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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 423/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 14 ottobre 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
423/2022 R. Gen. Aff. Cont. vertente
TRA
(già (P. IVA ), in persona del Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Francesco Napolitano presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al
Viale Augusto 162;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce CP_2 C.F._1 all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv.to Alessio D'Antonio presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via B. Zumbini 18;
- APPELLATO -
NONCHE'
(C.F: ), residente in [...], alla Traversa VII San Controparte_3 C.F._2
Marco n°20;
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 3053/2021.
Conclusioni: come da note scritte depositate dal solo difensore di parte appellante ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 14 ottobre 2025 di precisazione delle conclusioni e
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decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (fino alle ore 11:42 non sono state depositate note di parte appellata).
Svolgimento del processo
1.1 In data 06/12/2016, alle ore 12.20 circa, in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via della
Libertà, il veicolo EC Fiat 79, targato CB204856 - di proprietà e guidato da e Controparte_3 assicurato con che, a seguito dell'impatto, cadde al suolo, Controparte_4 CP_2 riportando lesioni personali.
1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato evocò in giudizio, innanzi al Giudice CP_2 di Pace di Sant'Anastasia, e al fine di sentirli condannare, in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro.
1.3 A sostegno della domanda espose che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del furgone EC che non si era arrestato alle strisce pedonali investendo il pedone che le stava attraversando.
1.4 nel costituirsi in primo grado preliminarmente eccepì l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità della domanda, nel merito contestò la fondatezza della stessa ed il quantum debeatur.
1.5 Rimase contumace in primo grado . Controparte_3
1.6 Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta TU medico legale, con sentenza n.
3053/2021 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia - declinata la proponibilità e procedibilità della domanda e ritenuta sussistente la legittimazione delle parti – affermò la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat EC nella causazione del sinistro e accolse la domanda condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro
8.328,48 - di cui € 4.790,38 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, € 1.369,55 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, € 2.048,55 a titolo di danno morale (cd. personalizzazione), euro 120,00 per danni materiali - oltre rivalutazione per un totale complessivo di € 8.686,11, con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione e spese di TU.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello , censurando la pronuncia di prime Parte_1 cure: per non aver rilevato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
per omessa pronuncia sulle censure mosse alle risultanze della TU;
per errata valutazione delle risultanze istruttorie in violazione dell'art. 116 c.p.c.; nella parte in cui ha riconosciuto un ulteriore importo a titolo di personalizzazione del danno biologico;
nella parte relativa alla quantificazione delle spese legali.
Ha chiesto quindi la ripetizione, previa riforma della sentenza gravata, delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
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3. Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la tardività della nuova CP_2 produzione documentale in appello, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese con distrazione.
4 Non si è costituito neanche nel presente giudizio . Controparte_3
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa – in assenza di attività istruttoria - è stata rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 12.9.2024, poi differita per esigenze di ruolo al
9.9.2025 per precisazione conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Indi, è stata rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1.Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio Controparte_3 nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
2. Sempre in via preliminare va dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza appellata relative alla proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria in quanto non oggetto di specifica censura.
3. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evincono in maniera accettabilmente chiara le censure mosse alla statuizione del giudice di pace.
4. Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito
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indicate.
4.1 Con il primo motivo di gravame parte appellante deduce il difetto di legittimazione passiva di entrambi i convenuti in primo grado sull'assunto che il danneggiato avrebbe rilasciato, nel corso del giudizio di primo grado, dichiarazione con la quale afferma di aver erroneamente rilevato il numero di targa del veicolo investitore e di non aver nulla a che pretendere da e dalla Controparte_3 compagnia assicurativa appellante.
Al riguardo si evidenzia che non può tenersi conto della documentazione depositata dall'appellante solo con l'atto di citazione in appello – e la cui tardività e inammissibilità è stata prontamente eccepita dall'appellato costituito in comparsa – atteso che l'unico caso in cui la produzione documentale (nuova) è tuttora ammissibile in appello, è costituito da una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore (nemmeno dedotti da parte appellante).
Come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3 - quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti,
a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (in tal senso, ex plurimus, Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2764).
Nel caso di specie la dichiarazione di prodotta con l'atto di citazione in appello è CP_2 datata 19.5.2020 e, dunque, la compagnia assicurativa ove avesse voluto avvalersi di tale prova documentale poteva e doveva produrla nel giudizio di primo grado che a quella data era nella fase dell'affidamento incarico al TU (con udienza per il conferimento dell'incarico fissata per il
14.12.2020). Parte appellante, invece, non solo non ha prodotto in primo grado la suddetta dichiarazione ma non risulta nemmeno che abbia dedotto la circostanza dell'asserito riconoscimento da parte del danneggiato del presunto errore nella rilevazione del numero di targa del veicolo investitore.
Né può trovare accoglimento la richiesta di parte appellante di deferimento del giuramento decisorio a CP_2
I tre articoli in cui è articolato il deferito giuramento decisorio - l'ultimo dei quali, peraltro, è formulato in maniera evidentemente incompleta – si riferiscono ad una prova documentale inammissibile perché tardivamente prodotta e, in ogni caso, a circostanze nuove dedotte per la prima volta in appello.
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Infatti, l'asserito riconoscimento da parte del danneggiato di un errore nella rilevazione della targa del veicolo investitore costituisce all'evidenza un fatto nuovo, in precedenza mai allegato e prospettato dall'appellante negli scritti difensivi di primo grado.
Da ciò consegue, l'inammissibilità dei capi del giuramento decisorio perché il thema decidendum verrebbe esteso oltre i limiti sui quali si era formato il contraddittorio processuale tra le parti con violazione, tra l'altro, del divieto di domande ed eccezioni nuove sancito dall'art. 345 cpc.
Ed infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21073/2015, ha puntualizzato che è inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito dalla compagnia assicurativa appellante a con l'atto di appello. CP_2
Conseguentemente infondato è il primo motivo di gravame.
4.2 Va poi esaminato, per ragioni di logicità, il terzo motivo di gravame con il quale parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la fondatezza della domanda affermando l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat EC nella causazione del sinistro. In particolare, l'appellante lamenta che le dichiarazioni rese dell'unico teste escusso sarebbero generiche e inattendibili avendo il medesimo reso altre tre testimonianze in giudizi per sinistri stradali.
Ritiene il Tribunale che, alla luce del riesame dell'istruttoria svolta in primo grado, debba essere mantenuta ferma la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria dovendosi ritenere provata la prospettazione fattuale indicata dall'istante nel primo grado di giudizio che è stata confermata dalla prova testi espletata.
Difatti l'unico teste escusso in primo grado, indifferente ai fatti di causa, ha dichiarato di aver assistito al sinistro confermandone le circostanze di tempo e di luogo come descritte dal danneggiato.
In merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, ha ricostruito: di trovarsi a piedi sul luogo del sinistro e di avere visto un furgone bianco che, percorrendo la Via Libertà in direzione
Cercola, investiva un uomo di circa cinquant'anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e aveva già ampiamente iniziato l'attraversamento; che il pedone era stato colpito sul lato sinistro ed era caduto al suolo sul lato destro;
che il conducente del furgone, un uomo di circa cinquant'anni, si era fermato per prestare soccorso;
di essersi anche lui avvicinato al pedone investito che lamentava dolore alle due ginocchia e alla spalla destra;
di aver assistito allo scambio
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di dati tra il pedone e il conducente del veicolo e di aver lasciato le proprie generalità; che la strada era a doppio senso di circolazione e abbastanza larga e al momento del sinistro non era trafficata e non pioveva;
di trovarsi a 2-3 metri dall'accaduto.
Tale deposizione testimoniale – diversamente da quanto dedotto dall'appellante – lungi dall'essere generica, risulta sufficientemente circostanziata ed attendibile avendo il teste riferito particolari che consentono di affermare, con ragionevole certezza, che l'incidente si sia verificato e proprio con le modalità raccontate, e avendo anche fornito informazioni sulle lesioni subite dal danneggiato
(almeno quelle esterne e visibili) nell'immediatezza dell'incidente.
Le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado appaiono, dunque, idonee a comprovare l'investimento dell'appellato in qualità di pedone ad opera del furgone Fiat EC, nonché – come giustamente ritenuto dal primo Giudice –l'esclusiva responsabilità del conducente del detto furgone, non essendo emersi profili di colpa addebitabili al pedone, che attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali.
Ed invero, se la giurisprudenza di legittimità rammenta che si deve tenere conto, al fine di determinare il rapporto di causalità, anche della condotta tenuta dal pedone, è necessario però verificare la condotta in concreto tenuta dal danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione.
In sostanza è necessario che la condotta del pedone, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro, permettendo in tal modo di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. (cfr. da ultimo Cassazione civile 18/10/2001 n. 12751; Cassazione civile
29/9/2006 n. 21249).
Non è, dunque, il pedone “a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone
è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (Cass. sez. 3, sentenza n. 24472 del 18/11/2014, in motivazione), prova che nella specie non è stata offerta in primo grado.
Per le stesse ragioni deve escludersi l'invocata sussistenza di un concorso colposo ex art 1227 c.c. per la cui applicabilità è necessario che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (cfr., ex plurimus, Cass. n. 20949/2009), il che nel caso di specie non è assolutamente emerso.
Infondata appare poi la doglianza di parte appellante secondo cui l'assunto della danneggiata sarebbe stato confermato dalla deposizione di un unico teste: nessuna disposizione (né nel c.p.c. e neppure nel c.p.p.) vieta che il giudice maturi la propria decisione in base ad una sola testimonianza, purché ne dia congrua ed esatta motivazione, atteso che l'antico brocardo unus testis nullus testis
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(richiamato nell'atto di appello) non si concilia con il principio del prudente apprezzamento delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di valutare le prove non quantitativamente, ma qualitativamente, per dare prevalenza a quelle più convincenti (cfr. Cass. n.
10254/2016, Cass. n. 8122/2000; Cass. n. 133/74; Cass. n. 1669/72; Cass. n. 1537/64; Cass. n.
746/64).
Allo stesso modo il quadro probatorio chiaramente delineatosi nel primo grado di giudizio non appare inficiato dalla dedotta eccessiva sinistrosità dei soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa
(ed in particolare del teste escusso, che avrebbe già reso deposizione in altri tre procedimenti) che in tanto può assumere un valore (indiziario o di presunzione semplice) ed essere idonea a formare il convincimento del Giudice (anche in merito all'attendibilità o meno delle deposizioni testimoniali) solo se supportata da altri elementi probatori che nel caso di specie, invece, difettano, atteso che in corso di causa non sono emersi motivi per dubitare dell'attendibilità del teste escusso, o elementi in contrasto con la dinamica del sinistro dal medesimo descritta;
detta dinamica appare, anzi, corroborata anche dalla documentazione medica versata in atti (da cui emergono le medesime lesioni indicate dal teste) e dalle risultanze della TU, che ha confermato la compatibilità di dette lesioni con il sinistro.
Peraltro, la documentazione relativa alla dedotta eccessiva sinistrosità del teste risulta prodotta tardivamente solo in appello.
Per tutte le suesposte ragioni, infondato è il terzo motivo di gravame.
4.3 Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di gravame con il quale si lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe viziata per aver acriticamente aderito alle risultanze cui è pervenuta la TU nominata in primo grado, in relazione alla compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate, omettendo di pronunciarsi sulle censure mosse dal consulente di parte.
Al riguardo preliminarmente si evidenzia che l'appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, rendendo così impossibile verificare se, e in che termini, abbia mosso delle controdeduzioni alle conclusioni del TU.
Dunque - allo stato degli atti - non risulta che, in primo grado, l'appellante abbia formulato osservazioni critiche alla consulenza nella fase di cui all'art. 195 c.p.c. non essendovi menzione di dette controdeduzioni neanche nella TU depositata. Alla successiva udienza del 12.3.2021 si è poi limitato ad una generica contestazione richiamandosi a “note critiche” che non risultano però nel fascicolo di primo grado;
né risulta in atti la comparsa conclusionale di primo grado dell'attuale appellante.
Pertanto, il motivo di gravame appare infondato nella parte in cui lamenta un'omessa pronuncia da parte del primo Giudice in merito alle censure che asserisce essere state mosse in primo grado alle
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risultanze della TU, atteso che non vi è evidenza delle stesse.
Sul punto ulteriormente si evidenzia che le censure che attengono a vizi dell'attività procedimentale, in quanto nullità relative, sono soggette al regime delle preclusioni ex art.157 comma 2 c.p.c., ossia vanno sollevate nella prima difesa o istanza successiva all'atto (SS.UU.
3086/2022).
Le censure sui vizi di contenuto attinenti al merito, ossia le contestazioni "valutative" delle indagini peritali, non incontrano invece barriere preclusive.
Difatti, l'ammissibilità del comportamento processuale di muovere censure alla TU in una fase processuale diversa e successiva a quella propria delle osservazioni critiche previste dall'art. 195
c.p.c., tradizionalmente ritenuta inammissibile dalla prevalente giurisprudenza, è stata oggetto della pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione Civile n. 5624 del 21 febbraio 2022 ha affermato il principio di diritto secondo il quale “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio".
Pur essendo, dunque, astrattamente ammissibile la facoltà di proporre motivi di appello fondati su una critica alla TU, nel caso concreto la stessa si appalesa priva di consistenza.
Priva di fondatezza è la contestazione relativa alla circostanza che il consulente nominato fosse un medico chirurgo specialista in medicina legale e non avesse competenze in materia ortopedica.
La nomina dell'ausiliario, che deve essere normalmente fatta fra le persone iscritte negli albi speciali (art. 61 c.p.c.), istituiti presso ciascun tribunale, è riservata infatti all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile. Secondo un consolidato filone giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, in questa materia, la discrezionalità del giudice è tale che, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, la scelta resta riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6050/2010, pronuncia con la quale si è stabilito che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista – nella specie, geometra – iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza – nella specie, ingegneri – ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione;
in senso conforme cfr. anche Cass. 7622/2010).
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Non condivisibili appiano inoltre le contestazioni mosse nell'atto di gravame – richiamando le asserite note controdeduttive di parte che non risultano depositate nemmeno con l'atto di appello – alla sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni lamentate.
Le censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale svolto in primo grado si appalesano prive di consistenza, ritenendo il Tribunale di condividere le risultanze della TU svolta in primo grado – adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici – che ha riconosciuto la compatibilità tra le lesioni riportate (“Trauma contusivo spalla dx e trauma contusivo ginocchio dx
e sx strumentalmente accertati e residuata sindrome algo-disfunzionale”) e il sinistro.
Tale conclusione – cui il TU è pervenuto sulla base della documentazione medica in atti (verbale di pronto soccorso, certificati medici di visite ortopediche, referti di esami strumentali) e dell'esame obiettivo del danneggiato – è corroborata dal referto del pronto soccorso che attesta che la mattina del 6.12.2016 (alle 13.23, e quindi in orario compatibile con quello indicato per l'accadimento del sinistro) l'attuale appellato si è recato presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Golfo
Vesuviano dichiarando nell'immediatezza di essere stato investito in un incidente stradale;
in tale sede è stato riscontrato dolore alla digitopressione alla spalla destra e ad entrambe le ginocchia, diagnosticando un trauma contusivo alla spalla destra e alle ginocchia con prescrizione di visita ortopedica e risonanza magnetica al persistere del dolore.
La riconducibilità del trauma policontusivo in questione all'infortunio occorso trova poi conferma anche nella deposizione del teste escusso in primo grado che, come visto, ha dichiarato che l'infortunato lamentava dolore alla spalla destra e alle due ginocchia.
Priva di fondatezza appare la censura di parte appellante secondo cui sarebbe poco credibile che il danneggiato non abbia riportato fratture, traumi al capo e traumi da trascinamento. Non necessariamente l'investimento di un pedone deve implicare il tipo di lesioni indicante dalla compagnia assicurativa dipendendo il trauma occorso anche dal tipo di impatto e dalla conseguente caduta nonché della violenza dell'impatto laddove nel caso di specie non vi è evidenza che si sia trattato di un urto violento e/o ad alta velocità.
L'affermazione di cui all'atto di appello secondo cui potrebbe esservi stato un aggravamento delle lesioni inziali imputabile ad un comportamento imprudente del danneggiato costituisce una mera illazione, non supportata da alcun elemento probatorio e anzi smentita dall'indicazione già contenuta nel verbale di pronto soccorso di effettuare, in caso di persistenza del dolore, una visita ortopedica e un esame strumentale.
Infondata è inoltre la deduzione di non risarcibilità delle lesioni stante la lieve entità delle stesse e l'assenza di esami strumentali effettuati in pronto soccorso.
Gli esami strumentali (Tac ed ecografia) – che, peraltro, spesso non vengono effettuati in pronto
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soccorso - sono stati effettuati successivamente e i relativi referti sono stati posti dal TU nominato alla base della propria relazione, unitamente all'esame obiettivo, ed irrilevante appare la circostanza, dedotta dall'appellante, della mancanza in atti di fattura che ne attesti il pagamento.
Peraltro, la lievità delle lesioni permanenti accertate dal nominato TU non ne esclude la risarcibilità.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale, non possono dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Tuttavia, va in proposito osservato che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indispensabilità dell'accertamento strumentale per la prova delle lesioni di lieve entità deve essere letta in correlazione alla necessità predicata dagli artt. 138 e 139 CdA, che prevede che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", con la conseguenza che i criteri di accertamento del danno biologico non sono "gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis" in modo da condurre ad una "obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)" (cfr. Cass. 7753/2020; 10819/2019; 1272/2018; 18773/2016).
Secondo la corte nomofilattica il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale;
infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza" (sempre Cass. 1272/2018; ed, in termini, Cass. 22066/2018).
In buona sostanza, la norma positiva deve essere interpretata nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede;
ma ciò non esclude che ci siano dei casi in cui si possa giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista.
Nel caso di specie dalla lettura della TU svolta in primo grado si evince che in nominato TU ha
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accertato le lesioni per cui è causa all'esito della visita medica personalmente condotta sul periziato ed esaminando le risultanze dell'esame ecografico della spalla destra e della RM del ginocchio destro e sinistro.
Tanto debitamente precisato in punto di an, e volgendo alla determinazione del quantum, va considerato che, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado - di cui va ribadito il poc'anzi espresso giudizio di condivisibilità delle relative conclusioni, in quanto fondate su retti criteri tecnici e congruamente motivate - è rimasto accertato che l'attuale appellato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportò un trauma contusivo alla spalla dx e ad entrambe le ginocchia, con postumi invalidanti, e una sindrome algo-disfunzionale.
Per l'effetto, secondo quanto condivisibilmente riscontrato dall'ausiliario, l'istante subì un danno biologico permanente nella misura del 5% ed un danno biologico di natura temporanea ragguagliabile a 7 giorni di inabilità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed ulteriori 15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 50%, nonché spese documentate di euro 120,00
In relazione alla determinazione del quantum risarcitorio l'atto di gravame si risolve nella generica denuncia dell'erroneità della motivazione del primo giudice laddove si sarebbe attenuto acriticamente alle risultanze della TU e alla quantificazione nella medesima contenuta del danno biologico, permanente e temporaneo, senza che nell'atto di gravame siano però dettagliatamente specificate le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione del TU non sarebbe corretta. Manca, invero, del tutto la prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, mentre i motivi di contestazione non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente motivazione
Per le suesposte ragioni il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
4.4 È, invece, fondata la doglianza a mezzo della quale l'appellante lamenta il riconoscimento del danno morale.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(Cassazione civile, sez. III 18 aprile 2019 n. 10816; Cass. civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513;
Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
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Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico- fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
“personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, stabilendo anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
E difatti, secondo la Corte di Cassazione, alla quale si presta adesione, “in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce
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dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione".
Ne consegue, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”
(Cass. n. 14364 del 27.5.2019).
In altri termini, secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.
Da tali principi si è invece immotivatamente discostata la sentenza di prime cure allorché ha riconosciuto la detta personalizzazione, ritenendola sussistente in assenza dell'allegazione di circostanze peculiari relative alla condizione soggettiva del danneggiato;
non sussistevano – e non sussistono - i presupposti per incrementare ulteriormente l'importo standardizzato.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere espunto dalla riconosciuta somma di euro 8.328,48, l'importo di euro 2.048,55 riconosciuto a titolo di danno morale, con la conseguenza che e (già ) vanno condannati, in solido tra loro, Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di del minor importo di euro 6.279,93, oltre interessi e CP_2 rivalutazione sulla minor somma riconosciuta, calcolati come previsto nella sentenza di primo grado
(in difetto di specifica impugnazione).
4.5 Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente necessità di regolamentare nuovamente e spese di lite, comporta l'assorbimento del quarto motivo di gravame con il quale è censurata la sentenza di prime cure in reazione alla statuizione sulle spese, lamentandone l'erronea quantificazione in violazione del D.M. n. 55/2014.
4.6 Considerato, inoltre, che parte appellante ha dedotto di aver provveduto all'integrale pagamento degli importi statuiti nella sentenza di prime cure a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite
(circostanza non contestata dall'appellata) e che la domanda restitutoria può essere formulata nel giudizio di appello – sia direttamente nell'atto di appello che, successivamente, all'udienza di discussione - in deroga al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non trattandosi di una domanda nuova (in tal senso ex plurimus Cassazione n. 16170/2001, Cassazione n. 5549/2000) - e il CP_2
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procuratore antistatario sono tenuti alla restituzione delle somme (maggiori) corrisposte dall'appellante, atteso che “In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio" (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280).
Riguardo alla posizione di quest'ultimo, difatti, va precisato che “l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale” atteso che “il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio” (Cass., Sez. 6-3, Ord. n. 25247 del 25.10.2017).
Resta assorbita ogni altra questione.
5.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
5.2 Dunque, tenuto conto della sostanziale soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria formulata da ritiene il Tribunale che vada confermata la condanna della compagnia CP_2 di assicurazione e del responsabile civile al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado del giudizio nei confronti del danneggiato.
Conseguentemente, e (già ) vanno condannati, in Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite per il primo grado di CP_2 giudizio liquidate - in applicazione dei parametri medi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000 (così determinato in base all'importo del credito risarcitorio in concreto riconosciuto) -in complessivi euro 1.990,00, con attribuzione all'avv.to Alessio D'Antonio dichiaratosi antistatario.
Restano confermati, non essendo stato oggetto di specifica censura, gli importi liquidati nella sentenza di primo grado a titolo di spese (esborsi) e compensi TU.
5.3 Mentre l'accoglimento di uno solo dei motivi di appello (relativo al riconoscimento del danno morale) giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di 1/3. I
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residui 2/3 devono essere posti a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al tribunale di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”) e solo quest'ultima liquidata secondo i parametri minimi (tenuto conto che non è stata svolta concreta attività istruttoria).
Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Alessio D'Antonio dichiaratosi antistatario.
5.5 La mancata costituzione in giudizio di e la comunanza dell'interesse dello Controparte_3 stesso alla posizione della compagnia di assicurazione giustificano la compensazione delle spese in parte qua.
5.6 Il parziale accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_2 riforma della sentenza di primo grado, limita la condanna della predetta società, in persona del legale rappresentante p.t., e di , in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_2 della minor somma (rispetto a quella prevista dalla sentenza di primo grado) di euro 6.279,93, - oltre interessi e rivalutazione sulla minor somma riconosciuta calcolati come previsto nella sentenza di primo grado che viene confermata sul punto - nonché al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 1.990,00 per compensi professionali ed euro 625,96 per esborsi (compreso spese di TU) oltre spese generali al 15%, Iva e CPA con attribuzione all'avv. Alessio D'Antonio dichiaratosi antistatario;
3. Per l'effetto, va ordinata la restituzione delle somme maggiori corrisposte da (già Parte_2
) in esecuzione della sentenza di primo grado, con il carico degli interessi dal Controparte_1 giorno dell'avvenuto pagamento al soddisfo;
4. Compensa per 1/3 le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna (già Parte_2
) a rifondere in favore del difensore antistatario di Avv.to Alessio Controparte_1 CP_2
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D'Antonio, i residui 2/3, che, operata la predetta compensazione, liquida nell'importo di euro
2.825,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
5. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace.
Così deciso in Nola, il 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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