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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 986/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10.12.2021 da
, , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Pt_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, ,
[...] Parte_18 Parte_19
, CP_1 CP_2 Parte_20
, , ,
[...] Parte_21 Parte_22 [...]
e Pt_23 Parte_24 Parte_25
elettivamente domiciliati presso l'avv. Ezio Bonanni che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
, elettivamente Controparte_3
domiciliato presso l'avv. Daniela Guarino che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 403/2021 del Tribunale di
Venezia
In punto: maggiorazione contributiva esposizione amianto
Causa trattata all'udienza del 27.02.2025 Conclusioni per parte appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia reiectis contrariis, volere:
- In via pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., ovvero per difetto di motivazione, ovvero violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.;
- in via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori di cui al ricorso di I°, che agli effetti sul punto si intende integralmente riscritto, e comunque quelli indispensabili ex art. 437 c.p.c.;
- nel merito, in accoglimento del gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 403/2021 pubblicata il 14.06.2021, con declaratoria di riconoscimento del diritto degli appellanti alla ricostituzione della posizione contributiva, e conseguente liquidazione/riliquidazione della pensione, per il periodo successivo al 01.01.1996, tenendo conto del moltiplicatore 1,5, anche ai fini del valore della contribuzione e soprattutto ai fini dell'entità dei ratei, per quanto già richiesto e dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio (nel capo da I.1 a I.5 del ricorso), con la rivalutazione con il coefficiente 1,5, ex art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/07, in combinato disposto con l'art. 13, comma 8, Legge 257/92 e legge di conversione con modifiche, anche eventualmente ricorrendo all'applicazione dei criteri di calcolo in regime misto CP_ CP_ previsti dalla Circolare N. 113/2005; condannare l' a riconoscere, in favore di tutti gli appellanti, il diritto al calcolo delle maggiorazioni amianto con il coefficiente 1,5 anche ai fini del valore della pensione, ovvero della misura della pensione e dell'entità dei ratei, sia per il Sig.
, Sig. , Sig. Sig. Sig. Parte_1 Parte_15 Parte_11 Parte_17
, Sig. , Sig. , Sig. , Sig. Parte_18 Parte_19 CP_1 Parte_9 Parte_4
, Sig. già in pensione, ovvero per coloro che maturassero il diritto a pensione
[...] CP_2 nel corso del procedimento giudiziario, mediante rivalutazione, valorizzazione e ricostituzione dell'importo della rispettiva prestazione pensionistica anche sulla quota contributiva per il periodo successivo all'01.01.1996 indipendentemente dal regime assicurativo - per i rispettivi periodi di cui in premessa di esposizione ad amianto - con il coefficiente 1,5, ex art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 (in combinato disposto con l'art. 18 co. 8 della l. 179/02 e/o ex art. 13, comma 8, Legge 257/92); e per gli altri ricorrenti, la liquidazione della pensione con gli importi che tengano conto del maggior valore della contribuzione, anche per il periodo successivo al 01.01.1996; ovvero con accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso di I° alla premessa in fatto ed in diritto;
ovvero in subordine e per mero tuziorismo, nella non creduta ipotesi si ritenesse non applicabile la norma di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 si chiede, comunque e CP_ in ogni caso, che l' sia condannata a rivalutare, valorizzare e ricostituire l'ammontare della prestazione pensionistica dei ricorrenti per tutti i periodi lavorativi in esposizione ad amianto di cui in premessa, con il coefficiente 1,5, in forza dell'art. 13 co. 8 della l. 257/92; ancora in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia ulteriore subordine e sempre per mero tuziorismo difensivo, nella non creduta ipotesi di applicazione dell'art. 47, Legge 326/03, comunque con il coefficiente 1,25, ciascuno per i periodi CP_ di riconosciuta esposizione, come precisato in premessa, con condanna dell' ad erogare le CP_ prestazioni pensionistiche così determinate;
si chiede inoltre che l' sia condannata a corrispondere la differenza sui ratei pregressi ai ricorrenti-appellanti in quiescenza (Sig.
, Sig. , Sig. Sig. Sig. Parte_1 Parte_15 Parte_11 Parte_17
, Sig. , Sig. , Sig. , Sig. Parte_18 Parte_19 CP_1 Parte_9 Parte_4
, Sig. e coloro che dovessero essere collocati in pensione nel corso del
[...] CP_2 procedimento giudiziario); ed in ogni caso con accoglimento di tutto quanto richiesto dai CP_ ricorrenti nelle domande amministrative, presentata all' che si intendono qui riscritte, sia CP_ con l'accredito delle maggiorazioni contributive, sia con la condanna dell' ad erogare la pensione nella misura maggiorata per il coefficiente 1,5 ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 257/1992, ed ogni consequenziale ulteriore condanna in ordine all'adeguamento della loro posizione contributiva e previdenziale;
CP_ Con condanna dell al pagamento degli interessi legali sulle differenze in ordine ai ratei maturati e maturandi ed accoglimento di tutte le altre domande avanzate nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che qui si intendono riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni. In ogni caso, con accoglimento di tutte le domande così come formulate nel ricorso di I grado, le cui conclusioni si intendono qui riscritte. Si chiede che Codesta Corte di Appello, in funzione di Magistratura del Lavoro, in accoglimento del presente gravame, al dispositivo della sentenza di primo grado che recita:
“
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.” sostituisca il seguente dispositivo: «
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, in funzione di Magistratura del Lavoro, in accoglimento del gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 403/2021 pubblicata CP_ il 14.06.2021, e per gli effetti condanna l alla ricostituzione della posizione contributiva di ciascun appellante, con il coefficiente 1,5 (ex art. 13 comma 8 legge 257/92 e ex art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 per i periodi rispettivamente certificati da ) sia ai fini contributivi CP_4 che come valore di contribuzione, e conseguente liquidazione/riliquidazione della pensione anche per il periodo successivo al 01.01.1996, tenendo conto del moltiplicatore 1,5, anche ai fini del valore della contribuzione e soprattutto ai fini dell'entità dei ratei, per quanto già richiesto e dedotto con il ricorso di I° (nel capo da I.1 a I.39), con la rivalutazione con il coefficiente 1,5, ex art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/07, in combinato disposto con l'art. 13, comma 8, Legge 257/92 e legge di conversione con modifiche, anche eventualmente ricorrendo all'applicazione dei CP_ criteri di calcolo in regime misto previsti dalla Circolare N. 113/2005; e quindi con CP_ condanna dell' a riconoscere, in favore degli appellanti, il diritto al calcolo delle maggiorazioni amianto con il coefficiente 1,5 anche ai fini del valore della pensione, ovvero della misura della pensione e dell'entità dei ratei, sia per il Sig. , Sig. Parte_1 [...]
, Sig. Sig. Sig. , Sig. Pt_15 Parte_11 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, Sig. , Sig. , Sig. , Sig. già in
[...] CP_1 Parte_9 Parte_4 CP_2 pensione (ovvero per coloro che maturassero il diritto a pensione nel corso del procedimento giudiziario), mediante rivalutazione, valorizzazione e ricostituzione dell'importo della rispettiva prestazione pensionistica anche sulla quota contributiva per il periodo successivo all'01.01.1996 indipendentemente dal regime assicurativo - per i rispettivi periodi di esposizione ad amianto - con il coefficiente 1,5, ex art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 (in combinato disposto con l'art. 18 co. 8 della l. 179/02 e/o ex art. 13, comma 8, Legge 257/92); e per l'appellante Sig. Pt_2
, Sig. , Sig. , Sig. , Sig. , Sig.
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Sig. , Sig. Sig. , Sig. Parte_8 Parte_10 Parte_12 Parte_13 [...]
, Sig. Sig. , Sig. , Sig. Pt_14 Parte_16 Parte_20 Parte_21 Pt_22
, Sig. Sig. , Sig. (non ancora in
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25 pensione), la liquidazione della pensione con gli importi che tengano conto del maggior valore della contribuzione (con il coefficiente 1,5), anche per il periodo successivo al 01.01.1996; ovvero in subordine (nella non creduta ipotesi si ritenesse non applicabile la norma di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 CP_ della l. 247/07), condanna dell' a rivalutare, valorizzare e ricostituire l'ammontare della
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia prestazione pensionistica degli appellanti, ciascuno per tutti i periodi lavorativi in esposizione ad amianto, con il coefficiente 1,5, in forza dell'art. 13 co. 8 della l. 257/92; ancora in ulteriore subordine CP_ (nella non creduta ipotesi di applicazione dell'art. 47, Legge 326/03) condanna l' ad erogare le prestazioni pensionistiche maggiorate per effetto dell'applicazione del coefficiente 1,25, e per coloro già in quiescenza (Sig. , Sig. , Sig. Parte_1 Parte_15 Parte_11 Sig. Sig. , Sig. , Sig. , Sig. Parte_17 Parte_18 Parte_19 CP_1
, Sig. , Sig. anche con liquidazione della differenza di Parte_9 Parte_4 CP_2 tutti i ratei medio tempore maturati, oltre interessi;
In ogni caso, con accoglimento di tutte le domande così come formulate nel ricorso di I grado, le cui conclusioni si intendono qui riscritte. Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dell'Avv. Ezio Bonanni, quale procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.” Conclusioni per parte appellata: “a) confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro n. 403/21; b) condannarsi gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.12.2021, gli appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha rigettato la loro domanda volta ad ottenere la ricostituzione della posizione contributiva con il riconoscimento della maggiorazione contributiva per accertata esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5 ai fini del valore della pensione, ovvero della misura della pensione e dell'entità dei ratei, anche sulla quota contributiva per il periodo successivo all'1.01.1996, indipendentemente dal regime assicurativo applicabile (contributivo o misto).
Il Giudice di prime cure, premettendo che l'accredito contributivo dei benefici amianto, secondo quanto attestato da documentazione allegata al ricorso, risultava già riconosciuto a tutti i ricorrenti, evidentemente a fronte di presentazione di domanda e produzione in allegato di certificazione positiva ultradecennale, anch'essa agli CP_4
atti, chiariva che la problematica dibattuta riguardava la corretta applicazione dei benefici, che i ricorrenti – soggetti al regime pensionistico misto – chiedevano venisse effettuata interamente secondo il sistema di calcolo retributivo, anche quanto al periodo successivo all'1.1.1996. La lesione lamentata riguardava, dunque,
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'applicazione del sistema di calcolo che, nella prospettazione offerta, sarebbe emersa al momento della liquidazione della pensione di alcuni dei ricorrenti, segnatamente per la prima volta nella primavera del
2018, per effetto del pensionamento di . La doglianza CP_1
era quindi anche nel senso di una prospettata discriminazione rispetto ad altri lavoratori che, a parità di esposizione ad amianto e mansione, avrebbero goduto di un riconoscimento pieno della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, anche ai fini della misura della pensione, in caso di applicabilità nei loro confronti del regime pensionistico retributivo (in luogo di quello contributivo o misto). Il
Tribunale ha quindi rigettato la domanda sul rilievo che nel calcolo della quota di pensione da effettuarsi con il sistema contributivo,
l'incremento figurativo dei contributi ex art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 era utile solo ai fini del diritto a pensione ma non rilevava ai fini della determinazione della misura del trattamento alla luce della disciplina avente ad oggetto le modalità di calcolo della pensione in regime contributivo. Neppure, secondo il Tribunale, sarebbero fondati i dubbi di legittimità costituzionale e di contrasto con la disciplina comunitaria, prospettati dai ricorrenti, atteso che a parità di regime e periodo di esposizione ad amianto il trattamento riservato ai lavoratori sarebbe il medesimo e, nel contempo, non vi sarebbero preclusioni per il legislatore nel disporre la modifica del sistema di calcolo della pensione da retributivo a contributivo.
I ricorrenti sopra indicati hanno proposto appello sulla base di una pluralità di motivi, tra loro connessi e talora ripetitivi dei medesimi argomenti in cui, in sintesi, si censura la decisione gravata di carenza di motivazione o motivazione solo apparente, di non aver tenuto conto della natura risarcitoria e indennitaria dell'aumento della contribuzione previsto dall'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992, che verrebbe
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
illegittimamente frustrata dal riconoscimento del beneficio ai fini della misura della pensione solo sulla quota da calcolarsi in regime retributivo e non anche nella quota soggetta al regime contributivo come fatto dall' , sterilizzando, nei fatti, l'utilità dello stesso. Gli CP_3
appellanti rimarcano che era pacifico l'accredito dei benefici contributivi legati all'esposizione all'amianto e che la natura giuridica, previdenziale e risarcitoria del beneficio sarebbe stata ostativa all'indebita limitazione della valorizzazione della maggiorazione contributiva – ai fini della misura della pensione – al periodo sino al
31.12.1995. Censurano, ancora, la sentenza per aver violato l'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 depauperandolo del suo contenuto proprio, che sarebbe quello di favorire il prepensionamento con la maggiorazione dell'importo del trattamento pensionistico in ragione del carattere indennitario – risarcitorio di tale norma. Da ultimo, la sentenza del
Tribunale viene censurata anche per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, co. 6 e 12 della legge n. 335/1995 e dell'art. 24 d.l. n. 201/2011 in relazione agli artt. 3 e 38
Cost., nonché per non aver sollevato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione agli artt. 153, 156 e 157 TFUE e per non aver disapplicato la normativa interna in contrasto con gli artt. 14 e 1 prot.1 CEDU (divieto di espropriazione dei diritti patrimoniali già maturati), artt. 20, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea (principi di uguaglianza e non discriminazione) e dei già richiamati artt. 153 e 157 TFUE (divieto di discriminazione nelle retribuzioni, di cui fanno parte le prestazioni pensionistiche).
Si è costituito in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_3
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando le doglianze formulate dagli appellanti e argomentando a sostegno della correttezza della decisione gravata.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa, dopo quattro rinvii d'ufficio disposti per riequilibrio del ruolo d'udienza e in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del
27.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. VI – 3, n. 13535 del
30/05/2018). Nel ricorso in appello, sia pur nell'ambito di un articolato e spesso ripetitivo argomentare, vengono individuate le ragioni poste a base della sentenza di primo grado che si intendono censurare e vengono esposte le ragioni a sostegno della critica avanzata.
2 – In più punti del ricorso in appello la decisione di primo grado viene censurata per difetto di motivazione, sostenendo che la stessa conterrebbe una motivazione solo apparente che non avrebbe tenuto
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
conto delle deduzioni e delle prove offerte in giudizio a sostegno della fondatezza della pretesa.
2.1 – Il motivo è infondato. La sentenza contiene una motivazione doverosamente sintetica ed esaustiva che esplicita chiaramente le ragioni del rigetto basate sull'incompatibilità tra la pretesa valorizzazione del beneficio contributivo ai fini della determinazione della misura della pensione con il criterio di calcolo previsto dal legislatore per la determinazione della quota di pensione in regime contributivo, delineato dall'art. 1, co. 6 e 12 della legge n. 335/1995.
Neppure può ritenersi omessa la decisione sul prospettato contrasto delle norme sopra richiamate con la Costituzione o con la disciplina comunitaria atteso che il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la questione prospettata rilevando che: a) non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento tra lavoratori che sono stati esposti all'amianto, che hanno ottenuto il riconoscimento del benefici contributivi e a cui è applicabile lo stesso regime pensionistico;
b) nessun principio di diritto interno o comunitario osterebbe alla scelta legislativa di modificare il sistema di calcolo della pensione da retributivo a contributivo che, in concreto, ha determinato anche una diversa incidenza della rivalutazione del periodo di esposizione al rischio di inalazione dell'amianto rispetto al precedente regime pensionistico retributivo.
Del tutto inconferente risulta poi la censura riferita alla mancata ammissione delle prove richieste e alla mancata valorizzazione degli elementi di prova documentali in atti atteso che, nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto pacifici e documentati sia l'esposizione ultradecennale all'amianto dei ricorrenti, sia l'effettivo riconoscimento del beneficio contributivo così come emergente dagli estratti contributivi dimessi in cui è indicata la maggiorazione
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
contributiva nei periodi di interesse. Il Giudice così si esprime:
“l'accredito contributivo dei benefici amianto, secondo quanto attestato da documentazione amministrativa allegata al ricorso ed estratti contributivi in atti, risulta in effetti già riconosciuto a tutti i ricorrenti, evidentemente a fronte di presentazione di domanda e produzione in allegato di certificazione positiva ultradecennale, CP_4
anch'essa agli atti, anche quanto ad e (v. docc. A2 e Pt_2 Pt_10
B2 ric quanto al primo e 13° e 13B ric. quanto al secondo)”. Di qui l'inutilità di ulteriore attività istruttoria per dimostrare la spettanza del beneficio contributivo. Peraltro, sul punto l' non ha svolto CP_3
appello incidentale e quindi l'accertamento deve ritenersi ormai definitivo.
Neppure sono fondati gli ulteriori rilievi mossi alla pronuncia di primo grado – in vari punti dell'atto d'appello – circa il mancato esame da parte del giudice di prime cure di alcuni degli argomenti svolti in ricorso, al punto da ritenere sussistente un vizio di nullità della sentenza. È, infatti, del tutto evidente che non può considerarsi nulla la sentenza per non aver preso posizione su ogni singolo argomento svolto in ricorso se nella motivazione vengono individuate delle specifiche ragioni di diritto aventi valore assorbente che consentano di affermare l'infondatezza nel merito della domanda azionata. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva)
o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile
d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”
(Cass. sez. III, n. 12131 del 08/05/2023).
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Gli ulteriori motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono parimenti infondati.
3.1 – Secondo gli appellanti la funzione indennitario-risarcitoria del beneficio previsto dall'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 verrebbe elusa, con conseguente violazione di legge, se per il calcolo della misura della pensione – nella sua quota contributiva – non si tenesse conto dell'aumento dell'accredito contributivo mediante il moltiplicatore
1,5, al pari di quanto avviene applicando il sistema di calcolo retributivo. Di qui l'illegittimità dell'agire dell che, pur CP_3
riconoscendo l'accredito contributivo per tutto il periodo di esposizione accertata all'amianto (anche successivo al dicembre
1995), l'avrebbe ritenuto utile anche ai fini della misura del trattamento pensionistico solo in relazione alla quota di pensione da calcolarsi con regime retributivo, mentre l'avrebbe valorizzato solo per l'accesso al trattamento pensionistico, ma non anche per la misura della pensione, in relazione alla quota da calcolarsi in regime contributivo.
3.2 – È ben vero che, come ricordato da Cass. sez. lav., 02/02/2017, n.
2856, “la giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un.,
9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria”, tuttavia è altrettanto vero che, in concreto, il beneficio non sempre e non necessariamente conduce ad un aumento del trattamento pensionistico, non essendo questa la finalità dell'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992.
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
Tale norma dispone che «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per CP_4
il coefficiente di 1,5». Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha poi disposto
(con l'art. 47, comma 1) che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal comma 8 del predetto articolo, è ridotto da
1,5 a 1,25 e che, con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Tanto premesso, come condivisibilmente affermato da Cass. sez. lav.,
n. 13870 del 06/07/2015, deve ritenersi che: «Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria della rivalutazione contributiva è quella di favorire l'allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura
(Cass. n. 9348 del 2012). Il beneficio non ha ragione di essere quindi con riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massima anzianità contributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, né un
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concreto vantaggio ai fini dell'anticipazione dell'accesso a pensione, né un giovamento ai fini dell'incremento della misura della stessa.
[…] Ne deriva che l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore al limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza del lavoratore, e che quando sia stata già raggiunta l'anzianità contributiva massima, non sussiste il diritto ad ottenerne un'ulteriore rivalutazione in applicazione dei benefici oggetto di causa».
Deve, quindi, ritenersi non condivisibile la prospettazione degli appellanti secondo cui bisognerebbe in ogni caso applicare il beneficio contributivo in funzione “risarcitoria” o “indennitaria”.
D'altro canto, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 290 del
2010, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. con modificazioni, dalla L. 271 del 1993, nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero già in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.
Si richiamano, da ultimo, anche Cass. sez. VI-lav., 23.12.2016, n.
26923 e Cass. sez. lav., 14.10.2022, n. 30264 con riferimento al rilievo che il beneficio in esame assume in relazione alle concrete modalità di calcolo delle pensioni, nonché Cass. sez. lav., 18.12.2022,
n. 30639 e Cass. sez. lav., 11.01.2023, n. 528 sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare, trattandosi delle pronunce richiamate nel decreto della
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Prima Presidente della Cassazione con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., per carenza del requisito della novità della questione, sollevato nell'ambito di un giudizio di merito avente omologo oggetto e in cui era stata prospettata la possibilità di valorizzare la funzione indennitaria e risarcitoria dei benefici contributivi da esposizione ad amianto in funzione della valorizzazione degli stessi ai fini della misura della pensione anche sulla quota contributiva (Decreto n. 12484 del
10.05.2023).
3.3 - Tanto premesso, deve affermarsi che la rivalutazione contributiva è un beneficio autonomo rispetto al diritto a pensione, che va ad incidere sul contenuto di tale diritto, ma nel rispetto delle regole proprie dei vari regimi pensionistici (retributivo, misto o contributivo)
e nei limiti in cui tale rivalutazione contributiva abbia una concreta incidenza sulla determinazione del trattamento pensionistico.
D'altra parte, nell'art. 13, co. 8 l. n. 257/1992 la “maggiorazione” viene riconosciuta solo ed espressamente in riferimento al «periodo lavorativo», cioè alle settimane di contribuzione e, dunque, la concreta utilità del beneficio dipende necessariamente dal rilievo che il regime pensionistico applicabile attribuisce alle settimane contributive.
Sia nel sistema retributivo che in quello contributivo (e misto) le settimane contributive determinano l'anzianità contributiva e, pertanto, la maggiorazione prevista dalla norma in commento garantisce un beneficio in termini di decorrenza del diritto a pensione tramite un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria.
Nel sistema contributivo, tuttavia, così come nel sistema misto per la quota contributiva (e a differenza del sistema retributivo), il calcolo della misura della pensione come delineato all'art. 1, co. 6 l. n.
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335/1995 è strettamente connesso alla retribuzione percepita e non tanto al numero delle settimane contributive.
La norma in parola prevede, infatti, che “L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento”. Il successivo comma 8 prevede che “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione”. La base imponibile è pacificamente la retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti.
Gli appellanti, consci di tale peculiare modalità di calcolo della misura della pensione in regime contributivo, sostengono che il coefficiente di rivalutazione dovrebbe essere applicato alla retribuzione (con aumento della stessa del 50% - cfr. pag. 21 appello) ma tale opzione interpretativa è errata in quanto del tutto eccentrica rispetto alla lettera della legge che, come visto, fa riferimento alla moltiplicazione con il coefficiente 1,5 del “periodo lavorativo” e non della retribuzione.
3.4 - L'opzione interpretativa proposta dall' e affermata nella CP_3
sentenza gravata risulta, invece, coerente con il tenore letterale della norma nonché, a ben vedere, rispondente alla ratio della peculiare disciplina in questione, partendo dal presupposto secondo cui la finalità sottesa all'applicazione di siffatti benefici non è quella di garantire necessariamente un aumento del rateo pensionistico, ma
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quella di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro per i lavoratori che sono stati esposti al rischio di inalazione di fibre di amianto.
In base alle regole legislativamente previste con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo, non è possibile operare alcuna utile ulteriore rivalutazione contributiva riferita, cioè, al «periodo lavorativo», poiché per il computo delle c.d. “quote” di pensione con il sistema “contributivo” risulta irrilevante il numero di settimane di contribuzione (pur se eventualmente maggiorate a seguito del riconoscimento del beneficio per l'esposizione all'amianto), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente all'ammontare della retribuzione. Di conseguenza, nessuna differenza a credito risulta attribuibile agli appellanti che sono già collocati in quiescenza
(peraltro, con il riconoscimento di 2080 contributi settimanali in base a quanto si evince dai prospetti di liquidazione in atti). Né è possibile riconoscere agli appellanti non ancora in pensione il diritto a veder necessariamente incrementato l'ammontare della futura quota di pensione in regime contributivo in ragione del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992.
4 – Risulta infondata anche la doglianza circa la decisione del giudice di primo grado di non sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 6 e 12 l. n. 335/1995 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. che viene riproposta anche in grado d'appello, sia pur in modo generico. Gli appellanti sembrano dolersi del fatto che in ragione dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, il beneficio di cui all'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 rimarrebbe privo di utilità sotto il profilo della determinazione in aumento della quota di pensione da calcolarsi con tale regime contributivo. Si verrebbe così a determinare una disparità di trattamento rispetto a quei lavoratori che,
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pur esposti per un numero uguale di anni all'amianto, godrebbero anche di un aumento della pensione in caso di applicabilità nei loro confronti del precedente regime retributivo. In realtà, come già evidenziato, l'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 non dispone, né garantisce necessariamente un aumento della misura del trattamento pensionistico (basti pensare all'ipotesi di lavoratori, in regime retributivo, che sono andati in pensione avendo già maturato 2080 settimane di contribuzione effettiva e che, per consolidata giurisprudenza, non possono ottenere un ulteriore aumento della pensione all'esito del riconoscimento in loro favore dei c.d. benefici amianto). Inoltre, la norma opera nel rispetto delle peculiarità che contraddistinguono i vari regimi pensionistici, senza introdurre una disciplina ulteriore e derogatoria, limitandosi a disporre una valorizzazione del periodo lavorativo in cui era presente il rischio da esposizione ad amianto tramite la moltiplicazione per 1,5 delle settimane contributive. Tale aumento dell'anzianità contributiva va ad incidere sull'insorgere del diritto a pensione (al fine di facilitare l'esodo dal lavoro) ed eventualmente anche sulla misura della pensione, a condizione che l'anzianità contributiva abbia rilievo ai fini del calcolo della misura della pensione. Gli appellanti, si dolgono – nella sostanza – del carattere meno favorevole del sistema contributivo rispetto a quello retributivo ma, come già evidenziato dal giudice di prime cure, rientra nella discrezionalità del legislatore la modifica del sistema pensionistico, peraltro operata con la doverosa gradualità, sottoponendo al nuovo regime solo le annualità contributive successive all'entrata in vigore della modifica legislativa e salvaguardando la posizione di chi aveva già maturato oltre 18 anni di contributi anteriormente al 31.12.1995.
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5 – Neppure appare conferente il prospettato contrasto con norme comunitarie. L'art. 14 CEDU prevede che “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”. L'art. 1, prot.1 CEDU dispone che
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”. Gli appellanti invocano tali disposizioni ma, da una piana lettura delle stesse, risultano del tutto irrilevanti nel caso di specie atteso che non vengono in rilievo lesioni del diritto di proprietà o discriminazioni riconducibili a quelle delineate dall'art. 14 sopra riportato.
Parimenti inconferenti rispetto alla fattispecie esaminata l'art. 20 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”) e l'art. 21 della medesima Carta (“1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito
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d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”).
Del tutto inconferenti anche i richiami all'art. 157 TFUE, che si riferisce alla parità di trattamento nelle retribuzioni tra uomo e donna per uno stesso lavoro o lavoro di pari valore, nonché all'art. 153
TFUE, con cui si stabilisce che per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri in vari settori, tra cui: “a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
[…]”.
6 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado possono essere compensate tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione oggetto di causa e della complessità della questione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
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− Spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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