divieto per il (imputato per il reato di cui agli artt. Pt_1
572 c.p. e 61 n.11 quinquies c.p.c. perché maltrattava la moglie (…) anche durante lo stato di gravidanza (al settimo mese) e poi in presenza del loro figlio minore (…), sia durante la convivenza matrimoniale (…), che all'indomani della separazione (…)) di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da e dai genitori della stessa, CP_1
6 con obbligo di mantenersi a distanza di almeno 200 mt. e di non comunicare in alcun modo con gli stessi.
Il Collegio evidenzia che il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge la contestazione specifica e circostanziata dei fatti addotti dalla controparte, contestazione che per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile.
La violenza e le condotte prevaricatorie per la conseguente intollerabilità della vita coniugale, devono ritenersi certamente foriere di addebito in quanto, in ossequio alle fonti sovranazionali (art. 3 della Convenzione di Istambul) costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei doveri che nascono dal matrimonio;
tale violazione di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale sono di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge e infatti l'accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini della pronuncia dell'addebito con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n.3925/2018;
Tribunale Milano sez. IX, 27/04/2023, n. 3388).
Tanto premesso, gli atti di violenza commessi dal in danno della - al di là Pt_1 CP_1 dell'accertata responsabilità penale e della rilevanza delle condotte riferite ai fini delle determinazioni in ordine alla genitorialità (come oltre precisato) – sono idonee a fondare una pronuncia di addebito a suo carico in quanto ne rivelano l'indole violenta e refrattaria, che si è manifestata in costanza di matrimonio e anche a seguito della separazione di fatto tra i coniugi e del ricorso per la separazione giudiziale. Né può ritenersi in questa sede, ad un esame comparativo, che i maltrattamenti reciprocamente posti in essere dai coniugi si equivalgano, non essendo stati accertati profili di colpevolezza a carico della resistente
(anche con riguardo alle lesioni del 04.10.2015 e del 12.10.2016, gli unici episodi specificamente allegati dal ricorrente).
Con sentenza n.977/2019 del 14.10.2019, la Corte d'Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, infatti, ha conferma la sentenza del 27.04.2018, con cui il G.U.P. di Taranto ha dichiarato non luogo a provvedere nei confronti di per il reato ex art.572 CP_1
c.p.c. perché maltrattava il coniuge con frequenti offese e per il reato ex art. 574 c.p.c. perché sottraeva il figlio minore al padre. Per_1
7 Pertanto, gli elementi sopra riportati consentono di affermare che la separazione sia addebitabile al mentre, va rigettata la richiesta di addebito alla Parte_1 resistente.
4. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente.
Preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sulle istanze di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale formulata dalla resistente.
Sul punto si osserva che la pronuncia di decadenza (o sospensione) è un provvedimento necessario ove si registri l'inadeguatezza genitoriale per il quale assume rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento. La invocata pronuncia di decadenza invero non avrebbe propriamente una valenza sanzionatoria nei confronti del genitore, ma di tutela del minore e la stessa non è certo tesa ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per i figli, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
In sostanza, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass.n.11122/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, il , imputato nel procedimento penale Pt_1
(4961/21 R.G.N.R.) per i reati 81 cpc, 612 bis c.p. co.1 e 2, 629 c.p., perché molestava e minacciava la ex moglie , con condotte reiterate nel tempo consistite nel CP_1 cercarla con insistenza, chiamandola ripetutamente e inoltrandole messaggi, appostandosi sotto casa e presentandosi nei posti da lei abitualmente frequentati, assillandola con ossessive richieste di somme di denaro, verosimilmente da lui impiegate per l'acquisto di cocaina, essendone assiduo consumatore, a fronte delle quali era solito
8 proferire minacce (…), facendo anche mostra in un'occasione di una pistola (…), così ingenerando nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia, temendo la commissione di gesti estremi del verso di lei, verso i genitori e verso il figlio Pt_1 minore (…), quest'ultimo, suo malgrado, costretto a subire il pessimo esempio Per_1 del padre e del di lui fratello convivente, i quali sono soliti adottare analoghi comportamenti molesti anche nei riguardi del genitori, al fine di ottenere il denaro necessario per l'acquisto dello stupefacente, incuranti della presenza del minore e parlando dinanzi a lui di “erba da fumare”, inducendo il bambino, in varie occasioni, a simulare il gesto del fumo, con provvedimento del G.I.P. di Taranto del 30.06.2021, è stato attinto dalla misura cautelare coercitiva della custodia in carcere;
sostituita, con la misura cautelare degli arresti domiciliari e poi, in parziale accoglimento del riesame, con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa;
con prescrizione CP_1 di mantenere una distanza non inferiore ai 200 mt. e di non comunicare in alcun modo, neppure in via diretta con la stessa.
Con sentenza n. 2690/2023, del 02.08.2023, il Tribunale di Taranto – Prima Sezione penale ha dichiarato il “colpevole dei delitti contestati (…) con condanna alla Pt_1 pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese del procedimento”.
Inoltre, stante il persistere di condotte violente e inadeguate, con decreto del Tribunale di
Lecce – Sez. Riesame e Misure di Prevenzione del 24.11.2021 è stata adottata nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, ritenendo sussistente una spiccata pericolosità sociale, come può desumersi dagli atti del procedimento penale (n. 4690/2021 R.G.N.R.) e dagli altri procedimenti penali a suo carico, proposti per delitti contro la persona.
1. E' evidente che le condotte del sono palesemente in contrasto con il ruolo Pt_1 genitoriale, che dovrebbe tendere alla cura, educazione e istruzione del minore, favorendone una crescita sana ed equilibrata. I comportamenti accertati, invece, costituisco non solo un ostacolo al regime di affidamento condiviso, ma appaiano di una gravità tale da giustificare, in un'ottica di tutela del prevalente interesse del minore, la pronuncia di un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, nei confronti del padre, anche tenuto conto che i procedimenti penali instaurati a suo carico non sono stati ancora conclusi;
non escludendo che il ricorrente, proseguendo un percorso terapeutico e di rafforzamento della genitorialità, possa in futuro chiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale.
9 Nella valutazione della capacità genitoriale del ricorrente e della sussistenza di condotte gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo del minore deve, inoltre, essere considerato il mancato contributo del padre alle esigenze di mantenimento del figlio. Nel corso del procedimento il non ha ottemperato all'obbligo sullo stesso gravante di Pt_1 corrispondere l'assegno mensile in favore del figlio , ragione per la quale con Per_1 ordinanza del 21.02.2022 ne è stato disposto il versamento diretto ex art. 156 c.c., con ordine alla CREDEM di versare a la somma mensile di € 400,00, CP_1 trattenendola mensilmente dalla retribuzione dovuta all'obbligato.
In considerazione dei persistenti comportamenti inadeguati, posti in essere dal ricorrente, che non mostra segni di resipiscenza (ancora, di recente, è stato rinviato a giudizio per i reati ex art.81 cpv e 612 bis c.p. perché molestava e minacciava gli avv.ti Matilde
Massagli e Luisa Sibilla, legali patrocinanti la ex moglie, rispettivamente, nel procedimento civile di separazione e nei procedimenti penali instaurati a suo carico per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della donna, cfr. decreto del
G.I.P. del Tribunale di Taranto del 20.12.2022), il Collegio reputa opportuno che, allo stato, gli incontri padre-figlio restino sospesi.
Del resto, in merito alla sussistenza di eventuali “margini per il recupero del rapporto di
con il padre”, nella relazione del Servizio di Psicologia clinica si evidenzia che Per_1 emerge comunque una modalità difensiva messa in atto da sulle tematiche Per_1 riguardanti la figura paterna che non consente al momento la ripresa dei rapporti padre- figlio;
né l'atteggiamento “difensivo” del minore appare imputabile alla condotta ostruzionistica della madre, come prospettato dal ricorrente, dal momento che la stessa appare collaborativa rispetto alla possibile ripresa di uno spazio comunicativo
(cfr. relazione del 22.04.2024: “La madre sembra ben disposta ad aprire uno spazio comunicativo, tarato sulle capacità cognitive ed emotive del bambino, per cominciare in maniera graduale a co-costruire una narrazione completa e lineare delle vicende passate
e presenti”).
5. Sul mantenimento del figlio minore.
Quanto alle determinazioni economiche si osserva che né la decadenza né la sospensione dalla responsabilità incidono sull'obbligo di mantenimento in senso limitativo, posto che esse comportano esclusivamente, a tutela del minore, la sospensione dei poteri di rappresentanza e amministrazione del minore. L'obbligo di mantenimento del minore permane, pertanto, in capo ai genitori pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza in quanto l'unica deroga alla permanenza dell'obbligo di
10 mantenimento, conseguente a una decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale è prevista in materia di affidamento familiare (artt. 2-5, l. n. 184/83), ove tale obbligo è posto dalla legge a carico dell'affidatario; del resto, la perdita della responsabilità genitoriale è una provvedimento che grava sul genitore e sarebbe illogico che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della responsabilità genitoriale ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sul figlio, che è il soggetto, a beneficio del quale la decadenza o la sospensione è comminata.
Nel caso di specie il contributo al mantenimento del minore va confermato nella misura di € 400,00 mensili, confermando il versamento diretto, tenuto conto della documentazione reddituale acquisita (cfr. C.U. 2024-2023-2022) e della persistente capacità lavorativa del ricorrente, che dichiara di svolgere attività di consulenza nell'ambito del mercato finanziario.
Quanto alle spese straordinarie, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Taranto.
Tenuto conto della sospensione, deve essere disposta a favore della l'integrale CP_1 percezione dell'assegno unico per il figlio.
6. Sul mantenimento del coniuge.
Quanto alla richiesta di assegno separativo ritiene il Collegio che non sussistono gli estremi per riconoscere l'assegno, in quanto è donna giovane, lavoratrice e CP_1 non vi è prova di una significativa disparità economica tra le parti che giustifichi un assegno di mantenimento in favore della resistente, che è percettrice di redditi propri adeguati (cfr. C.U. 2024-2023-2022) per consentirle di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirle prima della separazione.
7. Sulle spese di lite.
La natura delle questioni trattate e l'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato decreto del 19.12.2018.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) addebita la separazione al ricorrente;
11 2) dichiara sospeso dalla responsabilità genitoriale su Parte_1 Per_3
, che pertanto verrà esercitata in via esclusiva dalla madre con sospensione
[...] degli incontri padre-figlio;
3) pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del Parte_1 figlio , versando a la somma di € 400,00 mensili Per_1 CP_1 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
oltre al concorso, nella misura del
50%, delle spese straordinaria come da protocollo vigente;
4) dispone a favore di , l'integrale percezione dell'assegno unico per il CP_1 figlio , nato a [...] il [...]; Persona_3
5) ordina alla CREDEM Credito Emiliano Spa, con sede alla Via Emilia S.Pietro n.
4-Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare direttamente a nata a [...] il [...], il contributo dovuto da CP_1
nato a [...] il [...], per il mantenimento del figlio Parte_1
, pari ad € 400,00 mensili;
Per_1
6) rigetta ogni ulteriore domanda;
7) compensa tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU, già liquidate con decreto del 19.12.2018.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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