Ordinanza collegiale 18 ottobre 2021
Sentenza breve 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 18/01/2022, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00084/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Med. Leg. di Bari Palese - Comm. Medica Ospedaliera Distaccata di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS-datato 09.04.2021, notificato il 26 maggio 2021, con il quale è stata dichiarata la cessazione dal servizio permanente del ricorrente per infermità e contestuale collocamento in congedo; del verbale mod. -OMISSIS-della C.M.O: di Taranto con il quale è stata accertata la permanente non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato;
della nota del Comando Legione Carabinieri “Puglia” prot. n. -OMISSIS-datata 02.12.2020 avente ad oggetto “ dispensa dal servizio ed aspettativa ”;
di tutti gli atti ed i verbali agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, con condanna dell'Amministrazione resistente alla restitutio in integrum sotto il profilo professionale e retributivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Med. Leg. di Bari Palese - Comm. Medica Ospedaliera Distaccata di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. D. Lorenzo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – Luogotenente CC, da ultimo Comandante della Stazione CC di -OMISSIS- – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il decreto del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS-datato 09.04.2021, notificato il 26 maggio 2021, con il quale è stata dichiarata la cessazione dal servizio permanente del ricorrente per infermità e contestuale collocamento in congedo.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; violazione della Direttiva del Dipartimento di Sanità - prot. n. MDE24363/33204/Sez. Med. Leg./10.3.4.1. datata 18.3.2009, nonché della Circolare n. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità Marina Militare - 2° Ufficio, datata 17.03.2003; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza n. 1492/2021 questo TAR ha disposto darsi luogo a: “ … verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se la patologia da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare la sua inidoneità permanente al servizio ”.
In data 2.12.2021 il verificatore ha provveduto al deposito della propria relazione.
Nella camera di consiglio del 13.1.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente si duole del giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto. In particolare, ad avviso del ricorrente, il complesso patologico da cui egli è affetto non sarebbe tale da giustificare il giudizio di assoluta inidoneità al servizio militare, e comunque, non vi sarebbe stata specifica motivazione al riguardo da parte dell’Amministrazione.
Le censure sono infondate.
3. Come sopra detto, questo TAR ha disposto farsi luogo a verificazione, al fine di accertare se la patologia da cui il ricorrente fosse affetto fosse tale da determinare la sua inidoneità permanente al servizio.
Sul punto, le risultanze della verificazione hanno consentito di accertare che il ricorrente presenta il seguente quadro anamnestico:
a) Esiti di trapianto cardiaco ortotopico per storm aritmico in cardiomiopatia dilatativa;
b) Insufficienza renale cronica III stadio;
c) Anemia multifattoriale;
d) Iniziale diabete mellito.
3.1. Orbene, con riferimento all’infermità descritta sub a), le risultanze della verificazione sono le seguenti:
“ Il trapianto cardiaco rappresenta il trattamento di elezione in pazienti affetti da scompenso cardiaco avanzato refrattario alla terapia farmacologica convenzionale e/o aritmie minacciose per la vita. Al trapianto consegue solitamente una qualità di vita soddisfacente benché vada comunque tenuto presente che comunque il cuore trapiantato presenta delle disfunzioni da un punto di vista fisiopatologico, che comportano una riduzione della tolleranza allo sforzo fisico. Inoltre restano ancora oggi nel cardiotrapiantato, problemi non risolti ben più rilevanti della riduzione della tolleranza allo sforzo ed in primis il rischio di un rigetto da parte del sistema immunitario che rifiuta il nuovo cuore riconoscendolo estraneo all’organismo. Pertanto il soggetto è obbligato ad assumere una terapia immunosoppressiva per tutta la vita al fine di minimizzare il rischio del rigetto che tuttavia non potrà mai essere completamente azzerato. La terapia immunosoppressiva se da un lato protegge, anche se in modo non assoluto il paziente dal rischio del rigetto, dall’altro determina un abbassamento delle difese immunitarie esponendolo a rischio elevato di infezioni che possono risultare anche fatali. Pertanto i soggetti trapiantati devono essere particolarmente attenti ad evitare situazioni che possano esporli ad un elevato rischio di contagio infettivo, quali soggiornare a lungo in ambienti confinati ma aperti al pubblico (quale può essere un ambiente militare), esporsi a condizioni climatiche sfavorevoli (umidità, correnti fredde) etc. Inoltre il trattamento immunosoppressivo aumenta anche il rischio di sviluppare malattie tumorali specie a carico del sistema linfoide e della pelle per cui si raccomanda di evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. Infine va sottolineato che le arterie coronarie del cuore trapiantato sono particolarmente suscettibili all’arteriosclerosi con conseguente elevato rischio di insorgenza di una cardiopatia ischemica e di episodi infartuali. Nel caso di specie, gli esiti del trapianto cardiaco, seppur allo stato caratterizzato da funzionalità cardiaca conservata e coronarie indenni, non potrà quindi mai caratterizzarsi per la sospensione della terapia immunosoppressiva con Tacrolimus e Acido Micofenolico, farmaci utilizzati per ridurre il rischio di rigetto dell’organo trapiantato mai di fatto escludibile. Detti farmaci peraltro, da assumersi a vita (sebbene con dosaggi in riduzione nel caso del sig. -OMISSIS-), comportano comunque una condizione di immunosoppressione con conseguente elevato rischio di sviluppare patologie infettive ”.
3.2. Venendo ora all’infermità di cui al punto b) (Insufficienza Renale Cronica III stadio), le conclusioni della disposta verificazione sono le seguenti:
“ La stessa risultava già presente, seppur in forma lieve, ancor prima del trapianto dell’agosto 2019, venendone esacerbata verosimilmente anche in conseguenza della tossicità da immunosoppressori (Tacrolimus), farmaci come detto da assumersi comunque a vita ”.
3.3. Riguardo poi alla infermità di cui al punto c) (Anemia Multifattoriale in noto tratto talassemico), le conclusioni della disposta verificazione sono le seguenti:
“ La stessa era già presente ancor prima del suddetto trapianto in quanto il -OMISSIS- è soggetto noto per trait talassemico. Inoltre detta condizione risulta allo stato di origine multifattoriale (verosimilmente correlata anche alla nefropatia cronica) per cui il -OMISSIS- continua ad assumere terapia con ormone TR con persistenza dello stato anemico nonostante il trattamento stesso ”.
3.4. Infine, con riguardo all’infermità descritta sub d), il verificatore ha accertato che: “ a questo quadro multipatologico si associa da luglio 2021 una condizione di Diabete Mellito, verosimilmente secondaria all’assunzione di corticosteroidi (prednisone) anche in questo caso assunti per la terapia cronica del paziente trapiantato ”.
3.5. Sulla base di tali valutazioni, il giudizio espresso dal verificatore è il seguente: “ l’insieme delle patologie precedenti o comunque conseguenziali all’intervento di trapianto cardiaco del sig. -OMISSIS- ed alle relative terapie croniche, comporta una compromissione della sua idoneità al servizio militare, tanto in conseguenza del pregiudizio renale quanto in conseguenza del rischio connesso alla immunodepressione, del rischio sempre presente di rigetto cardiaco e di aterosclerosi coronarica, del persistente stato anemico nonostante le terapie poste in essere ed infine delle ulteriori condizioni patologiche che continuano a manifestarsi nel tempo in relazione al trattamento cronico conseguente al trapianto (diabete in fase iniziale). Allo stato, si rileva comunque che il trapianto stesso ha avuto un buon esito sotto il profilo emodinamico e cardiovascolare. Orbene, in considerazione dell’età del soggetto (51 anni), del grado posseduto all’epoca del giudizio della CMO di Taranto, della categoria e degli incarichi all’epoca espletati, questa Commissione ritiene che il coacervo delle infermità da cui è affetto il -OMISSIS-, ai fini del giudizio medico legale conclusivo, sia tale da determinare la sua inidoneità permanente al servizio militare ”.
3.6. Orbene, l’ampiezza delle argomentazioni spese dal verificatore, in linea con le moderne acquisizioni tecnico-scientifiche, consente senz’altro di escludere l’errore dell’Amministrazione nella formulazione del giudizio di inidoneità al servizio permanente effettivo formulato nei confronti del ricorrente.
3.7. Ne consegue, per tali ragioni, l’infondatezza del ricorso, che va dunque rigettato.
4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
5. Reputa il Collegio di porre le spese del giudizio di verificazione – in quanto originate dall’obiettivo accertamento del quadro anamnestico del ricorrente, riscontrato da questo TAR – a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Liquida in favore del verificatore, a titolo di compenso per l’attività svolta, la somma complessiva di € 1.350, oltre accessori se dovuti; pone l’obbligo di pagamento del relativo importo a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.