Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 25.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 4072/2023, avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori e differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
TI (NA) al Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio legale degli avv.ti Luciano Spedaliere e
Leopoldo Spedaliere, che lo rappresentano e difendono;
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Crispi n. 73/75, presso lo studio legale dell'avv. Domenico Cimminiello, che la rappresenta e difende;
resistente
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., ONroparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
resistente
1
per : previo accertamento dell'illegittimità dell'inquadramento nei parametri Parte_1
140 e 155, dichiarare il diritto ad essere inquadrato nel par. 175, profilo di collaboratore di ufficio, con decorrenza dall'1.3.16, ovvero da quella diversa ritenuta di giustizia;
dichiarare il diritto ad essere inquadrato nel par. 193, profilo di specialista tecnico/amministrativo, con decorrenza dall'1.3.17; per l'effetto, ordinare alla di regolarizzare la posizione giuridica, normativa, economica e CP_3 contributiva, con le suddette decorrenze, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla progressione di carriera, genericamente condannandola a corrispondergli la retribuzione diretta, indiretta e differita corrispondente ai parametri richiesti e, quindi, le differenze tra le retribuzioni spettanti, par.175 e 193, e quelle percepite, par.140 e 155, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
CP_ con la precisazione che le differenze retributive, così come quella contributive da versarsi all' decorrono dall'1.9.15 (per il 175) e dall'1.9.16 (per il 193), in quanto connesse al solo espletamento CP_ delle mansioni diverse da quelle di inquadramento;
condannare la a versare all' la CP_3 CP_ dovuta contribuzione e dichiarare l'obbligo dell' a riceverla, comunque ordinando all'Istituto di attivarsi per il recupero coatto dei contributi non versati da con vittoria delle spese di lite, con CP_3 attribuzione.
per rigettare il ricorso;
in ogni caso, salvo gravame, dichiarare l'estinzione per CP_3 intervenuta prescrizione dei crediti retributivi rivendicati quanto meno fino al 08.03.2017 o, comunque, in relazione al periodo ritenuto di giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
CP_ per in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale, in via gradata e previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertare la retribuzione imponibile CP_ ed il periodo interessato, e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della relativa contribuzione, con segnalazione alla Corte dei ONi;
spese, diritti ed onorari rifusi.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.3.2023, esponeva di lavorare Parte_1 alle dipendenze della dal novembre 2013 (transitato in regime di continuità, ex art. 2112 CP_3
c.c., a seguito della fusione di e in CP_4 ONroparte_5 ONroparte_6
, in servizio presso la struttura organizzativa “Magazzino Centrale” di Piscinola dal
[...] luglio 2015, ed inquadramento come operatore qualificato d'ufficio par. 140 fino al luglio 2021; successivamente, maturata la prescritta anzianità, par. finale 155, di cui al CCNL Autoferrotranvieri.
Specificava che la struttura organizzativa del magazzino di Piscinola si occupa di supportare l'attività dell'officina e garantire la manutenzione della Linea 1, delle funicolari e degli impianti semaforici allocati nel territorio comunale della città di Napoli.
Deduceva di aver svolto, a partire dal luglio 2015, le seguenti mansioni: utilizzo del software aziendale “A.C.G.” al fine di gestire il magazzino;
espletare le procedure di acquisto e ricezione degli ordini per forniture, redigendo gli ordini di acquisto ed i documenti di trasporto;
archiviare e tracciare ogni attività di acquisizione;
controllare lo stato delle procedure;
garantire la gestione dei flussi
2 contabili relativi ai materiali in entrata e in uscita;
controllare le giacenze e programmare gli approvvigionamenti;
attestare la coerenza tra la merce oggetto della richiesta di fornitura e quella in entrata, redigendo le cd. Bem provvisorie e definitive;
effettuare il carico e scarico del materiale acquistato e di quello in uscita;
controllare ogni processo che interessi la unità operativa, tramite la tracciabilità delle operazioni.
Specificava di avere avuto, a partire dal luglio 2015, quale unico responsabile dell'unità operativa magazzino di Piscinola il sig. e di aver lavorato insieme al sig. preposto alla ricezione CP Pt_2 dei materiali approvvigionati, oltre a due dipendenti di una ditta appaltata preposti alla movimentazione della merce.
Aggiungeva che, prima della sua assegnazione al magazzino di Piscinola, le sue mansioni erano state svolte dal sig. (inquadrato nel parametro 175, con profilo di collaboratore di ufficio). Pt_2
Deduceva che, a partire dal settembre 2016, gli erano state assegnate le mansioni che aveva svolto la sig.ra (inquadrata nel par. 193) e, dopo, l'ing. (inquadrato nel par. 205). Pt_3 Per_1
Precisava di essere l'unico, oltre al responsabile sig. , ad essere abilitato alla redazione CP degli ordini di acquisto (RDA – richieste di acquisto).
Lamentava che le suddette mansioni non sono ascrivibili al parametro 140, né al parametro 155
(formalmente riconosciuti), né sono riconducibili al profilo di operatore qualificato di ufficio;
ma sono riconducibili, da giugno 2015 ad agosto 2016, alla superiore qualifica di collaboratore di ufficio par.
175, area professionale III (qualifica riconosciuta al collega sig. ; da settembre 2016, alla Pt_2 superiore qualifica di specialista tecnico-amministrativo par.193, Area Professionale II (parametro immediatamente precedente a quello assegnato al sig. ). CP
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 CP_ funzione di Giudice del lavoro, la nonché l' chiedendo, previo accertamento CP_3 dell'illegittimità dell'inquadramento nei parametri 140 e 155, dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nel par.175, profilo di collaboratore di ufficio, Area Professionale II, Area Operativa:
Amministrazione e servizi, con decorrenza dall'1.3.16, ovvero da quella diversa ritenuta di giustizia;
dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nel par.193, profilo di specialista tecnico/amministrativo,
Area Professionale II, Area Operativa: Amministrazione e servizi, con decorrenza dall'1.3.17; per l'effetto, ordinare alla di regolarizzare la sua posizione giuridica, normativa, economica CP_3
e contributiva, con le suddette decorrenze e per le dedotte causali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla progressione di carriera, genericamente condannandola a corrispondergli la retribuzione diretta, indiretta e differita corrispondente ai parametri richiesti, e quindi le differenze tra le retribuzioni spettanti, par.175 e 193, e quelle percepite, par.140 e 155, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con la precisazione che le differenze retributive, così come quella contributive da CP_ versarsi all' decorrono dall'1.9.15 (per il 175) e dall'1.9.16 (per il 193), in quanto connesse al solo espletamento delle mansioni diverse da quelle di inquadramento;
condannare la a versare CP_3 CP_ CP_ all' la dovuta contribuzione e dichiarare l'obbligo dell' a riceverla, comunque ordinando all'Istituto di attivarsi per il recupero coatto dei contributi non versati da eventualmente CP_3 inadempiente, quale unico creditore degli stessi. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
3 Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente in CP_3 giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
Negava lo svolgimento di mansioni superiori, precisando che il ricorrente aveva sempre svolto compiti meramente esecutivi, riconducibili al parametro riconosciuto.
Chiariva che la gestione e programmazione degli approvvigionamenti di magazzino è una funzione ascritta alla esclusiva responsabilità del sig. , essendosi limitato il ricorrente ad CP eseguire le istruzioni operative impartite di volta in volta dal responsabile del magazzino, senza alcun potere deliberativo o autorizzativo.
Negava, altresì, che il ricorrente fosse mai subentrato nelle funzioni espletate dai colleghi Pt_3
e , ciò in quanto i compiti svolti da questi ultimi sono stati assorbiti dal responsabile di Per_1 magazzino, sig. . CP
Precisava che era quest'ultimo ad essersi sempre occupato in prima persona della pianificazione e programmazione del fabbisogno dei materiali gestiti a magazzino, con emissione delle relative RDA;
della gestione dell'archivio tecnico relativo ai ricambi gestiti a magazzino;
della gestione dei contratti di fornitura di ricambi a magazzino;
della gestione dei contratti di revisione delle apparecchiature/impianti di bordo treno;
della gestione dei service manutentivi degli impianti/apparecchiature dell'officina di Piscinola, con esecuzione anche di collaudi presso gli impianti dei fornitori;
della gestione degli strumenti di misura utilizzati dalla manutenzione rotabili;
della verifica e controllo delle giacenze di magazzino, mediante anche periodiche verifiche inventariali.
Aggiungeva che, in base al tracciamento dei dati ricavabili dal programma gestionale ACG, il ricorrente aveva predisposto soltanto le seguenti RdA: anno 2015, n. 12 richieste di acquisto;
anno
2016, n. 21 richieste di acquisto;
anno 2017, n. 22 richieste di acquisto;
anno 2018, n. 4 richieste di acquisto;
anno 2019-2020-2021-2022: nessuna richiesta di acquisto;
anno 2023 (fino al 22.9.2023), n.
11 richieste di acquisto. In ciò dimostrandosi che il ricorrente non si è mai occupato della compilazione delle richieste di acquisto di beni o servizi sulla piattaforma ACG.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale per violazione dell'art. 18 del Regolamento Allegato “A” al R.D. n.
148/1931, nonché degli artt. 18 del D.L. n. 112/2008 (come confermato dall'art. 19 del D.lgs. n.
175/2016) e 35 del D.lgs. n. 165/2001, trattandosi di società “in house providing”.
In ogni caso, eccepiva la parziale prescrizione quinquennale del diritto di credito per il periodo precedente all'8 marzo 2017.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
CP_
Si costituiva, altresì, tempestivamente in giudizio l' eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito.
In subordine, e previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, chiedeva accertarsi la retribuzione imponibile ed il periodo interessato, con condanna del datore di lavoro al pagamento della relativa contribuzione, con segnalazione alla Corte dei ONi.
Concludeva per la rifusione delle spese di lite.
4 Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note illustrative, l'udienza del 25.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
E' pacificamente sussistente il rapporto di lavoro a far data dal 01.11.2013 (a seguito del processo di fusione per incorporazione di in alle dipendenze della ONroparte_8 CP_3 CP_3
con inquadramento del ricorrente nel parametro 140 e qualifica di operatore qualificato d'ufficio
[...]
a far data dal 01.06.2015, ed assegnazione presso l'U.O. “Magazzino Centrale” di Piscinola a far data dal 20.7.2015. Per effetto della maturata anzianità di servizio, il ricorrente ha poi acquisito il parametro
155 a far data dal 20.7.2021, conservando formalmente la qualifica di operatore qualificato d'ufficio e la sede di servizio.
E', invece, in contestazione il livello di inquadramento, in quanto il ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni riconducibili alla superiore qualifica di collaboratore di ufficio riconducibile al par.
175, con decorrenza dall'1.3.16, ed alla qualifica di specialista tecnico/amministrativo riconducibile al par. 193, con decorrenza dall'1.3.17.
Alla luce di ciò, sulla scorta di quanto statuito nel CCNL di settore in ordine alla maggiore retribuzione prevista per tali livelli di inquadramento, ha richiesto il pagamento delle relative differenze retributive in via generica.
Con le note del 12.1.2025 la società resistente ha specificato che il ricorrente, dopo aver superato la procedura selettiva per progressione verticale (c.d. job opportunity) indetta con O.d.S. n. 116 del
18.4.2024, con successivo O.d.S. n. 282 del 12.11.2024 ha conseguito l'attribuzione del profilo di specialista tecnico/amministrativo e del parametro 193 ed è stato assegnato all'Area “Manutenzione
Equipaggiamenti”. Circostanza, questa, pacifica.
Tanto premesso, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al capo di domanda sub. C), in cui viene testualmente richiesto: “[…] in applicazione della medesima norma, dichiarare il suo diritto ad essere giuridicamente inquadrato nel par.193, profilo di specialista tecnico/amministrativo, Area Professionale 2^, Area Operativa: Amministrazione e servizi, con decorrenza dall'1/3/17 (considerando l'adibizione all'ufficio ed alle mansioni che già erano della
”. Pt_3
Ciò in quanto, l'assegnazione del ricorrente del par. 193, con profilo di specialista tecnico- amministrativo, da novembre 2024 con retrodatazione a giugno 2024 (cfr. OS 282/24, allegato alle note del 9.1.2025), determina il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e, con esso, la necessità di una pronuncia del giudice sul punto, ovvero sul diritto attuale all'inquadramento nel par.193 (Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03).
3. Resta in contestazione il riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento richiesti in ricorso per il periodo precedente al giugno 2024, oltre che il pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive.
5 La fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudicante è disciplinata non già dall'art. 2103
c.c., ma dall'art. 18 R.D. 148/1931 in forza del principio di specialità (Cass. lav., 04/09/2015, n. 17630:
“Al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile l'art. 2103 c.c. bensì la disposizione dell'art. 18 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sicché, in caso di reggenza di posti da coprirsi mediante esame, non si verifica la promozione cd. automatica”).
Di conseguenza, i presupposti per l'acquisizione definitiva della categoria e del livello di inquadramento superiori non corrispondono a quelli previsti dall'art. 2103, co. 7, c.c. (svolgimento di mansioni superiori e decorso del tempo previsto dal CCNL o dalla norma – 6 mesi), ma si identificano in quelli contemplati dal già richiamato art. 18 dell'Allegato A del R. D. n. 148/1931 (“Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.
Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”) e, segnatamente: svolgimento effettivo di mansioni superiori;
ordine scritto proveniente dal direttore dell'azienda; vacanza del posto a cui è adibito l'interessato; assenza di sostituzione di altro dipendente;
assenza di necessità di copertura del posto mediante esame o concorso.
L'onere della prova di siffatti presupposti ricade ovviamente sul lavoratore, ma la prova può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., ossia desumendo la sussistenza dei presupposti suindicati attraverso la prova di altri elementi, ad esempio attraverso la prova dello svolgimento di mansioni superiori per un periodo di tempo particolarmente prolungato
(Cass. lav., 08/06/2012, n. 9344: “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento”).
Nello stesso senso, cfr. Cass. n. 24830/2024, 18660/2020, n.22491/2019, n. 22364/2019.
Questo giudicante condivide siffatta impostazione interpretativa, anche perché costituzionalmente orientata ex art. 3 Cost;
di conseguenza, il lavoratore del settore del trasporto pubblico che dimostri lo svolgimento pluriennale di mansioni superiori può ottenere in via giudiziale, oltre alle differenze retributive, la condanna del datore all'inquadramento nel livello corrispondente.
6 Venendo al caso di specie, al parametro 140 – area professionale III, area operativa: amministrazione e servizi – riconosciuto (successivamente divenuto par. 155 per anzianità) del c.c.n.l. di settore appartengono quei lavoratori che: “[…] svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute”.
In tale profilo professionale rientra l'operatore qualificato di ufficio.
Viceversa, il parametro 175 – area professionale III, area operativa: amministrazione e servizi – invocato per il periodo dall'1.3.2016 all'1.3.2017 viene attribuito a quei lavoratori che: “[…] in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”.
In tale profilo professionale rientra il collaboratore di ufficio.
Il parametro 193 – area professionale II, area operativa: amministrazione e servizi – invocato per il periodo a partire dall'1.3.2017 a quei lavoratori che: “[…] in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
In tale profilo professionale rientra lo specialista tecnico/amministrativo.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che il discrimine tra il parametro 140 ed il parametro 175 (entrambi appartenenti alla III area professionale) sia costituito, da un lato, dal livello di conoscenze, ciò in quanto solo per il parametro 175 viene richiesto il “possesso di adeguata capacità professionale”; dall'altro, dal tipo di attività esplicata che è di carattere tecnico-amministrativo per entrambi i parametri, ma solo per il parametro 175 trattasi di “svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”.
Per quanto riguarda il parametro 193 (appartenente alla II area professionale), invece, lo specialista tecnico/amministrativo svolge la propria attività sulla base di “adeguate competenze tecniche e/o amministrative” che siano, in particolar modo, caratterizzate da un significativo grado di autonomia (“con autonomia operativa e in via continuativa compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”).
Tanto premesso, al fine di valutare la correttezza, o meno, dell'inquadramento disposto, veniva espletata prova testimoniale.
In ordine di escussione, : “ADR sono indifferente alle parti, conosco i fatti di Testimone_1 causa in quanto sono dipendente della nei cui confronti non ho alcuna lite pendente, più o CP_3 meno dal 2013, da dopo la fusione. ADR sin da tale momento il mio ufficio, denominato ricezione materiale, si trova all'interno del magazzino di Piscinola. ADR sono addetto alla ricezione del materiale, inquadrato nel par. 175, prima affiancavo la dott.ssa e dipendevamo dalla Pt_3 direzione logistica. ADR conosco il ricorrente, il quale lavora nel mio stesso ufficio, nella stessa stanza su di una scrivania di fronte la mia, ciò sin dal 2013 circa. ADR il ricorrente è venuto a lavorare nel mio stesso ufficio in sostituzione della dott.ssa ADR il ricorrente si occupava di verificare la Pt_3 conformità della merce acquistata rispetto all'ordine di acquisto ed alla bolla di accompagnamento;
in pratica, controllava che la merce consegnata al nostro ufficio fosse quella ordinata. Il ricorrente, effettuato il controllo, inseriva i dati della merce in entrata sul programma gestionale ACG, stampava
7 la e la sottoscriveva. Il ricorrente controllava anche che la merce non fosse Parte_4 danneggiata ed in caso di anomalia apriva la cd. pratica di non conformità. Se la merce acquistata era conforme e destinata al nostro magazzino di Piscinola, venivano i dipendenti interessati a Part prelevarla e veniva stoccata. Era sempre il a predisporre e firmare la definitiva, non Parte_1 aveva bisogno di alcuna autorizzazione prima di firmarla. ADR quando, invece, la merce acquistata era destinata ad altri enti o settori, segnalavamo l'arrivo ed i relativi dipendenti lo venivano a ritirare.
Se la merce era necessaria per effettuare degli interventi manutentivi, il nostro ufficio si limitava a fare la BEM provvisoria. ADR le mansioni svolte dal ricorrente, da quando abbiamo lavorato nello stesso ufficio, sono rimaste sempre le stesse fino ad oggi. ADR nello stesso periodo ho constatato che il ricorrente si è anche occupato delle richieste di acquisto (RDA), compilandole al terminale e stampandole, penso che vi apponesse la sua sottoscrizione. ADR nel primo periodo in cui abbiamo lavorato insieme, dopo che era andata via la dott.sa il mio referente è stato per circa un Pt_3 anno l'ing. , cui è successivamente subentrato il sig. . ADR per quanto mi risulta, Per_1 CP dopo che la è andata via, il faceva capo direttamente all'ing. e Pt_3 Parte_1 Parte_5 successivamente al sig. . ADR non so chi fosse a riferire al ricorrente i dati per la richiesta di CP acquisto, ma so che si tratta di una procedura articolata. ADR da quando abbiamo lavorato insieme, io sono sempre tato di supporto al sig. in quanto non avevo, fino a circa due anni fa, le Parte_1 abilitazioni per accedere al gestionale ACG necessario per predisporre le BEM, quindi svolgevo un'attività di collaborazione ed ero autorizzato solo a preparare ed emettere i documenti di trasporto, avendo un'abilitazione limitata. ADR il pagamento dei fornitori era effettuato soltanto dopo
l'emissione della BEM definitiva. ADR confermo il capo 12.6 di cui al ricorso introduttivo. ADR confermo il capo 12.7 di cui al ricorso introduttivo, preciso che in pratica la BEM provvisorio è seguita immediatamente dalla BEM definitiva sempre a firma del ricorrente qualora non ci siano problemi di conformità. Se invece ci sono dei problemi, dopo la sottoscrizione della BEM provvisoria si apre la pratica di non conformità e solo dopo l'intervento di un tecnico di competenza che dà l'ok viene sottoscritta la BEM definitiva. Se però, invece, il problema è quantitativo o di tipologia del materiale
e viene rilevato da noi tramite la documentazione, siamo noi a contattare il fornitore e dopo che ci viene riconsegnata la merce corrispondente all'ordine, viene emessa la BEM definitiva”. ON
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della da oltre Testimone_2
20 anni e non ho lite pendente con le parti. Non lavoro presso lo stabile del magazzino di Piscinola, ma in uno accanto. In ogni caso, il magazzino dipende dal mio ufficio. ADR sono ingegnere responsabile della manutenzione rotabili. ADR conosco il ricorrente presente in aula che lei mi mostra, lavora all'interno del magazzino di Piscinola presso l'ufficio di accettazione materiale insieme al sig.
. ADR il responsabile del magazzino è il sig. che è il coordinatore delle varie unità Pt_2 CP ed a cui il ricorrente fa riferimento. ADR all'arrivo del materiale il ricorrente, oppure il sig. , Pt_2 effettua un controllo quali-quantitativo del materiale consegnato rispetto alla bolla di accompagnamento. In pratica, si tratta di verificare se all'apparenza il materiale consegnato è quello ordinato. Se il controllo è positivo viene predisposta e sottoscritta dal ricorrente la BEM provvisoria tramite il sistema gestionale ACG. ADR ciò può fare tanto il ricorrente, tanto il suo collega . Pt_2
8 ADR il materiale viene quindi stoccato in una zona di transito in attesa che venga effettuata una verifica tecnica gestita dal coordinatore sig. con il supporto dei tecnici che hanno manifestato CP
l'esigenza di effettuare l'ordine di acquisto. ADR il sig. è in grado di effettuare il controllo CP tecnico su determinati materiali acquistati frequentemente e, in tal caso, non si avvale di nessun tecnico. ADR è il che firma sul documento di trasporto la conformità tecnica dei materiali CP che lui ha accertato. ADR solo dopo tale visto di conformità viene predisposta la BEM definitiva dal
o dal (in pratica dal soggetto che ha emesso la BEM provvisoria) e la sottoscrive. Parte_1 Pt_2 Part ADR prima del pagamento, se sono materiali “gestiti a magazzino”, la definitiva va in contabilità per le successive verifiche amministrative ed il pagamento del fornitore. Quando, invece, si tratta di Part materiale richiesti specificamente da altri settori, la ed il DDT vengono inviati ai soggetti richiedenti, i quali dopo i controlli emetteranno la cd. prestazione resa e la documentazione viene inviata agli uffici contabili. ADR se il ricorrente nell'effettuare il controllo quali-quantitativo riscontra una difformità, ad esempio nel numero di beni consegnati rispetto all'ordine o nella tipologia, lo segnala al ed eventualmente contatta il fornitore per effettuare una verifica preliminare. Nel CP caso in cui con il fornitore si risolve la problematica e viene consegnata la merce conforme, solo in Part questo momento si sottoscrive la provvisoria. Quando, però, la non conformità viene riscontrata dopo la redazione della BEM provvisoria in sede di controllo tecnico da parte del , della sua CP risoluzione se ne occupa il che può chiedere un supporto al sig. . ADR questo cui CP Parte_1 ho fatto riferimento è il compito principale del ricorrente nella ricezione del materiale. ADR il ricorrente, così come anche il , si occupa anche di predisporre i documenti di trasporto per il Pt_2 materiale in uscita destinato a soggetti terzi, ad esempio per espletare attività di revisione. ADR le richieste di acquisto vengono gestite dal , il credo sia abilitato ad emetterle, ma CP Parte_1
è un compito che svolge normalmente il . Preciso che la richiesta di acquisto non viene firmata CP né dal ricorrente, né dal , ma da me. E' il il responsabile della compilazione di CP CP queste richieste di acquisto ed eventualmente può chiedere al ricorrente o al di effettuarne Pt_2 una sulla falsa riga di una precedente, ma solo se si tratta di materiale di uso comune non tecnico.
ADR credo che tale attività abbia svolto anche il , ma non ne sono sicuro. ADR la compilazione Pt_2 della RDA viene effettuata tramite sistema ACG e consiste nella compilazione di alcuni campi, quali ad esempio: il centro di costo che ha manifestato l'esigenza dell'acquisto, la descrizione e la quantità materiale dei beni, il tempo di consegna, eventuali note ed un costo stimato. ADR i dati da inserire nei vari campi vengono indicati dal responsabile o dall'ente richiedente. L'eventuale attività CP svolta dal ricorrente, che è un amministrativo, è di natura compilativa”.
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente, da ultimo, della Testimone_3
CCP che opera tra l'altro per la con cui io non ho alcuna lite. ADR conosco Parte_6 CP_3 il ricorrente, dipendente della in quanto lavora all'interno del magazzino di Piscinola. Lo CP_3 conosco da circa 7-8 anni, presumo dal 2015 circa. ADR io mi occupo dello scarico della merce in entrata, della preparazione di quella in uscita e della sistemazione della stessa all'interno del magazzino, proprio dove lavora il . ADR quotidianamente sono a stretto contatto con il Parte_1 ricorrente;
quando arriva la merce, il ricorrente o in alternativa il sig. , controlla dalla bolla Pt_2
9 ON che abbia come destinatario la e mi dà l'ok per scaricarla con il muletto. ADR il ricorrente, insieme a me che gli do una mano operativa, effettua un controllo quantitativo sulla corrispondenza della merce presente sulla bolla con quella scaricata. Preventiva all'apertura è la verifica che il collo non sia danneggiato, altrimenti viene accettato con riserva. ADR il ricorrente, quindi, e solo all'occorrenza il sig. , inserisce la cd. BEM provvisoria all'interno del sistema ACG. Inoltre, Pt_2 verifica anche se le caratteristiche tecniche dei beni acquistati che sono riportate nell'ordine corrispondono a quelle dei beni consegnati, ma se ha dubbi si rivolge, ad esempio, in caso di acquisto di materiali nuovi, al responsabile che lo ha ordinato, che viene presso il magazzino ed insieme effettuano il controllo qualitativo del prodotto. ADR in ordine al controllo quantitativo svolto dal ricorrente, preciso che consiste nella verifica documentale della conformità delle caratteristiche tecniche. In caso di perplessità o necessità di verificare manualmente la merce, come detto veniva contattato il soggetto interessato che la aveva ordinata, che appone sul documento di trasposto il proprio visto. ADR se è tutto ok, è sempre il ricorrente, per quanto ho constatato, a preparare e sottoscrivere la cd. BEM definitiva. ADR qualora ci siano difformità circa la quantità della merca acquistata o anche semplici ritardi nella consegna, ho visto che il ricorrente contatta il fornitore chiedendogli spiegazioni. Non so chi attivi la vera e proprio procedura di difformità in caso di particolare ritardo. ADR qualora la difformità riguardi, invece, le caratteristiche qualitative degli acquisti, non se ne occupa il ricorrente ma il soggetto che ha richiesto il materiale. ADR ho visto il ricorrente preparare i documenti di trasporto, ad esempio per le latte di gasolio destinate ai gruppi elettrogeni in uso presso le varie stazioni. ADR ho visto il ricorrente annualmente presiedere all'inventario della merce presente all'interno del magazzino di Piscinola. Lo vedo interloquire con il consulente esterno, ma non so se ciò faccia su direttive del sig. , responsabile del magazzino CP che è comunque presente. E' proprio il sig. il superiore del ricorrente. ADR sono questi i CP compiti che ho visto svolgere al ricorrente dal 2015 ad oggi. ADR quanto ho detto ho visto fare dal ricorrente successivamente alla fusione delle due unità operative “Magazzino” e “Ricezione
Materiali” dopo il trasferimento della sig.ra che in precedenza era responsabile della U.O. Pt_3
“Ricezione Materiali”. ADR in realtà per il primo anno, tra il 2015 ed il 2016 circa, il ricorrente si limitava a scaricare dal sistema il materiale che altri soggetti avevano richiesto al magazzino e nel caso lo consegnava stesso lui, ad esempio quando io ero impegnato. Successivamente è stato trasferito nell'ufficio “Ricezione Materiale” ove ha svolto le mansioni che ho sopra indicato. ADR nulla so in ordine all'eventuale attività svolta dal ricorrente con riferimento agli ordini di acquisto. Per quanto mi risulta di tale attività se ne occupa il relativamente all'officina”. CP
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della come Testimone_4 CP_3 ONr dirigente della struttura di produzione Ferrovie Metropolitane. nell'ambito della predetta unità, tra le sub-strutture vi è anche il magazzino di Piscinola. Io non ho che fare direttamente con il responsabile del magazzino, sig. , ma ho rapporti con l'ing. responsabile del Testimone_5 Parte_5 settore manutenzione rotabili da cui dipende il magazzino. ADR conosco il ricorrente presente in aula.
So che lavora all'interno del magazzino di Piscinola. ADR dopo il trasferimento della sig.ra Pt_3 le unità operative “Magazzino” e “Ricezione materiali” furono accorpate sotto la direzione del sig.
10 ed è in tali unità accorpate che lavora il ricorrente. ADR della ricezione materiali se ne CP occupava il;
credo, ma non ne sono sicuro del suo pensionamento, che dopo di lui il Pt_2 CP si sia avvalso a tale fine del ricorrente. Tale ufficio verifica la conformità quantitative e superficialmente qualitativa della merce, ad esempio in ordine all'integrità degli imballaggi, mentre la funzionalità viene verificata ad esempio all'interno dell'officina. ADR il controllo qualitative vero
e proprio richiede competenze che non sono nella disponibilità del ricorrente per cui non è a lui richiesto questo compito, ma viene effettuato in officina a volte mediante l'utilizzo di particolare strumentazione. ADR per quanto riguarda la merce in uscita dal magazzino, non ho conoscenza specifica dei compiti svolti dal ricorrente che, come detto, è coordinato dal . Non so chi dei CP due predisponga i DDT. ADR non so precisare nei dettagli le modalità di controllo successivamente alle quali si passi dalla cd. BEM provvisoria a quella definitiva. ADR le richieste di acquisto vengono firmate dal sig. e non dal ricorrente, poi vengono sottoposte alla validazione dell'ing. CP
. ADR solo raramente, all'incirca 3-4 volte l'anno, mi reco presso il predetto magazzino”. Parte_5
Dall'espletata istruttoria giudiziale emerge un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze poste a sostegno del ricorso, in quanto i testimoni hanno confermato l'impiego del sig.
nelle attività tecnico-amministrative dedotte in ricorso;
in altri termini, può dirsi Parte_1 confermato lo svolgimento di mansioni riconducibili nei parametri 175 e 193, per i periodi di cui all'atto introduttivo.
In effetti, dalla lettura complessiva delle deposizioni emerge che il ricorrente abbia svolto mansioni di carattere tecnico-amministrativo, operando con un (seppur circoscritto) rilevante grado di autonomia, sulla base delle direttive ricevute dal responsabile dell'unità operativa del magazzino di
Piscinola, sig. Pt_2
In particolare, si occupava della gestione del materiale in entrata ed in uscita dal magazzino attraverso la piattaforma aziendale “A.C.G.”, predisponendo i documenti di acquisto e di trasporto della merce, archiviando e tracciando le attività di acquisizione del materiale, ed attestando la coerenza tra la merce oggetto di richiesta di fornitura e quella in entrata (attraverso la redazione delle cd. Bem provvisorie e definitive), in definitiva controllando ogni processo dell'unità operativa. Trattasi, evidentemente, di mansioni di coordinamento ed indirizzo relativo ai lavoratori e operatori assegnati al magazzino di Piscinola.
Peraltro, a conferma della prospettazione attorea si considerino due circostanze: la prima è che il sig. (inquadrato nel parametro 175) svolgeva mansioni di supporto a quelle svolte dal Pt_2 ricorrente, non essendo in possesso delle abilitazioni necessarie alla predisposizione delle Bem (
[...]
“[…] ADR da quando abbiamo lavorato insieme, io sono sempre tato di supporto al sig. Pt_2
in quanto non avevo, fino a circa due anni fa, le abilitazioni per accedere al gestionale Parte_1
ACG necessario per predisporre le BEM, quindi svolgevo un'attività di collaborazione ed ero autorizzato solo a preparare ed emettere i documenti di trasporto, avendo un'abilitazione limitata”); la seconda è che il ricorrente è stato assegnato all'u.o. di Piscinola in sostituzione della sig.ra Pt_3 pacificamente inquadrata nel parametro 193.
11 Alla stregua delle suesposte considerazioni, assolto l'onere della prova, va ravvisata la sussumibilità delle mansioni svolte dal ricorrente nel parametro 175 (area professionale III, area operativa: amministrazione e servizi) per il periodo dall'1.3.2016 all'1.3.2017; e nel parametro 193
(area professionale II, area operativa: amministrazione e servizi) per il periodo a partire dall'1.3.2017, proprio in considerazione del grado di autonomia riscontrato nello svolgimento dell'attività tecnico- amministrativa espletata, nonché delle mansioni di coordinamento ed organizzazione svolte durante tutto il periodo dedotto in giudizio.
Evidentemente, in mancanza di un atto formale di assegnazione provvisoria (cd. ordine scritto) come previsto dalla disciplina speciale di cui all'art. 18 del R.D. n. 148/1931, l'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili ad un superiore qualifica determina solo la condanna della società resistente al pagamento delle relative differenze retributive, non potendo il lavoratore ottenere la condanna della resistente ad essere “giuridicamente inquadrato” nei suddetti parametri.
4. Ciò detto, in ordine alle conseguenze, l'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata.
La natura di ente pubblico della società in house, nello svolgimento di prestazione di servizi pubblici di interesse economico generale, è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. SS. UU. n. 4013/2024).
E' stato autorevolmente ritenuto che la società in house, non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna.
Deve osservarsi, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (in tale senso, Corte Cost. n. 46/13, cit.), talché
“l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08).
Alla stregua di tali autorevoli considerazioni, condivisibili a parere dello scrivente, se non può configurarsi una distinzione soggettiva tra la società in house e l'ente pubblico controllante di cui la prima costituisca il solo strumento giuridico per l'affidamento del servizio prescindendo dall'indizione di gare pubbliche, analogamente non è dato distinguere – quanto all'applicabilità del regime giuridico
– tra il personale dell'ente controllante e quello della società in house;
di tal ché il rapporto di lavoro dei dipendenti della società in house sarà equiparabile ad un rapporto di pubblico impiego.
Prova ne sia che l'art.3 D.l. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, prevede che le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo
2001 n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva.
La riconducibilità del rapporto di lavoro de quo alla disciplina del pubblico impiego ha, evidentemente, conseguenze anche sul decorso in costanza di rapporto del termine di prescrizione.
12 Gli hanno, infatti, enunciato il principio di diritto secondo cui la prescrizione decorre in Parte_7 costanza di rapporto quando lo stesso è caratterizzato da stabilità in quanto assistito dal regime di tutela reintegratoria: “[…] Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per
i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico” (così Cass. n. 26246/2022).
Tanto premesso, nella specie, l'interruzione della prescrizione si è concretizzata con la notifica del ricorso gerarchico, avvenuta pacificamente in data 08.3.2022.
Pertanto, accertato il diritto del sig. alla percezione delle differenze retributive dovute, Parte_1 devono essergli riconosciute ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., solo quelle maturate a partire dall'8 marzo
2017, ossia relative ai cinque anni precedenti la notifica.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, in astratto il lavoratore avrebbe avuto diritto non già alla retribuzione minima prevista e corrisposta per il parametro
140 e 155, ma a quella stabilita per il superiore parametro 175 (area professionale III, area operativa: amministrazione e servizi) per il periodo dall'1.3.2016 all'1.3.2017; tuttavia, il relativo credito è coperto da prescrizione in ragione di quanto dedotto supra.
A conclusioni diverse si perviene con riferimento al diritto del sig al pagamento della Parte_1 retribuzione riconducibile al parametro 193 (area professionale II, area operativa: amministrazione e servizi) per il periodo non coperto da prescrizione, ossia a partire dall'8.3.2017 (in forza di quanto previsto dal CCNL versato agli atti).
Pertanto, la va condannata in via generica al pagamento delle relative differenze CP_3 retributive, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole voci del credito e fino al soddisfo.
Infine, la va condannata alla regolarizzazione ed all'adeguamento della situazione CP_3 contributiva del ricorrente, tenuto conto del diverso inquadramento per il suddetto periodo.
5. L'accoglimento parziale della domanda, giustifica la compensazione in misura di un messo delle spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura media tenuto conto dell'attività svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Luciano Spedaliere e Leopoldo Spedaliere.
Tenuto conto della natura della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la CP_ compensazione integrale delle spese nei confronti dell'
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P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
· dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al capo di domanda sub.
C);
· in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del legale rapp.te CP_3
p.t., al pagamento in via generica delle differenze retributive corrispondenti al parametro 193 (area professionale II, area operativa: amministrazione e servizi) a partire dal 08.3.2017, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge ed alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva;
· compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la in persona del CP_3 legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 5.665,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, ed € 129,50 di contributo unificato, con attribuzione;
CP_
· compensa le spese di lite nei confronti dell'
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.3.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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