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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 5548/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FARINA ANDREA, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresento e difeso dall'avv. DIDERO LORELLA, presso il quale ha eletto CP_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 16.01.2025.
Per il P.M. nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e è nato a [...], il Parte_1 CP_1 Persona_1
18.09.2021.
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
All'udienza del 16.01.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo, con rinuncia alle rispettive istanze istruttorie.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni riportate nel verbale di udienza del 16.1.2025, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole minorenne, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle dichiarazioni delle parti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica dello stesso presso la madre, sig.ra , con esercizio separato della Parte_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre, sig. , possa vedere e tenere con sé il figlio minore CP_1 Per_1 secondo accordi fra i genitori e, in particolare:
- ogni fine settimana, dal venerdì pomeriggio allorquando lo preleva dall'abitazione materna e sino alla domenica pomeriggio, allorquando la madre lo preleva dall'abitazione paterna;
-una settimana durante le vacanze di Natale: ad annualità alterne, il minore trascorrerà il periodo dal
24 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 sino all'Epifania con l'altro genitore;
-due giorni durante le vacanze pasquali: ad annualità alterne, il minore trascorrerà i giorni di Pasqua
e il lunedì di Pasquetta con un genitore e i restanti giorni di vacanze scolastiche con l'altro;
-il giorno del compleanno del minore ad annualità alterne con ciascuno dei genitori;
- trascorrerà inoltre il giorno della Festa del Papà e del compleanno del Sig. con il padre Per_1 CP_1
e il giorno della Festa della Mamma e il compleanno della Sig.ra con la madre;
Pt_1
-le restanti festività verranno suddivise rispettando il principio del 50%, con rientro del minore presso l'abitazione principale alle ore 21:00 se il giorno successivo risulti di tipo scolastico e alle ore 22:00 se il giorno successivo risulti viceversa di tipo non scolastico;
-durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive;
tale periodo andrà preventivamente concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che corrisponda a , a far data dal mese di CP_1 Parte_1 gennaio 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese Per_1
l'assegno di € 240,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'Assegno Unico sarà precipito integralmente dalla madre, sig.ra Parte_1
.
[...]
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 5548/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FARINA ANDREA, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresento e difeso dall'avv. DIDERO LORELLA, presso il quale ha eletto CP_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 16.01.2025.
Per il P.M. nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e è nato a [...], il Parte_1 CP_1 Persona_1
18.09.2021.
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
All'udienza del 16.01.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo, con rinuncia alle rispettive istanze istruttorie.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni riportate nel verbale di udienza del 16.1.2025, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole minorenne, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle dichiarazioni delle parti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica dello stesso presso la madre, sig.ra , con esercizio separato della Parte_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre, sig. , possa vedere e tenere con sé il figlio minore CP_1 Per_1 secondo accordi fra i genitori e, in particolare:
- ogni fine settimana, dal venerdì pomeriggio allorquando lo preleva dall'abitazione materna e sino alla domenica pomeriggio, allorquando la madre lo preleva dall'abitazione paterna;
-una settimana durante le vacanze di Natale: ad annualità alterne, il minore trascorrerà il periodo dal
24 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 sino all'Epifania con l'altro genitore;
-due giorni durante le vacanze pasquali: ad annualità alterne, il minore trascorrerà i giorni di Pasqua
e il lunedì di Pasquetta con un genitore e i restanti giorni di vacanze scolastiche con l'altro;
-il giorno del compleanno del minore ad annualità alterne con ciascuno dei genitori;
- trascorrerà inoltre il giorno della Festa del Papà e del compleanno del Sig. con il padre Per_1 CP_1
e il giorno della Festa della Mamma e il compleanno della Sig.ra con la madre;
Pt_1
-le restanti festività verranno suddivise rispettando il principio del 50%, con rientro del minore presso l'abitazione principale alle ore 21:00 se il giorno successivo risulti di tipo scolastico e alle ore 22:00 se il giorno successivo risulti viceversa di tipo non scolastico;
-durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive;
tale periodo andrà preventivamente concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che corrisponda a , a far data dal mese di CP_1 Parte_1 gennaio 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese Per_1
l'assegno di € 240,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'Assegno Unico sarà precipito integralmente dalla madre, sig.ra Parte_1
.
[...]
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.