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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 35/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21.05.2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Raffaelli per parte ricorrente e l'avv. Matranga per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro pagina 1 di 8 Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35/2023 promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLI FILIPPO
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle patologie da lei sofferte, con la conseguente condanna di al CP_1
pagina 3 di 8 pagamento del trattamento economico previsto dalla legge. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato sin dall'anno 2000, in modo continuativo e sino al 2021 presso
AVI.COOP quale operaia agricola addetta al reparto “taglio polli”, presso il quale svolgeva le attività di taglio dei polli, disossamento, confezionamento e movimentazione delle casse dei prodotti lavorati. Nel corso degli anni la ricorrente iniziava a manifestare dolori sempre più intensi all'arto superiore destro sino a quando nel 2021, all'esito di visita medica periodica presso il medico competente, veniva rilevata una situazione patologica di sindrome da sovraccarico degli arti superiori, con conseguente invio della certificazione di malattia professionale ad che, tuttavia respingeva la richiesta di riconoscimento della malattia CP_1
professionale, ritenendo inidoneo il rischio lavorativo a cui era stata esposta la lavoratrice rispetto alla patologia riscontrata.
La ricorrente quindi, sulla base della certificazione medica nonché di una relazione medico legale di parte, ha promosso il presente giudizio affermando di soffrire delle seguenti patologie riconducibili causalmente all'attività lavorativa svolta: tendinopatia spalla destra (cod. 223+cod.
227 - 7%), epicondilite gomito destro (cod. 232 - 4%), tenosinoviti polso destro (cod. 267 –
4%).
Si è costituito in giudizio contestando integralmente la pretesa della ricorrente, negando CP_1
la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia professionale, negando in particolare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta dalla ricorrente e le patologie denunciate, per inidoneità del rischio per durata ed intensità.
La causa è stata istruita tramite prova testimoniale e CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
2.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per le ragioni che seguono.
I testimoni, sentiti all'udienza del 18.06.2024, hanno reso dichiarazioni significative e pagina 4 di 8 sufficientemente precise circa l'attività in concreto svolta dalla ricorrente. Il teste
[...]
a riferito: “conosco abbiamo lavorato insieme alla a Santa sofia Tes_1 Testimone_2 Parte_2
dal 2014 al 2023 quando sono andato in pensione;
eravamo entrambi addetti al sezionamento;
quando io sono arrivato nel 2014 la sig.ra era già presente. Siamo stati sempre nello stesso reparto, facevamo Pt_1
sezionamento della carne;
io ero addetto a dei macchinari ed ero addetto al controllo;
la signora come tutte le donne era addetta alla rifinitura, al coltello e girava tutte le postazioni di lavoro;
la usava coltelli sia Pt_1
meccanici che manuali, aveva varie mansioni. Il coltello ad anello è un coltello meccanico, è un coltello che non pesa molto ma ad usarlo continuamente il movimento col polso ha provocato varie malattie professionali. Chi aveva mansioni come la signora in questione doveva staccare le casse dall'alto per portarlo al piano di lavoro. di questi stacchi se ne facevano centinaia al giorno per non dire migliaia. Lo so perché ero rappresentante sindacale
e spesso venivano a rappresentarmi queste problematiche. Gli ultimi turni erano dalle 5:10 alle 12:10, il pomeriggio era dalle 12:50 alle 19:20. Erano 7,5 e mezzo più o meno.”
La teste ha riferito: “Conosco la signora perché abbiamo lavorato insieme, io ora sono in Tes_3 Pt_1
maternità e lei ora fa un altro lavoro. abbiamo lavorato insieme dal 2014 fino a febbraio 2023 quando io sono andata in maternità e lei ha cambiato lavoro. Lavoravamo insieme al reparto taglio, si usavano tutti i giorni i coltelli, il coltello ad anello e sollevavamo pesi, facevamo bancali che sollevavamo sopra le spalle. Anche se non facevamo i bancali mandavamo via casse pesantissime con i carrelli e sui nastri. Il coltello lo usavamo per molte ore alla giornata, il coltello ad anello è un coltello elettrico che taglia sempre.
Io ci ho lavorato dal 2014, la signora da 24 anni buoni. Anche io ho fastidi ma grazie alla maternità ho staccato un po'. I turni di lavoro sono di 7 ore al giorno (…) lei lavorava anche nelle macchine, prendeva le casse dai nastri trasportatori. Io non ci ho lavorato nelle macchine, lei sì. A lei avevano insegnato anche ad usare le macchine, per questo lei faceva sia taglio che macchine mentre io no. Lei la usava ancora di più la spalla.”.
Il CTU medico legale, con relazione che si ritiene di dovere recepire integralmente in quanto motivata, logica e immune da vizi, svolta nel contraddittorio delle parti e rispetto alla quale le pagina 5 di 8 parti non hanno formulato osservazioni, ha appurato quanto segue (cfr. pagg. 10 e segg. ti della relazione di CTU): “Sulla scorta dell'esame della documentazione sanitaria esibita, dei rilievi clinici effettuati, nonché delle informazioni assunte si può affermare che la P è affetta da TENDINOPATIA
DELLA SPALLA DESTRA, EPICONDILITE GOMITO DESTRO E TENDINOPATIA
POLSO DESTRO. A seguito di comparsa di dolore e impotenza funzionale all'arto superiore destro, in particolare a livello di spalla, gomito e polso, la P. ha eseguito, dal 2021, accertamenti clinici (visite specialistiche ortopediche) e strumentali (ecografie e RM di tutti tre distretti ) in dettaglio in precedenza riportati, che attestavano la presenza di tendinopatia del tendine del muscolo sovraspinoso della spalla, tendinopatia calficica dei tendini epicondiloidei del gomito e tenosinovite dei tendini dei muscoli flessori ed estensori del polso.
Dal punto di vista lavorativo, la P ha svolto, dal 2000 al 2024, l'attività di operaia avicola addetta sempre presso il reparto taglio polli, per sette ore al giorno più ore di straordinario con due pause. In particolare, la mansione consiste nell'utilizzo di coltello e coltello ad anello, questo mantenuto con la mano destra, per effettuare taglio e disosso, effettuava poi confezionamento, piegamento ali di pollo;
le suddette mansioni comportano sollecitazione in maniera continua e ripetitiva di gomito polso e mano. La turnazione lavorativa comportava poi la movimentazione manuale delle casse del prodotto confezionato che erano sollevate e poste su nastro trasportatore e sui bancali, attività che comporta la sollecitazione di spalla e gomito. Si ritiene che l'attività lavorativa svolta dalla P per un periodo complessivo di circa 20 anni, sia stata caratterizzata da movimenti ripetitivi con conseguente sovraccarico biomeccanico a carico dell'arto superiore dx tale da produrre la comparsa del quadro di tendinopatia degenerativa a carico delle articolazioni dell'arto stesso (spalla, gomito e polso). Il dato è confermato dalla valutazione del livello di rischio identificato nella check list Ocra del 9.8.21 con valutazione complessiva all'arto superiore dx pari a 11,23, valore in fascia rossa (11,1 -14,00), nonché dalle testimonianze ottenute nel corso del procedimento. CONCLUSIONI: 1) La Pz. è affetta da tendinopatia spalla dx., epicondilite gomito dx e tenosinovite polso dx. 2) Sussiste nesso di causalità tra esercizio delle lavorazioni e patologia denunciata. 3) L'epoca di manifestazione clinica è marzo 2021; la denuncia di malattia professionale è stata fatta in data 16.6.21. 4) Valutazione secondo tabelle DL 38/00: -tendinopatia spalla
pagina 6 di 8 dx (codice 227 e 224) 6%; -epicondilite gomito dx (codice 232) 2%; -tenosinovite polso dx (codice 267) 3%.
Danno biologico permanente complessivo: 10% (dieci%) a datare dalla data di presentazione della domanda.”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento, risultando dimostrate tanto le patologie lamentate dalla ricorrente quanto la loro riferibilità causale all'attività lavorativa da questa svolta e, pertanto, viene condannata ad erogare CP_1
alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico sofferto, determinato nella percentuale complessiva del 10% indicata dal CTU con decorrenza dalla data del 16.06.2021, epoca della domanda amministrativa (cfr. doc. 1 ricorrente), il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi a liquidarle come in dispositivo secondo quanto stabilito dal D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione riferimento per il valore della causa in materia di previdenza quantificato in € 15.579,00 (importo pari all'indennità in capitale liquidabile da ), compensi minimi in ragione della non CP_1
complessità della causa, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza sono definitivamente posta a carico dell' e vengono liquidate in CP_2
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna a corrispondere alla CP_1
ricorrente l'indennizzo in conto capitale per il danno biologico cagionato, nella misura dell'10%, dalla malattia professionale di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre CP_1
pagina 7 di 8 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 35/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21.05.2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Raffaelli per parte ricorrente e l'avv. Matranga per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro pagina 1 di 8 Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35/2023 promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLI FILIPPO
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle patologie da lei sofferte, con la conseguente condanna di al CP_1
pagina 3 di 8 pagamento del trattamento economico previsto dalla legge. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato sin dall'anno 2000, in modo continuativo e sino al 2021 presso
AVI.COOP quale operaia agricola addetta al reparto “taglio polli”, presso il quale svolgeva le attività di taglio dei polli, disossamento, confezionamento e movimentazione delle casse dei prodotti lavorati. Nel corso degli anni la ricorrente iniziava a manifestare dolori sempre più intensi all'arto superiore destro sino a quando nel 2021, all'esito di visita medica periodica presso il medico competente, veniva rilevata una situazione patologica di sindrome da sovraccarico degli arti superiori, con conseguente invio della certificazione di malattia professionale ad che, tuttavia respingeva la richiesta di riconoscimento della malattia CP_1
professionale, ritenendo inidoneo il rischio lavorativo a cui era stata esposta la lavoratrice rispetto alla patologia riscontrata.
La ricorrente quindi, sulla base della certificazione medica nonché di una relazione medico legale di parte, ha promosso il presente giudizio affermando di soffrire delle seguenti patologie riconducibili causalmente all'attività lavorativa svolta: tendinopatia spalla destra (cod. 223+cod.
227 - 7%), epicondilite gomito destro (cod. 232 - 4%), tenosinoviti polso destro (cod. 267 –
4%).
Si è costituito in giudizio contestando integralmente la pretesa della ricorrente, negando CP_1
la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia professionale, negando in particolare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta dalla ricorrente e le patologie denunciate, per inidoneità del rischio per durata ed intensità.
La causa è stata istruita tramite prova testimoniale e CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
2.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per le ragioni che seguono.
I testimoni, sentiti all'udienza del 18.06.2024, hanno reso dichiarazioni significative e pagina 4 di 8 sufficientemente precise circa l'attività in concreto svolta dalla ricorrente. Il teste
[...]
a riferito: “conosco abbiamo lavorato insieme alla a Santa sofia Tes_1 Testimone_2 Parte_2
dal 2014 al 2023 quando sono andato in pensione;
eravamo entrambi addetti al sezionamento;
quando io sono arrivato nel 2014 la sig.ra era già presente. Siamo stati sempre nello stesso reparto, facevamo Pt_1
sezionamento della carne;
io ero addetto a dei macchinari ed ero addetto al controllo;
la signora come tutte le donne era addetta alla rifinitura, al coltello e girava tutte le postazioni di lavoro;
la usava coltelli sia Pt_1
meccanici che manuali, aveva varie mansioni. Il coltello ad anello è un coltello meccanico, è un coltello che non pesa molto ma ad usarlo continuamente il movimento col polso ha provocato varie malattie professionali. Chi aveva mansioni come la signora in questione doveva staccare le casse dall'alto per portarlo al piano di lavoro. di questi stacchi se ne facevano centinaia al giorno per non dire migliaia. Lo so perché ero rappresentante sindacale
e spesso venivano a rappresentarmi queste problematiche. Gli ultimi turni erano dalle 5:10 alle 12:10, il pomeriggio era dalle 12:50 alle 19:20. Erano 7,5 e mezzo più o meno.”
La teste ha riferito: “Conosco la signora perché abbiamo lavorato insieme, io ora sono in Tes_3 Pt_1
maternità e lei ora fa un altro lavoro. abbiamo lavorato insieme dal 2014 fino a febbraio 2023 quando io sono andata in maternità e lei ha cambiato lavoro. Lavoravamo insieme al reparto taglio, si usavano tutti i giorni i coltelli, il coltello ad anello e sollevavamo pesi, facevamo bancali che sollevavamo sopra le spalle. Anche se non facevamo i bancali mandavamo via casse pesantissime con i carrelli e sui nastri. Il coltello lo usavamo per molte ore alla giornata, il coltello ad anello è un coltello elettrico che taglia sempre.
Io ci ho lavorato dal 2014, la signora da 24 anni buoni. Anche io ho fastidi ma grazie alla maternità ho staccato un po'. I turni di lavoro sono di 7 ore al giorno (…) lei lavorava anche nelle macchine, prendeva le casse dai nastri trasportatori. Io non ci ho lavorato nelle macchine, lei sì. A lei avevano insegnato anche ad usare le macchine, per questo lei faceva sia taglio che macchine mentre io no. Lei la usava ancora di più la spalla.”.
Il CTU medico legale, con relazione che si ritiene di dovere recepire integralmente in quanto motivata, logica e immune da vizi, svolta nel contraddittorio delle parti e rispetto alla quale le pagina 5 di 8 parti non hanno formulato osservazioni, ha appurato quanto segue (cfr. pagg. 10 e segg. ti della relazione di CTU): “Sulla scorta dell'esame della documentazione sanitaria esibita, dei rilievi clinici effettuati, nonché delle informazioni assunte si può affermare che la P è affetta da TENDINOPATIA
DELLA SPALLA DESTRA, EPICONDILITE GOMITO DESTRO E TENDINOPATIA
POLSO DESTRO. A seguito di comparsa di dolore e impotenza funzionale all'arto superiore destro, in particolare a livello di spalla, gomito e polso, la P. ha eseguito, dal 2021, accertamenti clinici (visite specialistiche ortopediche) e strumentali (ecografie e RM di tutti tre distretti ) in dettaglio in precedenza riportati, che attestavano la presenza di tendinopatia del tendine del muscolo sovraspinoso della spalla, tendinopatia calficica dei tendini epicondiloidei del gomito e tenosinovite dei tendini dei muscoli flessori ed estensori del polso.
Dal punto di vista lavorativo, la P ha svolto, dal 2000 al 2024, l'attività di operaia avicola addetta sempre presso il reparto taglio polli, per sette ore al giorno più ore di straordinario con due pause. In particolare, la mansione consiste nell'utilizzo di coltello e coltello ad anello, questo mantenuto con la mano destra, per effettuare taglio e disosso, effettuava poi confezionamento, piegamento ali di pollo;
le suddette mansioni comportano sollecitazione in maniera continua e ripetitiva di gomito polso e mano. La turnazione lavorativa comportava poi la movimentazione manuale delle casse del prodotto confezionato che erano sollevate e poste su nastro trasportatore e sui bancali, attività che comporta la sollecitazione di spalla e gomito. Si ritiene che l'attività lavorativa svolta dalla P per un periodo complessivo di circa 20 anni, sia stata caratterizzata da movimenti ripetitivi con conseguente sovraccarico biomeccanico a carico dell'arto superiore dx tale da produrre la comparsa del quadro di tendinopatia degenerativa a carico delle articolazioni dell'arto stesso (spalla, gomito e polso). Il dato è confermato dalla valutazione del livello di rischio identificato nella check list Ocra del 9.8.21 con valutazione complessiva all'arto superiore dx pari a 11,23, valore in fascia rossa (11,1 -14,00), nonché dalle testimonianze ottenute nel corso del procedimento. CONCLUSIONI: 1) La Pz. è affetta da tendinopatia spalla dx., epicondilite gomito dx e tenosinovite polso dx. 2) Sussiste nesso di causalità tra esercizio delle lavorazioni e patologia denunciata. 3) L'epoca di manifestazione clinica è marzo 2021; la denuncia di malattia professionale è stata fatta in data 16.6.21. 4) Valutazione secondo tabelle DL 38/00: -tendinopatia spalla
pagina 6 di 8 dx (codice 227 e 224) 6%; -epicondilite gomito dx (codice 232) 2%; -tenosinovite polso dx (codice 267) 3%.
Danno biologico permanente complessivo: 10% (dieci%) a datare dalla data di presentazione della domanda.”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento, risultando dimostrate tanto le patologie lamentate dalla ricorrente quanto la loro riferibilità causale all'attività lavorativa da questa svolta e, pertanto, viene condannata ad erogare CP_1
alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico sofferto, determinato nella percentuale complessiva del 10% indicata dal CTU con decorrenza dalla data del 16.06.2021, epoca della domanda amministrativa (cfr. doc. 1 ricorrente), il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi a liquidarle come in dispositivo secondo quanto stabilito dal D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione riferimento per il valore della causa in materia di previdenza quantificato in € 15.579,00 (importo pari all'indennità in capitale liquidabile da ), compensi minimi in ragione della non CP_1
complessità della causa, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza sono definitivamente posta a carico dell' e vengono liquidate in CP_2
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna a corrispondere alla CP_1
ricorrente l'indennizzo in conto capitale per il danno biologico cagionato, nella misura dell'10%, dalla malattia professionale di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre CP_1
pagina 7 di 8 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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