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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/06/2024 al n. 3208/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASOLINI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI
11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASOLINI CRISTIAN
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PASOLINI CRISTIAN, elettivamente domiciliata in PIAZZA CAVALLOTTI
11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASOLINI CRISTIAN
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege
avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
29/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) I coniugi Parte_1 Controparte_1
vivranno legalmente separati, liberi di determinare la propria residenza ove
riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale e gli arredi ivi esistenti e i gatti e resteranno Per_1 Per_2
assegnati al che si impegna ad acquistare la quota in Parte_1
proprietà della moglie accollandosi per intero il mutuo residuo Controparte_1
e corrispondendo alla stessa la somma di euro 25 mila, entro il mese di
dicembre 2024 o nel diverso termine concordato.
3) Nessun mantenimento è previsto per i coniugi essendo entrambi
economicamente autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economico
patrimoniale.
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
passaporti ai fini della validità per l'espatrio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in MARMIROLO in data 08/06/2019
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3
parte II, serie A, anno 2019) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla pagina 2 di 3 legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARMIROLO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte
II, serie A, anno 2019);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio svolta via Teams, il 30/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/06/2024 al n. 3208/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASOLINI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI
11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASOLINI CRISTIAN
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PASOLINI CRISTIAN, elettivamente domiciliata in PIAZZA CAVALLOTTI
11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASOLINI CRISTIAN
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege
avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
29/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) I coniugi Parte_1 Controparte_1
vivranno legalmente separati, liberi di determinare la propria residenza ove
riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale e gli arredi ivi esistenti e i gatti e resteranno Per_1 Per_2
assegnati al che si impegna ad acquistare la quota in Parte_1
proprietà della moglie accollandosi per intero il mutuo residuo Controparte_1
e corrispondendo alla stessa la somma di euro 25 mila, entro il mese di
dicembre 2024 o nel diverso termine concordato.
3) Nessun mantenimento è previsto per i coniugi essendo entrambi
economicamente autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economico
patrimoniale.
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
passaporti ai fini della validità per l'espatrio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in MARMIROLO in data 08/06/2019
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3
parte II, serie A, anno 2019) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla pagina 2 di 3 legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARMIROLO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte
II, serie A, anno 2019);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio svolta via Teams, il 30/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3